CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 46186/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] II [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2. Consorzio per le [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante avverso la sentenza del 17/11/2020 della Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 17 novembre 2020 la Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA], pronunciando in sede di rinvio a seguito dell'annullamento della sentenza del 20 ottobre 2016 della Corte di Appello di Messina, ha confermato per quanto di ragione e di residuo interesse la sentenza del 16 febbraio 2015 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto, in forza della quale [OSCURATO:PERSONA] (all'epoca responsabile del settore tecnico del Consorzio per le [OSCURATO:PERSONA], e nei confronti del quale era stato infine dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato di cui agli artt. 113 e 589 cod. pen.) e lo stesso Consorzio erano stati tra l'altro condannati al risarcimento dei danni, da liquidare in separata sede, in favore delle costituite parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] a seguito del decesso della figlia Emanuela, avvenuto il 4 settembre 2007 in esito a sinistro stradale, senza coinvolgimento di terzi, avvenuto sull'autostrada Messina-Palermo all'altezza dello svincolo per Milazzo, in direzione del capoluogo siciliano. 2. Avverso la predetta decisione sono stati proposti separati ricorsi per cassazione ai soli effetti civili. Sceusa ha formulato due motivi di impugnazione, il responsabile civile Consorzio uno. 3. Ricorso Sceusa 3.1. Col primo motivo il ricorrente ha ripercorso (v. infra) le considerazioni difensive del responsabile civile quanto alle condizioni del guard-rail autostradale il quale - nella parte iniziale della corsia di uscita in direzione del casello di Milazzo - non evidenziava alcuno schiacciamento, che altrimenti si sarebbe evidenziato qualora l'autovettura avesse proceduto a cavallo della medesima barriera di sicurezza in uscita dall'autostrada. In tal senso la Corte si era non motivatamente discostata dalla perizia d'ufficio. 3.2. Col secondo motivo, quanto all'erronea applicazione di legge in relazione all'individuazione del nesso causale e della sua ricostruzione, il ricorrente ha parimenti osservato che, in considerazione del fatto che la causa della morte era ascrivibile al trauma toracico, il giudizio controfattuale avrebbe dovuto accertare che l'installazione di barriera di diversa tipologia avrebbe significativamente aumentato la probabilità di scongiurare il danno in concreto verificatosi, ovvero avrebbe impedito alla vittima di subire il medesimo trauma toracico, tenuto conto che la lesione si era verificata a causa della mancata apertura dell'airbag. 4. Ricorso Consorzio 4.1. Parte ricorrente, invocando vizio motivazionale, ha osservato che la Corte reggina - tenuto conto degli accertamenti contenuti nella prima sentenza, quanto alla non voluta uscita della giovane dal casello di Milazzo e alle ragioni accidentali che l'avevano così indotta ad imboccare lo svincolo di uscita dall'autostrada Messina-Palermo - ha lamentato il mancato rispetto dei principi di diritto indicati nella sentenza di annullamento, nonché l'intervenuto travisamento della prova. In particolare, la sentenza impugnata aveva omesso di confrontarsi con le due differenti ricostruzioni sulla dinamica del sinistro, l'una del consulente del Pubblico ministero (che insisteva sullo scavalco del guard-rail nel tratto iniziale dello svincolo), l'altra del consulente del G.i.p. e di quello della difesa (che ribadiva l'esistenza di impatto successivo e di scivolamento del mezzo fino all'effettivo scavalco della barriera). Sì che la Corte del rinvio si era limitata a non considerare le emergenze di segno contrario, ripercorrendo invece le argomentazioni del primo Giudice, senza procedere al vaglio delle contrapposte conclusioni rassegnate dai tecnici e limitandosi a sostenere l'infondatezza delle tesi difensive, non procedendo