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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 3 aprile 2025

Cassazione n. 19262/2025

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 786-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]., in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – nonché contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – nonché contro [OSCURATO:PERSONA] ipotesi rapporto privato R.G.N.786/2020 Cron.

Rep.

Ud.03/04/2025 [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.; -intimati - avverso la sentenza n. 644/2019 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 24/09/2019 R.G.N. 813/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/04/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza n. 644/2019 la Corte di appello di Firenze ha dichiarato inammissibile il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la ordinanza del Tribunale di Prato che aveva dichiarato estinto il giudizio di primo grado per la mancata riassunzione nei termini di legge, ritenendo che l’originario ricorrente avesse avuto conoscenza del fatto interruttivo (sospensione del legale dall’esercizio della professione) quanto meno dal 26.5.2017 e da quella data era decorso il termine di tre mesi per la riassunzione, non osservato.

2. Nei confronti della suddetta ordinanza era stato proposto, in un primo tempo, reclamo ex art. 308 cpc, dichiarato anche esso inammissibile avendo il provvedimento impugnato natura di sentenza; la successiva riassunzione e la susseguente proposizione dell’appello erano però state ritenute inammissibili dai giudici di seconde cure sia perché non si verteva nelle ipotesi disciplinate dagli artt. 44 e 45 cpc, sia perché l’appello era stato depositato, come detto, oltre il termine di sei mesi previsto dall’art. 327 cpc, non applicandosi, alla fattispecie, la sospensione feriale dei termini in quanto si verteva in una controversia prevista dall’art. 429 cpc.

3. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione sulla base di un unico articolato motivo.

4. Resistono con controricorso [OSCURATO:SOCIETA]. e la [OSCURATO:SOCIETA].

5. Non ha nno svolto attività difensiva la [OSCURATO:SOCIETA]e la [OSCURATO:SOCIETA].

6. Il ricorrente, assistito da un nuovo Difensore, ha depositato memoria.

7. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza nei termini di legge ex art. 380 bis 1 cpc. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con un unico articolato motivo il ricorrente si duole della nullità della sentenza per “violazione e falsa applicazione di norme come l’art. 430, 121, 131, 132, 133 peraltro qui neanche comunicata cpc ed è nullità ex art. 113 -161 c.

II oltre ovviamente c.I-162 e sempre ex art. 57 cpc, art. 118- 119 Disp.

Att. cpc, oltre che ex art. 1992-2001-1325 n. 4- 1324-1350 n. 13-1353-1372-1418-1421-1422-1423 nonché, stante l’art. 826 cc “per i beni destinati ad un pubblico servizio”, l’art. 828 c.

I e 830 c.

I cc e sempre art. 3 c.

II -4-10-12 c.

I “disposizioni sulla legge in generale” nonché art. 54-101 c.

II-111 c.

I Cost.”; lamenta, poi, la “violazione o falsa applicazione di norme di diritto” nonché ex “5) per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti” poiché rilievi già in atti (art. 360 cpc)”; si duole, infine, della “violazione e falsa applicazione di norme come art. 3 c.

II -4-12 c.

I “disposizioni sulla legge in generale” nonché art. 3 -principio di ragionevolezza –13 co.

I e II –54- 101 c.

II -111 c.

I Cost., art. 99 -113- 156 c.

I 125 - 121 - 44 - 159 cpc, art. 1324, 1339- 1340- 1362 e ss. fino a 1371 - art. 2907 cc e sempre ex ult. c. art. 826 “per beni destinati ad unpubblico servizio” ex art. 828 co.

I e 830 c.

I cc nonché art. 3 c.

IV -10 bis - sempre presupposti l’art. 1 co.

I e 29 – L. 241/90”; obietta l’erroneità dell’affermazione della Corte territoriale che aveva affermato che la mancanza della data di pubblicazione della sentenza non era causa di nullità qualora la cancelleria avesse provveduto a comunicare alle parti costituite l’avvenuto deposito della decisione cosicché la parte avrebbe potuto tempestivamente impugnare la pronuncia; contesta, infine, la statuizione dei giudici di merito sulla sospensione feriale dei termini.

2. Il ricorso, come redatto, è inammissibile.

3. Preliminarmente va dichiarata inconferente l’eccezione, sollevata dal ricorrente, con riguardo alla nullità delle procure di controparte e a lle nullità delle notifiche di due pec pervenutegli a firma degli [OSCURATO:PERSONA] e Aragiusto.

4. Si tratta di asseriti vizi di atti stragiudiziali, che non rilevano nel presente giudizio, in relazione ai quali, peraltro, le suddette doglianze difettano di specificità e di autosufficienza.

5. Sempre in via preliminare deve, altresì, specificarsi che non può tenersi conto di quanto affermato nella memoria depositata nell’interesse di parte ricorrente perché contiene argomentazioni e specificazioni nuove rispetto al ricorso.

Va, al riguardo, ribadito che lamemoria ex art. 378 c.p.c., così come quella ex art. 380 bis 1 cpc, non può integrare i motivi del ricorso percassazione, poiché assolve all'esclusiva funzione di chiarire ed illustrare i motivi di impugnazione che siano già stati ritualmente - cioè in maniera completa, compiuta e definitiva - enunciati nell'atto introduttivo del giudizio di legittimità, con il quale si esaurisce il relativo diritto di impugnazione (Cass. n. 8949/2023).

6. Venendo alle censure di cui all’atto introduttivo, deve in primo luogo evidenziarsi che la motivazione della Corte territoriale è chiara, logica, esente dai vizi di cui all’art. 360 co. 1 n. 5 cpc nuova formulazione nonché conforme ai principi di diritto citati, come riportata sinteticamente nello storico. 7.

Ebbene, rispetto ad essa, parte ricorrente, in primo luogo, in palese contrasto con il principio processuale secondo cui il giudizio di cassazione è a “critica vincolata” da veicolarsi tassativamente attraverso uno dei motivi previsti dall'art.360 c.p.c.,propone delle critiche senza che in esse si trovino con chiarezza le espressioni delle ragioni del dissenso che si intendono marcare nei riguardi della decisione impugnata, formulate in termini tali da soddisfare esigenze di specificità, di completezza e di riferibilità a quanto pronunciato proprie del mezzo azionato e, insieme, da costituire una critica precisa e puntuale e, dunque, pertinente delle ragioni che ne hanno indotto l'adozione (Cass., Sez.

III, 5/06/2007, n. 13066).

8. Il ricorrente declina, poi, contestazioni di ordine motivazionale che si sottraggono al perimetro di attuale ricorribilità per cassazione del relativo vizio, non costituendo più vizio determinante, alla stregua del dettato dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., nuova formulazione, la carenza della motivazione e non evidenzia per contro, stante l'esaustività delle argomentazioni sviluppate dal giudicante a conforto della decisione, la sussistenza di un vulnus apprezzabile nel quadro della riduzione al minimo costituzionale del controllo di legittimità sulla motivazione.

9. Parte ricorrente sollecita, inoltre, per alcuni aspetti, una rimeditazione delle ragioni in fatto della decisione che non è compito di questa Corte, trattandosi di giudizio di esclusiva spettanza del giudice di merito a cui la Corte non può sovrapporre il proprio non essendo essa giudice del fatto sostanziale.

10. Va, poi, evidenziato che, nella articolazione delle censure vi è la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi di impugnazione eterogenei, non contenendo le doglianze alcun preciso riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall’art. 360 co. 1 n. 3, n. 4 en. 5 cpc, indispensabili per veicolare le ragioni di impugnazione.

11. Infine, le doglianze difettano di specificità in relazione al gravato provvedimento perché riguardano essenzialmente argomentazioni astratte, con richiami anche alla pronuncia di primo grado, limitandosi, poi, a richiamare considerazioni generali svincolate dai punti decisivi della gravata sentenza e omettendo di raffrontare, con riguardo alle violazioni di legge denunciate, la ratio decidendi della impugnata sentenza con la giurisprudenza di legittimità ovvero di fornire validi elementi per una sua rivisitazione.

12. Va ribadito che il giudizio di cassazione è un giudizio acritica vincolata, delimitato e vincolato dai motivi di ricorso, che assumono una funzione identificativa condizionata dalla loro formulazione tecnica con riferimento alle ipotesi tassative formalizzate dal codice di rito.

Ne consegue che il motivo del ricorso deve necessariamente possedere i caratteri della tassatività e della specificità ed esige una precisa enunciazione, di modo che il vizio denunciato rientri nelle categorie logiche previste dall'art.360 cod. proc. civ., sicché è inammissibile lacritica generica della sentenza impugnata, come nel caso di specie, formulata con un unico motivo sotto una molteplicità di profili tra loro confusi e inestricabilmente combinati, non collegabili ad alcuna delle fattispecie di vizio enucleata dal codice di rito.

13. Alla stregua di quanto esposto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

14. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, in favore delle controricorrenti, che si liquidano come da dispositivo; nulla per le altreintimate che non hanno svolto attività difensiva.

15. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna delle controricorrenti, delle spese del presente giudizio che liquida in euro 2.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge, nulla per le altreintimate che non hanno svolto attività difensiva.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore im

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 786-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]., in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – nonché contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – nonché contro [OSCURATO:PERSONA] ipotesi rapporto privato R.G.N.786/2020 Cron. Rep. Ud.03/04/2025 [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.; -intimati - avverso la sentenza n. 644/2019 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 24/09/2019 R.G.N. 813/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/04/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza n. 644/2019 la Corte di appello di Firenze ha dichiarato inammissibile il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la ordinanza del Tribunale di Prato che aveva dichiarato estinto il giudizio di primo grado per la mancata riassunzione nei termini di legge, ritenendo che l’originario ricorrente avesse avuto conoscenza del fatto interruttivo (sospensione del legale dall’esercizio della professione) quanto meno dal 26.5.2017 e da quella data era decorso il termine di tre mesi per la riassunzione, non osservato. 2. Nei confronti della suddetta ordinanza era stato proposto, in un primo tempo, reclamo ex art. 308 cpc, dichiarato anche esso inammissibile avendo il provvedimento impugnato natura di sentenza; la successiva riassunzione e la susseguente proposizione dell’appello erano però state ritenute inammissibili dai giudici di seconde cure sia perché non si verteva nelle ipotesi disciplinate dagli artt. 44 e 45 cpc, sia perché l’appello era stato depositato, come detto, oltre il termine di sei mesi previsto dall’art. 327 cpc, non applicandosi, alla fattispecie, la sospensione feriale dei termini in quanto si verteva in una controversia prevista dall’art. 429 cpc. 3. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione sulla base di un unico articolato motivo. 4. Resistono con controricorso [OSCURATO:SOCIETA]. e la [OSCURATO:SOCIETA]. 5. Non ha nno svolto attività difensiva la [OSCURATO:SOCIETA]e la [OSCURATO:SOCIETA]. 6. Il ricorrente, assistito da un nuovo Difensore, ha depositato memoria. 7. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza nei termini di legge ex art. 380 bis 1 cpc. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con un unico articolato motivo il ricorrente si duole della nullità della sentenza per “violazione e falsa applicazione di norme come l’art. 430, 121, 131, 132, 133 peraltro qui neanche comunicata cpc ed è nullità ex art. 113 -161 c. II oltre ovviamente c.I-162 e sempre ex art. 57 cpc, art. 118- 119 Disp. Att. cpc, oltre che ex art. 1992-2001-1325 n. 4- 1324-1350 n. 13-1353-1372-1418-1421-1422-1423 nonché, stante l’art. 826 cc “per i beni destinati ad un pubblico servizio”, l’art. 828 c. I e 830 c. I cc e sempre art. 3 c. II -4-10-12 c. I “disposizioni sulla legge in generale” nonché art. 54-101 c. II-111 c. I Cost.”; lamenta, poi, la “violazione o falsa applicazione di norme di diritto” nonché ex “5) per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti” poiché rilievi già in atti (art. 360 cpc)”; si duole, infine, della “violazione e falsa applicazione di norme come art. 3 c. II -4-12 c. I “disposizioni sulla legge in generale” nonché art. 3 -principio di ragionevolezza –13 co. I e II –54- 101 c. II -111 c. I Cost., art. 99 -113- 156 c. I 125 - 121 - 44 - 159 cpc, art. 1324, 1339- 1340- 1362 e ss. fino a 1371 - art. 2907 cc e sempre ex ult. c. art. 826 “per beni destinati ad unpubblico servizio” ex art. 828 co. I e 830 c. I cc nonché art. 3 c. IV -10 bis - sempre presupposti l’art. 1 co. I e 29 – L. 241/90”; obietta l’erroneità dell’affermazione della Corte territoriale che aveva affermato che la mancanza della data di pubblicazione della sentenza non era causa di nullità qualora la cancelleria avesse provveduto a comunicare alle parti costituite l’avvenuto deposito della decisione cosicché la parte avrebbe potuto tempestivamente impugnare la pronuncia; contesta, infine, la statuizione dei giudici di merito sulla sospensione feriale dei termini. 2. Il ricorso, come redatto, è inammissibile. 3. Preliminarmente va dichiarata inconferente l’eccezione, sollevata dal ricorrente, con riguardo alla nullità delle procure di controparte e a lle nullità delle notifiche di due pec pervenutegli a firma degli [OSCURATO:PERSONA] e Aragiusto. 4. Si tratta di asseriti vizi di atti stragiudiziali, che non rilevano nel presente giudizio, in relazione ai quali, peraltro, le suddette doglianze difettano di specificità e di autosufficienza. 5. Sempre in via preliminare deve, altresì, specificarsi che non può tenersi conto di quanto affermato nella memoria depositata nell’interesse di parte ricorrente perché contiene argomentazioni e specificazioni nuove rispetto al ricorso. Va, al riguardo, ribadito che lamemoria ex art. 378 c.p.c., così come quella ex art. 380 bis 1 cpc, non può integrare i motivi del ricorso percassazione, poiché assolve all'esclusiva funzione di chiarire ed illustrare i motivi di impugnazione che siano già stati ritualmente - cioè in maniera completa, compiuta e definitiva - enunciati nell'atto introduttivo del giudizio di legittimità, con il quale si esaurisce il relativo diritto di impugnazione (Cass. n. 8949/2023). 6. Venendo alle censure di cui all’atto introduttivo, deve in primo luogo evidenziarsi che la motivazione della Corte territoriale è chiara, logica, esente dai vizi di cui all’art. 360 co. 1 n. 5 cpc nuova formulazione nonché conforme ai principi di diritto citati, come riportata sinteticamente nello storico. 7. Ebbene, rispetto ad essa, parte ricorrente, in primo luogo, in palese contrasto con il principio processuale secondo cui il giudizio di cassazione è a “critica vincolata” da veicolarsi tassativamente attraverso uno dei motivi previsti dall'art.360 c.p.c.,propone delle critiche senza che in esse si trovino con chiarezza le espressioni delle ragioni del dissenso che si intendono marcare nei riguardi della decisione impugnata, formulate in termini tali da soddisfare esigenze di specificità, di completezza e di riferibilità a quanto pronunciato proprie del mezzo azionato e, insieme, da costituire una critica precisa e puntuale e, dunque, pertinente delle ragioni che ne hanno indotto l'adozione (Cass., Sez. III, 5/06/2007, n. 13066). 8. Il ricorrente declina, poi, contestazioni di ordine motivazionale che si sottraggono al perimetro di attuale ricorribilità per cassazione del relativo vizio, non costituendo più vizio determinante, alla stregua del dettato dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., nuova formulazione, la carenza della motivazione e non evidenzia per contro, stante l'esaustività delle argomentazioni sviluppate dal giudicante a conforto della decisione, la sussistenza di un vulnus apprezzabile nel quadro della riduzione al minimo costituzionale del controllo di legittimità sulla motivazione. 9. Parte ricorrente sollecita, inoltre, per alcuni aspetti, una rimeditazione delle ragioni in fatto della decisione che non è compito di questa Corte, trattandosi di giudizio di esclusiva spettanza del giudice di merito a cui la Corte non può sovrapporre il proprio non essendo essa giudice del fatto sostanziale. 10. Va, poi, evidenziato che, nella articolazione delle censure vi è la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi di impugnazione eterogenei, non contenendo le doglianze alcun preciso riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall’art. 360 co. 1 n. 3, n. 4 en. 5 cpc, indispensabili per veicolare le ragioni di impugnazione. 11. Infine, le doglianze difettano di specificità in relazione al gravato provvedimento perché riguardano essenzialmente argomentazioni astratte, con richiami anche alla pronuncia di primo grado, limitandosi, poi, a richiamare considerazioni generali svincolate dai punti decisivi della gravata sentenza e omettendo di raffrontare, con riguardo alle violazioni di legge denunciate, la ratio decidendi della impugnata sentenza con la giurisprudenza di legittimità ovvero di fornire validi elementi per una sua rivisitazione. 12. Va ribadito che il giudizio di cassazione è un giudizio acritica vincolata, delimitato e vincolato dai motivi di ricorso, che assumono una funzione identificativa condizionata dalla loro formulazione tecnica con riferimento alle ipotesi tassative formalizzate dal codice di rito. Ne consegue che il motivo del ricorso deve necessariamente possedere i caratteri della tassatività e della specificità ed esige una precisa enunciazione, di modo che il vizio denunciato rientri nelle categorie logiche previste dall'art.360 cod. proc. civ., sicché è inammissibile lacritica generica della sentenza impugnata, come nel caso di specie, formulata con un unico motivo sotto una molteplicità di profili tra loro confusi e inestricabilmente combinati, non collegabili ad alcuna delle fattispecie di vizio enucleata dal codice di rito. 13. Alla stregua di quanto esposto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 14. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, in favore delle controricorrenti, che si liquidano come da dispositivo; nulla per le altreintimate che non hanno svolto attività difensiva. 15. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna delle controricorrenti, delle spese del presente giudizio che liquida in euro 2.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge, nulla per le altreintimate che non hanno svolto attività difensiva. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore im
Sentenza Cassazione n. 19262/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris