CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 febbraio 2024
Cassazione n. 16815/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/06/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale è stata condannata per i reati di cui agli artt. 81 cod. pen., 5 D.Igs.74/2000. La ricorrente deduce, con il primo motivo di ricorso, violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla affermazione della responsabilità, qualificandosi titolare solo formale della società, di fatto gestita dal marito; con il secondo motivo di ricorso deduce vizio della motivazione e violazione di legge in ordine al quantum di pena applicato per la continuazione; considerato che la prima doglianza non rientra nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, dalle cadenze motivazionali della sentenza impugnata è enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo il giudice territoriale preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni, in punto di responsabilità, attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede, come si desume dalle considerazioni formulate dal giudice a quo alla pagina della sentenza gravata, laddove ha affermato che l'affermazione della ricorrente di essere totalmente estranea alla gestione della società e del tutto priva di poteri, oltre a essere infondata in punto di fatto in quanto non riscontrata dalle dichiarazioni del commercialista il quale ha affermato che l'imputata si recava alternativamente presso il suo studio per sottoscrivere dichiarazioni e documenti fiscali, è infondata sotto il profilo giuridico sussistendo in capo dell'amministratore formale dell'ente l'obbligo di vigilanza e di controllo in relazione alle scadenze tributarie e all'effettivo adempimento delle prescrizioni in materia; considerato che le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione esente da vizi logico-giuridici. Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz'altro da ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale fatto riferimento, nel confermare l'adeguatezza e congruità della pena determinata dal primo giudice, alla pluralità di violazioni e al perseguimento del profitto personale; ritenuto che, stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 23/02/2024 Il c nsigliere estensor