Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2008
ECLI:EU:C:2008:349
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Sentenza della Corte (Prima Sezione) 19 giugno 2008 – Commissione / Germania
(causa C‑39/06)
«[OSCURATO:PERSONA] di uno Stato – Aiuti di Stato – Sovvenzioni agli investimenti e all’occupazione – Obbligo di recupero – Omessa esecuzione – Principio di tutela del legittimo affidamento»
1.
Ricorso per inadempimento – Inosservanza di una decisione della Commissione relativa ad un aiuto di Stato – Mezzi difensivi
– Contestazione della legittimità della decisione – Irricevibilità – Limiti – Atto inesistente (Artt. 88, n. 2, secondo comma, CE,
226 CE, 227 CE, 230 CE e 232 CE) (v. punti 18‑20)
2.
Aiuti concessi dagli Stati – Decisione della Commissione che constata l’incompatibilità di un aiuto con il mercato comune
e ne dispone la restituzione – Possibilità per la Commissione di lasciare alle autorità nazionali il compito di calcolare
l’importo preciso da restituire (Art. 88, n. 2, CE) (v. punto 37)
[OSCURATO:PERSONA] di uno Stato – Violazione dell’art. 249 CE e degli artt. 1, 2, e 3 della decisione della Commissione 13 maggio
2003, 2003/643/CE, relativa all’aiuto di Stato concesso dalla Germania a favore della [OSCURATO:PERSONA] GmbH e della [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] GmbH [notificata con il numero C(2003) 1520; aiuto n. C‑62/00, ex NN 142/99] (GU L 227, pag. 12) – Omessa adozione
entro il termine impartito dei provvedimenti necessari per recuperare aiuti dichiarati incompatibili con il mercato comune
Dispositivo
1)
Non avendo adottato tutti i provvedimenti necessari per recuperare alcuni aiuti dichiarati incompatibili con il mercato comune
dall’art. 1, n. 2, lett. d) e g), della decisione della Commissione 30 ottobre 2002, come figura nella decisione 13 maggio
2003, 2003/643/CE, relativa all’aiuto di Stato concesso dalla Germania a favore della [OSCURATO:PERSONA] GmbH e della [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] GmbH, la Repubblica federale di Germania è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi degli artt. 1‑3
di tale decisione.
2)
La Repubblica federale di Germania è condannata alle spese.