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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 gennaio 1983

Cassazione n. 02141/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 01/01/1983 avverso la sentenza del 14/02/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in punto di mancato riconoscimento della causa di non punibilità prevista dall'art. 131 bis cod. pen., è manifestamente infondato avendo la Corte di appello - con valutazione discrezionale tipica del giudice di merito ed immune da vizi logici — escluso la particolare tenuità del fatto alla luce della sua valutazione complessiva (detenzione per la vendita di 26 borsette e di 6 portafogli con marchio contraffatto), in aderenza al principio secondo cui il giudizio sotteso all' applicazione dell'istituto di cui all'art. 131 bis cod. pen. consiste proprio nell'esame di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da essa desumibile e dell'entità del danno o del pericolo. (Sez.

U, n. 13681 del 25/02/2016 - dep. 06/04/2016, Tushaj, Rv. 266590); considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge e la mancanza della motivazione in punto di mancata concessione della sospensione condizionale della pena, è manifestamente infondato perché lamenta asseriti difetti della motivazione non emergenti dal provvedimento impugnato, che ha correttamente rilevato il difetto dei presupposti di legge per il riconoscimento di tale beneficio in quanto in precedenza già concesso all'imputato per due volte (come emerge dal certificato penale in atti); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il giorno 18 novembre 202

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 01/01/1983 avverso la sentenza del 14/02/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in punto di mancato riconoscimento della causa di non punibilità prevista dall'art. 131 bis cod. pen., è manifestamente infondato avendo la Corte di appello - con valutazione discrezionale tipica del giudice di merito ed immune da vizi logici — escluso la particolare tenuità del fatto alla luce della sua valutazione complessiva (detenzione per la vendita di 26 borsette e di 6 portafogli con marchio contraffatto), in aderenza al principio secondo cui il giudizio sotteso all' applicazione dell'istituto di cui all'art. 131 bis cod. pen. consiste proprio nell'esame di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da essa desumibile e dell'entità del danno o del pericolo. (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016 - dep. 06/04/2016, Tushaj, Rv. 266590); considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge e la mancanza della motivazione in punto di mancata concessione della sospensione condizionale della pena, è manifestamente infondato perché lamenta asseriti difetti della motivazione non emergenti dal provvedimento impugnato, che ha correttamente rilevato il difetto dei presupposti di legge per il riconoscimento di tale beneficio in quanto in precedenza già concesso all'imputato per due volte (come emerge dal certificato penale in atti); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 18 novembre 202
Sentenza Cassazione n. 02141/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris