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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 04435/2026

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eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.29101/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Bologna (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 60S21 F839W - pec: [OSCURATO:EMAIL], [OSCURATO:TELEFONO], [OSCURATO:TELEFONO]) ed elettivamente domiciliato in Milano (MI), cap 20122, [OSCURATO:PERSONA] n. 4/A, 4° piano, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Napoli (codice fiscale: [OSCURATO:PERSONA] 73R16 F839D - pec: [OSCURATO:EMAIL]), indi domiciliato “ex lege” in [OSCURATO:PERSONA] presso la Cancelleria della Corte di cassazione -ricorrente- contro Agenzia delle [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatae difesa dall’ Avvocatura Generale d ello Stato -controricorrente- avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:PERSONA]Bologna n.573/2022 depositata il 28/04/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, con riferimento alle quali, avuto riguardo all’esito del giudizio, sussistono i presupposti per l’integrale compensazione tra le parti.

P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di cassazione.

Dichiara la compensazione fra le parti delle spese del procedimento.

Così deciso in Roma,il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.29101/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Bologna (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 60S21 F839W - pec: [OSCURATO:EMAIL], [OSCURATO:TELEFONO], [OSCURATO:TELEFONO]) ed elettivamente domiciliato in Milano (MI), cap 20122, [OSCURATO:PERSONA] n. 4/A, 4° piano, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Napoli (codice fiscale: [OSCURATO:PERSONA] 73R16 F839D - pec: [OSCURATO:EMAIL]), indi domiciliato “ex lege” in [OSCURATO:PERSONA] presso la Cancelleria della Corte di cassazione -ricorrente- contro Agenzia delle [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatae difesa dall’ Avvocatura Generale d ello Stato -controricorrente- avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:PERSONA]Bologna n.573/2022 depositata il 28/04/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, con riferimento alle quali, avuto riguardo all’esito del giudizio, sussistono i presupposti per l’integrale compensazione tra le parti. P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di cassazione. Dichiara la compensazione fra le parti delle spese del procedimento. Così deciso in Roma,il
Decreto Cassazione n. 04435/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris