Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 03547/2023

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

. ha pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso30583-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE - [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO - [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], che la rappresenta e difende ex lege; -ricorrente - Nonché da: [OSCURATO:SOCIETA]. - [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], elettivamente domiciliata in ROMA, via Flaminia, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente e ricorrente incidentale - Ric. 2021 n. 30583 sez.

MT -ud. 15-12-2022 - 2 - avverso la sentenza n. 654/2021 della [OSCURATO:PERSONA] di VENEZIA, depositata il 05/05/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; RILEVATO L’Avvocatura generale dello Stato ricorre avverso la sentenza n. 654/01/2021 con cui la CTR per il Veneto ha parzialmente accolto l’appello promosso dalla contribuente, ivi stabilendo l’onere a carico dell’Ufficio di rimodulare la sanzione irrogata a termini dell’art. 1, co. 935, L. n. 205/2017 e della successiva legge di interpretazione autentica di cui al d.l. n. 34/2019, con cui ne è stata riaffermata l’applicazione retroattiva, e quindi in un importo compreso tra euro 250,00 e 10.000,00.

La contribuente, attinta da un avviso di accertamento emesso ai fini IVA per euro 435.600,000 perché indebitamente detratta nell’ambito di una operazione di cessione d’azienda con vendita “a spezzatino” non imponibile, e cui era conseguita l’irrogazione di una sanzione per euro 490.050,00 oltre interessi, aveva invocato l’applicazione dello ius superveniens innanzi detto.

In aderenza alla tesi della contribuente, la CTR riteneva irrilevante l’elemento psicologico (intenzionale o erroneo versamento IVA) ai fini dell’applicazione dell’art. 6, co. 6, d.lgs. 472/97 per la rideterminazione della sanzione.

Insorge con ricorso l’Amministrazione finanziaria che si affida a due motivi di ricorso, cui resiste la contribuente con tempestivo controricorso e svolgendo altresì ricorso incidentale affidato a due motivi.

In prossimità dell’adunanza, il patrono erariale ha depositato memoria illustrativa delle ragioni del Fisco, mentre la parte contribuente ha depositato istanza di differimento udienza in attesa del pronunciamento della Corte di Giustizia dell’Unione Europea.

CONSIDERATO Successivamente alla celebrazione della camera di consiglio, ma prima della pubblicazione dell’ordinanza relativa, è pervenuta dalla parte contribuente Ric. 2021 n. 30583 sez.

MT -ud. 15-12-2022 - 3 - istanza di sospensione del giudizio per valutare l’adesione alla procedura di definizione agevolata di cui all’art. 1, commi 186 e seguenti della l. n. 03/2022; che, pertanto, il giudizio dev’essere sospeso fino al 10 luglio 2022, in base alle disposizioni citate; PQM La Corte dispone la sospensione del giudizio fino al 10 luglio 2023ed il rinvio a nuovo ruolo, con trasmissione degli atti alla Sezione tributaria di questa Corte.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
. ha pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso30583-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE - [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO - [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], che la rappresenta e difende ex lege; -ricorrente - Nonché da: [OSCURATO:SOCIETA]. - [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], elettivamente domiciliata in ROMA, via Flaminia, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente e ricorrente incidentale - Ric. 2021 n. 30583 sez. MT -ud. 15-12-2022 - 2 - avverso la sentenza n. 654/2021 della [OSCURATO:PERSONA] di VENEZIA, depositata il 05/05/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; RILEVATO L’Avvocatura generale dello Stato ricorre avverso la sentenza n. 654/01/2021 con cui la CTR per il Veneto ha parzialmente accolto l’appello promosso dalla contribuente, ivi stabilendo l’onere a carico dell’Ufficio di rimodulare la sanzione irrogata a termini dell’art. 1, co. 935, L. n. 205/2017 e della successiva legge di interpretazione autentica di cui al d.l. n. 34/2019, con cui ne è stata riaffermata l’applicazione retroattiva, e quindi in un importo compreso tra euro 250,00 e 10.000,00. La contribuente, attinta da un avviso di accertamento emesso ai fini IVA per euro 435.600,000 perché indebitamente detratta nell’ambito di una operazione di cessione d’azienda con vendita “a spezzatino” non imponibile, e cui era conseguita l’irrogazione di una sanzione per euro 490.050,00 oltre interessi, aveva invocato l’applicazione dello ius superveniens innanzi detto. In aderenza alla tesi della contribuente, la CTR riteneva irrilevante l’elemento psicologico (intenzionale o erroneo versamento IVA) ai fini dell’applicazione dell’art. 6, co. 6, d.lgs. 472/97 per la rideterminazione della sanzione. Insorge con ricorso l’Amministrazione finanziaria che si affida a due motivi di ricorso, cui resiste la contribuente con tempestivo controricorso e svolgendo altresì ricorso incidentale affidato a due motivi. In prossimità dell’adunanza, il patrono erariale ha depositato memoria illustrativa delle ragioni del Fisco, mentre la parte contribuente ha depositato istanza di differimento udienza in attesa del pronunciamento della Corte di Giustizia dell’Unione Europea. CONSIDERATO Successivamente alla celebrazione della camera di consiglio, ma prima della pubblicazione dell’ordinanza relativa, è pervenuta dalla parte contribuente Ric. 2021 n. 30583 sez. MT -ud. 15-12-2022 - 3 - istanza di sospensione del giudizio per valutare l’adesione alla procedura di definizione agevolata di cui all’art. 1, commi 186 e seguenti della l. n. 03/2022; che, pertanto, il giudizio dev’essere sospeso fino al 10 luglio 2022, in base alle disposizioni citate; PQM La Corte dispone la sospensione del giudizio fino al 10 luglio 2023ed il rinvio a nuovo ruolo, con trasmissione degli atti alla Sezione tributaria di questa Corte.
Sentenza Cassazione n. 03547/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris