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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 28839/2026

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l Pubblico Ministero, in persona del SostitutoProcuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo ladeclaratoria di inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza del 09/12/2025, la Corte di appello di Ancona, in parzialeriforma della sentenza resa in data 09/05/2024 dal [OSCURATO:PERSONA] per le indaginipreliminari del Tribunale di Fermo, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era statodichiarato responsabile dei reati di cui agli artt. 5 e 10 d.lgs 74/2000 e condannatoalla pena di anni uno e mesi otto di reclusione, accogliendo l’appello del Pgdisponeva la confisca per equivalente di beni ed utilità nella disponibilitàdell’imputato per l’importo complessivo di euro 247.585,00 confermando nel resto.2.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, amezzo del difensore di fiducia, articolando quattro motivi di seguito enunciati.Con il primo motivo deduce violazione degli artt. 5 e 10 d.lgs 74/2000 conriferimento all’elemento soggettivo del dolo specifico di evasione.Argomenta che la sentenza impugnata era priva di specifico riferimento allaprova dell’elemento soggettivo del dolo specifico di evasione e, per quantoriguarda il reato di cui all’art. 5 d.lgs 74/2000 aveva liquidato la questione conmotivazione apodittica e giuridicamente errata limitandosi ad affermare che lapossibilità di ricostruire aliunde il volume di affari era circostanza irrilevante.Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione in relazione alla sussistenzadel dolo di evasione di cui all’art. 5 d.lgs 74/2000 ed al ruolo di amministratore didiritto.Lamenta che la Corte territoriale aveva disatteso la tesi difensiva del ruolo di“testa di legno” dell’imputato senza valutare gli elementi di fatto addotti a tal fine;inoltre, la motivazione era non solo carente ma anche contraddittoria ed illogica inquanto faceva discendere l’affermazione di responsabilità dalla mera caricaformale e non teneva conto del fatto che il giudice di primo grado, purcondannandolo, aveva riconosciuto l’ingenuità dell’imputato in sede diriconoscimento della sospensione condizionale della pena.Con il terzo motivo deduce violazione di legge in relazione all’art. 10 d.lgs74/2000 in ordine alla impossibilità di ricostruzione dei redditi o del volume diaffari.Argomenta che erroneamente la Corte di appello aveva confermatol’affermazione di responsabilità per il reato di cui all’art. 10 d.lgs 74/2000, inquanto la ricostruzione dei redditi o del volume di affari non era avvenuta tramitecontrolli complessi ma attraverso la semplice consultazione del portale “fatture ecorrispettivi” dell’Agenzia delle Entrate; in tal modo era stata punita una condottainoffensiva in concreto.Con il quarto motivo di ricorso deduce vizio di motivazione in ordine allaritenuta offensività della condotta di cui all’art. 10 d.lgs 74/2000.Ribadisce che la condotta contestata si caratterizzava per inoffensività inconcreto e lamenta che tale profilo si riflette anche sulla motivazione dellasentenza impugnata, che risultava contraddittoria; il reato di cui all’art. 10 d.lgs74/2000, si osserva, è un reato di pericolo concreto che si perfeziona quandol’occultamento o lo distruzione della documentazione contabile abbia l’effetto diimpedire o rendere difficoltosa in maniera significativa la ricostruzione dei redditio del volume di affari, mentre la Corte di appello non aveva spiegato in che modola condotta dell’imputato aveva concretamente messo in pericolo il bene giuridicotutelato dalla norma.Chiede, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata.3.

Il PG ha depositato requisitoria scritta.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è fondato nei limiti e secondo le argomentazioni che seguono.2.Il primo motivo ed il secondo motivo di ricorso sono fondati con riferimentoalla doglianza relativa all’elemento soggettivo del reato di cui al capo 1)dell’imputazione.2.1.

Va rilevato che nonostante la questione avesse formato oggetto dispecifico motivo di appello, la Corte territoriale nulla argomentava in ordine allasussistenza del dolo specifico di evasione del reato di cui all’art. 5 d.lgs 74/2000contestato al capo 1) dell’imputazione, limitandosi a richiamare le argomentazionicontenute nella sentenza di primo grado e senza fornire specifica risposta al motivodi appello.Va ricordato che le soluzioni adottate dal giudice di primo grado siano statespecificamente censurate dall'appellante sussiste il vizio di motivazione,sindacabile ex art. 606 cod.proc.pen., comma 1, lett. e), se il giudice del gravamesi limita a respingere tali censure e a richiamare la contestata motivazione intermini apodittici o meramente ripetitivi senza farsi carico di argomentare sullafallacia o inadeguatezza o non consistenza dei motivi di impugnazione", (cfr. exmultis Sez.3 n. 38126 del 06/06/2024, Rv. 287104 – 01; Sez.3, n. 27416 del01/04/2014, Rv.259666; Sez.4, n.6779 del 18/12/2013, dep.12/02/2014, Rv.259316; Sez.6, n.35346 del 12/06/2008, Rv.241188).[OSCURATO:PERSONA] di appello, quindi, nella ipotesi in cui l'imputato, con preciseconsiderazioni, svolga specifiche censure su uno o più punti della pronuncia diprimo grado, non può limitarsi a richiamarla, ma deve rispondere alle singoledoglianze prospettate.

In caso contrario, viene meno la funzione del doppio gradodi giurisdizione ed è privo di ogni concreto contenuto il secondo controllogiurisdizionale (cfr. Sez.3, n.24252 del 13/05/2010, Rv.247287).Nella specie, la Corte territoriale non si è uniformata a tali principi, rinviando,da un lato, alla sentenza di primo grado e non esaminando, dall'altro, le specifichecensure rivolte con l’appello a quella pronuncia.L’omissione motivazionale rilevata vizia sul punto la sentenza impugnata e neimpone l’annullamento con rinvio per nuovo giudizio.2.2.

Inammissibile è, invece, la doglianza relativa al vizio di motivazionequanto al dolo di evasione con riferimento al reato di cui al capo 2)dell’imputazione perché, come risulta dal riepilogo dei motivi di appello contenutonella sentenza impugnata, la questione non risulta essere stata oggetto di specificomotivo di gravame.Va ricordato che è inammissibile il ricorso per cassazione con cui si deducauna violazione di legge verificatasi nel giudizio di primo grado, se non si procedealla specifica contestazione del riepilogo dei motivi di appello, contenuto nellasentenza impugnata, che non menzioni la medesima violazione come doglianzagià proposta in sede di appello, in quanto, in mancanza della predettacontestazione, il motivo deve ritenersi proposto per la prima volta in cassazione,e quindi tardivo (Sez.2, n.31650 del 03/04/2017,Rv.270627 – 01).Va, quindi, richiamato l'orientamento costante di questa Corte (Sez.

U.30.6.99, Piepoli, Rv. 213.981) secondo cui la denuncia di violazioni di legge nondedotte con i motivi di appello costituisce causa di inammissibilità originariadell'impugnazione; non possono, quindi, essere dedotte con il ricorso percassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omessodi pronunciare, perché non devolute alla sua cognizione (Sez.3, n.16610 del24/01/2017,Rv.269632), tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ognistato e grado del giudizio o che non sarebbe stato possibile dedurre in precedenza(Sez.2, n.6131 del 29/01/2016, Rv.266202), ipotesi che non ricorre nella specie.2.3.

Inammissibile perché afferente a questione di fatto è la doglianza relativaalla mancata valutazione del ruolo solo formale di amministratore di dirittodell’imputato.La Corte territoriale, confermando la valutazione del primo giudice, harimarcato come la tesi difensiva circa la carenza di poteri gestionali in capoall’imputato non avesse trovato alcun riscontro probatorio ed ha, quindi,confermato la sussistenza dell’elemento oggettivo del reato basandola sulla caricaformale di rappresentante legale della società [OSCURATO:SOCIETA] rivestita dall’imputato.Va ricordato che, anche a seguito delle modifiche dell'art. 606, comma 1, lett.e), cod. proc. pen. introdotte dalla L. n. 46 del 2006, art. 8 non è consentitodedurre il "travisamento del fatto", stante la preclusione per il giudice di legittimitàdi sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiutanei precedenti gradi di merito (Sez.6,n.27429 del 04/07/2006, Rv.234559; Sez.5, n. 39048/2007, Rv. 238215; Sez. 6, n. 25255 del 2012, Rv.253099) ed inparticolare di operare la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento delladecisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione evalutazione dei fatti (cfr. Sez. 6, 26.4.2006, n. 22256, Rv. 234148).Giova, comunque, ricordare che l'amministratore di una società risponde delreato omissivo contestatogli (nella specie il reato di cui all’ art 5 d.lgs 74/2000)quale diretto destinatario degli obblighi di legge, finanche se sia mero prestanomedi altri soggetti che abbiano agito quali amministratori di fatto – ipotesi peraltroesclusa nella specie dai Giudici di merito- , atteso che la semplice accettazionedella carica attribuisce allo stesso doveri di vigilanza e controllo, il cui mancatorispetto comporta responsabilità penale o a titolo di dolo generico, per laconsapevolezza che dalla condotta omissiva possano scaturire gli eventi tipici delreato, o a titolo di dolo eventuale, per la semplice accettazione del rischio chequesti si verifichino (Sez.

F, n. 42897 del 09/08/2018, C., Rv. 273939 - 02; Sez.3, n. 7770 del 05/12/2013, dep. 2014, Todesco, Rv. 258850 - 01; Sez. 3, n. 22919del 06/04/2006, Furini, Rv. 234474 - 01; v. anche Sez. 3, n. 20050 del16/03/2022, Cristodaro, Rv. 283201 - 01).3.

Il terzo ed il quarto motivo di ricorso, oggettivamente connessi, sonomanifestamente infondati.Per l’integrazione del reato di cui all’art. 10 d.lgs 74/2000 non èindispensabile, che l’occultamento o la distruzione dei documenti sia integrale,essendo sufficiente che la condotta sia idonea ad impedire la verifica fiscale el’accertamento dei tributi ed abbia come effetto l’impossibilità di ricostruire ilvalore economico degli affari del contribuente o di rendere obbiettivamente piùdifficoltosa la ricostruzione (Sez.3, n.19106 del 02/03/2016, Rv.267102; Sez.3,n.19106 del 02/03/2016, Rv.267102); non richiede, quindi, per la suaintegrazione, che si verifichi in concreto una impossibilità assoluta di ricostruire ilvolume d'affari o dei redditi, essendo sufficiente anche una impossibilità relativa,non esclusa quando a tale ricostruzione si possa pervenire "aliunde"(Sez.3,n.39711 del 04/06/2009, Rv.244619 – 01; Sez.3 n.7051 del15/01/2019,Rv.275005 – 01).La Corte territoriale ha fatto corretta applicazione di tale principio di diritto edil ricorrente si limita sostanzialmente a proporre una lettura alternativa delmateriale probatorio posto a fondamento della affermazione di responsabilitàpenale, dilungandosi in considerazioni in punto di fatto, che non possono trovareingresso nel giudizio di legittimità, non essendo demandato alla Corte dicassazione un riesame critico delle risultanze istruttorie.4.

In definitiva, la sentenza impugnata va annullata con rinvio limitatamenteal reato di cui al capo 1) ed il ricorso va dichiarato inammissibile nel resto.

P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo 1) conrinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Perugia; dichiara inammissibilenel resto il ricorso.Così deciso il 26/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteAntonella [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
l Pubblico Ministero, in persona del SostitutoProcuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo ladeclaratoria di inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 09/12/2025, la Corte di appello di Ancona, in parzialeriforma della sentenza resa in data 09/05/2024 dal [OSCURATO:PERSONA] per le indaginipreliminari del Tribunale di Fermo, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era statodichiarato responsabile dei reati di cui agli artt. 5 e 10 d.lgs 74/2000 e condannatoalla pena di anni uno e mesi otto di reclusione, accogliendo l’appello del Pgdisponeva la confisca per equivalente di beni ed utilità nella disponibilitàdell’imputato per l’importo complessivo di euro 247.585,00 confermando nel resto.2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, amezzo del difensore di fiducia, articolando quattro motivi di seguito enunciati.Con il primo motivo deduce violazione degli artt. 5 e 10 d.lgs 74/2000 conriferimento all’elemento soggettivo del dolo specifico di evasione.Argomenta che la sentenza impugnata era priva di specifico riferimento allaprova dell’elemento soggettivo del dolo specifico di evasione e, per quantoriguarda il reato di cui all’art. 5 d.lgs 74/2000 aveva liquidato la questione conmotivazione apodittica e giuridicamente errata limitandosi ad affermare che lapossibilità di ricostruire aliunde il volume di affari era circostanza irrilevante.Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione in relazione alla sussistenzadel dolo di evasione di cui all’art. 5 d.lgs 74/2000 ed al ruolo di amministratore didiritto.Lamenta che la Corte territoriale aveva disatteso la tesi difensiva del ruolo di“testa di legno” dell’imputato senza valutare gli elementi di fatto addotti a tal fine;inoltre, la motivazione era non solo carente ma anche contraddittoria ed illogica inquanto faceva discendere l’affermazione di responsabilità dalla mera caricaformale e non teneva conto del fatto che il giudice di primo grado, purcondannandolo, aveva riconosciuto l’ingenuità dell’imputato in sede diriconoscimento della sospensione condizionale della pena.Con il terzo motivo deduce violazione di legge in relazione all’art. 10 d.lgs74/2000 in ordine alla impossibilità di ricostruzione dei redditi o del volume diaffari.Argomenta che erroneamente la Corte di appello aveva confermatol’affermazione di responsabilità per il reato di cui all’art. 10 d.lgs 74/2000, inquanto la ricostruzione dei redditi o del volume di affari non era avvenuta tramitecontrolli complessi ma attraverso la semplice consultazione del portale “fatture ecorrispettivi” dell’Agenzia delle Entrate; in tal modo era stata punita una condottainoffensiva in concreto.Con il quarto motivo di ricorso deduce vizio di motivazione in ordine allaritenuta offensività della condotta di cui all’art. 10 d.lgs 74/2000.Ribadisce che la condotta contestata si caratterizzava per inoffensività inconcreto e lamenta che tale profilo si riflette anche sulla motivazione dellasentenza impugnata, che risultava contraddittoria; il reato di cui all’art. 10 d.lgs74/2000, si osserva, è un reato di pericolo concreto che si perfeziona quandol’occultamento o lo distruzione della documentazione contabile abbia l’effetto diimpedire o rendere difficoltosa in maniera significativa la ricostruzione dei redditio del volume di affari, mentre la Corte di appello non aveva spiegato in che modola condotta dell’imputato aveva concretamente messo in pericolo il bene giuridicotutelato dalla norma.Chiede, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata.3. Il PG ha depositato requisitoria scritta.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato nei limiti e secondo le argomentazioni che seguono.2.Il primo motivo ed il secondo motivo di ricorso sono fondati con riferimentoalla doglianza relativa all’elemento soggettivo del reato di cui al capo 1)dell’imputazione.2.1. Va rilevato che nonostante la questione avesse formato oggetto dispecifico motivo di appello, la Corte territoriale nulla argomentava in ordine allasussistenza del dolo specifico di evasione del reato di cui all’art. 5 d.lgs 74/2000contestato al capo 1) dell’imputazione, limitandosi a richiamare le argomentazionicontenute nella sentenza di primo grado e senza fornire specifica risposta al motivodi appello.Va ricordato che le soluzioni adottate dal giudice di primo grado siano statespecificamente censurate dall'appellante sussiste il vizio di motivazione,sindacabile ex art. 606 cod.proc.pen., comma 1, lett. e), se il giudice del gravamesi limita a respingere tali censure e a richiamare la contestata motivazione intermini apodittici o meramente ripetitivi senza farsi carico di argomentare sullafallacia o inadeguatezza o non consistenza dei motivi di impugnazione", (cfr. exmultis Sez.3 n. 38126 del 06/06/2024, Rv. 287104 – 01; Sez.3, n. 27416 del01/04/2014, Rv.259666; Sez.4, n.6779 del 18/12/2013, dep.12/02/2014, Rv.259316; Sez.6, n.35346 del 12/06/2008, Rv.241188).[OSCURATO:PERSONA] di appello, quindi, nella ipotesi in cui l'imputato, con preciseconsiderazioni, svolga specifiche censure su uno o più punti della pronuncia diprimo grado, non può limitarsi a richiamarla, ma deve rispondere alle singoledoglianze prospettate. In caso contrario, viene meno la funzione del doppio gradodi giurisdizione ed è privo di ogni concreto contenuto il secondo controllogiurisdizionale (cfr. Sez.3, n.24252 del 13/05/2010, Rv.247287).Nella specie, la Corte territoriale non si è uniformata a tali principi, rinviando,da un lato, alla sentenza di primo grado e non esaminando, dall'altro, le specifichecensure rivolte con l’appello a quella pronuncia.L’omissione motivazionale rilevata vizia sul punto la sentenza impugnata e neimpone l’annullamento con rinvio per nuovo giudizio.2.2. Inammissibile è, invece, la doglianza relativa al vizio di motivazionequanto al dolo di evasione con riferimento al reato di cui al capo 2)dell’imputazione perché, come risulta dal riepilogo dei motivi di appello contenutonella sentenza impugnata, la questione non risulta essere stata oggetto di specificomotivo di gravame.Va ricordato che è inammissibile il ricorso per cassazione con cui si deducauna violazione di legge verificatasi nel giudizio di primo grado, se non si procedealla specifica contestazione del riepilogo dei motivi di appello, contenuto nellasentenza impugnata, che non menzioni la medesima violazione come doglianzagià proposta in sede di appello, in quanto, in mancanza della predettacontestazione, il motivo deve ritenersi proposto per la prima volta in cassazione,e quindi tardivo (Sez.2, n.31650 del 03/04/2017,Rv.270627 – 01).Va, quindi, richiamato l'orientamento costante di questa Corte (Sez. U.30.6.99, Piepoli, Rv. 213.981) secondo cui la denuncia di violazioni di legge nondedotte con i motivi di appello costituisce causa di inammissibilità originariadell'impugnazione; non possono, quindi, essere dedotte con il ricorso percassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omessodi pronunciare, perché non devolute alla sua cognizione (Sez.3, n.16610 del24/01/2017,Rv.269632), tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ognistato e grado del giudizio o che non sarebbe stato possibile dedurre in precedenza(Sez.2, n.6131 del 29/01/2016, Rv.266202), ipotesi che non ricorre nella specie.2.3. Inammissibile perché afferente a questione di fatto è la doglianza relativaalla mancata valutazione del ruolo solo formale di amministratore di dirittodell’imputato.La Corte territoriale, confermando la valutazione del primo giudice, harimarcato come la tesi difensiva circa la carenza di poteri gestionali in capoall’imputato non avesse trovato alcun riscontro probatorio ed ha, quindi,confermato la sussistenza dell’elemento oggettivo del reato basandola sulla caricaformale di rappresentante legale della società [OSCURATO:SOCIETA] rivestita dall’imputato.Va ricordato che, anche a seguito delle modifiche dell'art. 606, comma 1, lett.e), cod. proc. pen. introdotte dalla L. n. 46 del 2006, art. 8 non è consentitodedurre il "travisamento del fatto", stante la preclusione per il giudice di legittimitàdi sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiutanei precedenti gradi di merito (Sez.6,n.27429 del 04/07/2006, Rv.234559; Sez.5, n. 39048/2007, Rv. 238215; Sez. 6, n. 25255 del 2012, Rv.253099) ed inparticolare di operare la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento delladecisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione evalutazione dei fatti (cfr. Sez. 6, 26.4.2006, n. 22256, Rv. 234148).Giova, comunque, ricordare che l'amministratore di una società risponde delreato omissivo contestatogli (nella specie il reato di cui all’ art 5 d.lgs 74/2000)quale diretto destinatario degli obblighi di legge, finanche se sia mero prestanomedi altri soggetti che abbiano agito quali amministratori di fatto – ipotesi peraltroesclusa nella specie dai Giudici di merito- , atteso che la semplice accettazionedella carica attribuisce allo stesso doveri di vigilanza e controllo, il cui mancatorispetto comporta responsabilità penale o a titolo di dolo generico, per laconsapevolezza che dalla condotta omissiva possano scaturire gli eventi tipici delreato, o a titolo di dolo eventuale, per la semplice accettazione del rischio chequesti si verifichino (Sez. F, n. 42897 del 09/08/2018, C., Rv. 273939 - 02; Sez.3, n. 7770 del 05/12/2013, dep. 2014, Todesco, Rv. 258850 - 01; Sez. 3, n. 22919del 06/04/2006, Furini, Rv. 234474 - 01; v. anche Sez. 3, n. 20050 del16/03/2022, Cristodaro, Rv. 283201 - 01).3. Il terzo ed il quarto motivo di ricorso, oggettivamente connessi, sonomanifestamente infondati.Per l’integrazione del reato di cui all’art. 10 d.lgs 74/2000 non èindispensabile, che l’occultamento o la distruzione dei documenti sia integrale,essendo sufficiente che la condotta sia idonea ad impedire la verifica fiscale el’accertamento dei tributi ed abbia come effetto l’impossibilità di ricostruire ilvalore economico degli affari del contribuente o di rendere obbiettivamente piùdifficoltosa la ricostruzione (Sez.3, n.19106 del 02/03/2016, Rv.267102; Sez.3,n.19106 del 02/03/2016, Rv.267102); non richiede, quindi, per la suaintegrazione, che si verifichi in concreto una impossibilità assoluta di ricostruire ilvolume d'affari o dei redditi, essendo sufficiente anche una impossibilità relativa,non esclusa quando a tale ricostruzione si possa pervenire "aliunde"(Sez.3,n.39711 del 04/06/2009, Rv.244619 – 01; Sez.3 n.7051 del15/01/2019,Rv.275005 – 01).La Corte territoriale ha fatto corretta applicazione di tale principio di diritto edil ricorrente si limita sostanzialmente a proporre una lettura alternativa delmateriale probatorio posto a fondamento della affermazione di responsabilitàpenale, dilungandosi in considerazioni in punto di fatto, che non possono trovareingresso nel giudizio di legittimità, non essendo demandato alla Corte dicassazione un riesame critico delle risultanze istruttorie.4. In definitiva, la sentenza impugnata va annullata con rinvio limitatamenteal reato di cui al capo 1) ed il ricorso va dichiarato inammissibile nel resto. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo 1) conrinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Perugia; dichiara inammissibilenel resto il ricorso.Così deciso il 26/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteAntonella [OSCURATO:PERSONA]