con certezza all'individuazione del nesso causale. In specie la sentenza impugnata aveva connesso l'imprecisato dato fotografico alle considerazioni del consulente dell'accusa, evidenziando che nelle relazioni del consulente del G.i.p. e della difesa il preteso schiacciamento della barriera era stato ascritto alla conformazione originaria della stessa. In tal modo la Corte reggina - osservando semplicemente che la dotazione di una barriera di minimo avrebbe evitato l'evento - aveva deliberatamente scelto di non esaminare l'intero incarto processuale, laddove la causa del decesso della giovane - il cui airbag non era entrato in funzione - era stata data da trauma toracico addominale in sé compatibile con l'impatto contro un paletto della barriera, mentre il giudizio controfattuale avrebbe dovuto accertare che l'installazione di barriera più alta avrebbe potuto impedire l'evento mortale. 5. Le parti civili hanno depositato memoria insistendo per inammissibilità o rigetto dei ricorsi. 6. Il Procuratore generale ha concluso nel senso dell'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 7. I ricorsi sono infondati. 7.1. In relazione ai profili di censura, che possono essere esaminati congiuntamente stante la loro sostanziale connessione, la Corte reggina ha correttamente e inevitabilmente preso le mosse dalla sentenza di annullamento pronunciata dalla Quarta Sezione di questa Corte (n. 5913 del 23 gennaio 2019). In proposito, infatti, è stato colà osservato - nel censurare complessivamente gli approdi assolutori cui era pervenuta la Corte messinese - che "se è vero che sulla rampa dello svincolo vigeva il limite di velocità di 40 kmh, non era certo imprevedibile.., che le vetture in transito - ivi comprese quelle impegnate nella fase di imbocco dello svincolo - tenessero una velocità sensibilmente più elevata, considerato che nel tratto autostradale di provenienza vigeva il limite dei 130 kmh". Allo stesso tempo, "la normativa e le circolari richiamate rendevano del resto evidente che, proprio in corrispondenza degli svincoli autostradali, si ponessero già all'epoca dei fatti particolari esigenze di sicurezza e di protezione degli automezzi in transito, proprio in ragione delle particolari condizioni di guida in velocità che caratterizzano le autostrade.. .11 ragionamento operato dagli esperti, e richiamato nei due ricorsi, in base al quale anche la presenza di una barriera al minimo avrebbe evitato che la vettura della vittima scavalcasse la protezione (dove tra l'altro la [OSCURATO:PERSONA] era salita a mo' di rampa, proprio per l'assenza di alcuna protezione in corrispondenza della cuspide), non è stato in alcun modo disarticolato dalla sentenza impugnata, che si è limitata a qualificare come imprevedibile la velocità tenuta dalla [OSCURATO:PERSONA] (compresa in realtà trai 90 e i 115 kmh) ed assenti gli obblighi di verifica contestati ai due imputati in ragione dell'inapplicabilità del D. M. 223/1992". Infine è stato osservato dal Giudice dell'annullamento che "la Corte di merito non ha... considerato che, da un lato, il decesso della [OSCURATO:PERSONA] fu dovuto al fatto che la vettura da lei condotta impattò con il suolo dopo essere precipitata in un dirupo di 13 metri, e non fu causato da un impatto con la barriera ivi presente, che fu invece scavalcata; e dall'altro la motivazione della sentenza impugnata non si confronta con il dato, affermato nella consulenza del P.M., in base al quale la vettura sarebbe stata respinta in direzione della carreggiata, con conseguenze presumibilmente non. letali, ove fosse stata installata una barriera di minimo, idonea comunque ad impedire lo scavalcamento da parte della vettura della vittima". Al riguardo, "nel ragionamento contro fattuale il giudizio di alta probabilità logica deve essere fondato, oltre che su un ragionamento di deduzione logica basato sulle generalizzazioni scientifiche, anche su un giudizio di tipo induttivo elaborato sull'analisi della caratterizzazione del fatto storico e sulle particolarità del caso concreto...: ciò che la Corte di merito non ha fatto, limitando il proprio ragionamento a un dato del tutto congetturale e disancorato dalle risultanze dibattimentali". 7.2. Ciò posto, quindi, vero è che nel giudizio di rinvio a seguito di annullamento per vizio di motivazione, il giudice di merito non è vincolato né condizionato da eventuali valutazioni in fatto formulate dalla Corte di cassazione con la sentenza rescindente, spettando al solo giudice di merito il compito di ricostruire i dati di fatto risultanti dalle emergenze processuali e di apprezzare il significato e il valore delle relative fonti di prova (ad es. Sez. 2, n. 8733 del 22/11/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278629). Allo stesso tempo, peraltro, è nozione ribadita che la Corte di cassazione risolve una questione di diritto anche quando giudica sull'adempimento del dovere di motivazione, sicché il giudice di rinvio, pur conservando la libertà di decisione mediante un'autonoma valutazione delle risultanze probatorie relative al punto annullato, è tenuto a giustificare il proprio convincimento secondo lo schema implicitamente o esplicitamente enunciato nella sentenza di annullamento, restando in tal modo vincolato a una determinata valutazione delle risultanze processuali (Sez. 2, n. 45863 del 24/09/2019, Marrini, Rv. 277999; Sez. 6, n. 19206 del 10/01/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 255122), con il limite di non ripetere i vizi di motivazione rilevati nel provvedimento annullato. 7.2.1. In ragione di ciò, la sentenza impugnata si è correttamente mantenuta nel solco delle valutazioni che questa Corte di legittimità aveva espresso tenuto conto delle pregresse considerazioni circa le risultanze processuali, in tal modo dando conto dell'assenza di una motivazione rafforzata nella pronuncia che aveva assolto l'odierno imputato, alla luce delle modalità del fatto siccome assunte ed evidenziate nei ricorsi della pubblica accusa e delle parti civili. 7.2.2. In conseguenza, ritenute (v. supra, quanto alla puntuale trascrizione dei passaggi motivazionali della sentenza di annullamento) la prevedibilità di un'uscita dall'autostrada a velocità non particolarmente moderata e quindi la necessità di prevedere idonei interventi per assicurare protezione e sicurezza agli automobilisti nella stessa fase di svincolo, altresì con la predisposizione di idonee barriere di contenimento, questa Corte - preso atto che il decesso della povera ragazza era stato dovuto ai traumi riportati in esito alla caduta dell'autovettura, volata nel burrone profondo tredici metri che affiancava lo svincolo di uscita a Milazzo, e che lo stesso veicolo aveva colà finito la propria tragica corsa avendo scavalcato l'inesistente barriera all'altezza della cuspide, barriera che invece iniziava successivamente e che anzi aveva rappresentato una sorta di pista di decollo per l'utilitaria condotta dalla giovane - ebbe ad annullare la prima pronuncia della Corte territoriale. 7.2.3. [OSCURATO:PERSONA] del rinvio, come è stato correttamente annotato dal Procuratore generale, si è attenuto scrupolosamente ai criteri indicati da questa Corte a norma dell'art. 627 cod. proc. pen., ulteriormente corroborando - con l'esame del guard-rail saldamente ancorato al suolo, e schiacciato nella parte iniziale quasi fosse mortale rampa - i dati fattuali che, tenuti presenti dalla sentenza rescindente con le valutazioni colà somministrate, non potevano che inclinare nel senso dell'affermazione di responsabilità degli odierni ricorrenti (sia pure nei non contestati esiti necessitati dal decorso del tempo e dall'accertata irreversibile incapacità di uno degli imputati) 8. In definitiva entrambi i ricorsi non colgono puntualmente nel segno, alla luce dei contenuti del giudizio rescindente e delle conseguenti valutazioni della Corte del rinvio. 8.1. L'infondatezza delle impugnazioni non può che comportare il rigetto dei ricorsi, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili, liquidate come da dispositivo. P.Q.M. Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]