Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/1993
ECLI:EU:C:1993:131
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
EUR-Lex - 61991J0025 - IT
Avis juridique important
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61991J0025
SENTENZA DELLA CORTE (SECONDA SEZIONE) DEL 1. APRILE 1993. - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. - PESCA - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] - REGOLAMENTO N. 4028/86. - CAUSA C-25/91.
raccolta della giurisprudenza 1993 pagina I-01719
[OSCURATO:PERSONA] della sentenza
Decisione relativa alle spese
[OSCURATO:PERSONA] chiave
++++
Ricorso per carenza ° Eliminazione della carenza prima che il ricorso sia proposto ° Irricevibilità
(Trattato CEE, art. 175)
[OSCURATO:PERSONA]
I presupposti per la ricevibilità del ricorso per carenza, quali stabiliti dall' art. 175 del Trattato, non ricorrono qualora l' istituzione convenuta abbia preso posizione, in seguito all' invito ad agire, dopo la scadenza del termine di due mesi, contemplato al secondo comma di tale articolo, ma prima che il ricorso fosse proposto.
Il fatto che questa presa di posizione dell' istituzione non dia soddisfazione alla ricorrente è, in proposito, irrilevante in quanto l' art. 175 riguarda la carenza mediante astensione dal pronunciarsi o dal prendere posizione, non già l' adozione di un atto diverso da quello che gli interessati avrebbero desiderato o considerato necessario.
[OSCURATO:PERSONA] causa C-25/91,
[OSCURATO:PERSONA] SA, società di diritto spagnolo, con sede in Bermeo (Spagna), con l' avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di Vizcaya, con domicilio eletto in Lussemburgo presso gli avv.ti Arendt e Harles, 4, avenue Marie-Thérèse,
ricorrente,
contro
[OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee, rappresentata dal signor [OSCURATO:PERSONA], consigliere giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo, presso il signor [OSCURATO:PERSONA], rappresentante del servizio giuridico, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],
convenuta,
avente ad oggetto un ricorso diretto a far dichiarare che la [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee ha omesso, in contrasto con il Trattato, di adottare nei confronti della ricorrente un atto che non sia una raccomandazione o un parere,
LA CORTE (Seconda Sezione),
composta dai signori J.L. Murray, presidente di sezione, G.F. Mancini e F.A. Schockweiler, giudici,
avvocato generale: C. Gulmann
cancelliere: H.A. Ruehl, amministratore principale
vista la relazione d' udienza,
sentite le difese orali svolte dalle parti all' udienza del 15 ottobre 1992,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 26 novembre 1992,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con ricorso depositato nella cancelleria della Corte il 25 gennaio 1991, la società anonima [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la "[OSCURATO:PERSONA]"), con sede in Bermeo (Spagna), ha proposto varie domande: la prima, basata sull' art. 175 del Trattato CEE, mira a far accertare la carenza della [OSCURATO:PERSONA] la quale, non statuendo sulla concessione all' [OSCURATO:PERSONA] di un contributo finanziario comunitario per la costruzione di un nuovo peschereccio, sarebbe venuta meno agli obblighi impostile dal regolamento (CEE) del Consiglio 18 dicembre 1986, n. 4028, relativo ad azioni comunitarie per il miglioramento e l' adeguamento delle strutture nel settore della pesca e dell' acquicoltura (GU L 376, pag. 7); la seconda domanda mira a ottenere che la Corte dichiari che, a norma del regolamento di cui sopra, la [OSCURATO:PERSONA] aveva diritto al contributo finanziario comunitario per la costruzione di un nuovo peschereccio; la terza domanda, basata sugli artt. 178 e 215, secondo comma, del Trattato CEE, mira ad ottenere il risarcimento del preteso danno da essa subito a causa della carenza della [OSCURATO:PERSONA].
2 Nell' ottobre del 1987 la [OSCURATO:PERSONA] ha presentato alla [OSCURATO:PERSONA], tramite le autorità spagnole, una domanda diretta ad ottenere la concessione di un contributo finanziario comunitario per un progetto di costruzione di un peschereccio del tipo nave frigorifera per la pesca del tonno.
3 Il 22 novembre 1989 la [OSCURATO:PERSONA] informava la [OSCURATO:PERSONA] che il progetto di cui trattasi non poteva fruire di un contributo finanziario comunitario perché "gli stanziamenti di bilancio disponibili per il finanziamento dei progetti del 1989 erano insufficienti".
4 Con lettera del 30 novembre 1989, inviata alla [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] ha sostenuto in particolare che essa aveva diritto, a norma dell' art. 37, n. 1, del regolamento (CEE) n. 4028/86, in caso di rigetto della domanda, a che quest' ultima fosse riportata alla prima ripartizione dell' esercizio seguente, da effettuarsi entro il 30 aprile 1990.
5 Il 17 maggio 1990 la [OSCURATO:PERSONA] rispondeva alla [OSCURATO:PERSONA] che il suo progetto era all' esame, che "una decisione al riguardo sarà presa al più tardi il 31 ottobre 1990" e che l' impresa sarebbe stata informata senza indugio del tenore della decisione stessa.
6 Con lettera 20 settembre 1990, pervenuta alla [OSCURATO:PERSONA] il 2 ottobre seguente, la [OSCURATO:PERSONA] invitava la [OSCURATO:PERSONA], a norma dell' art. 175 del Trattato, a pronunciarsi sulla domanda di concessione di un contributo finanziario, a norma di quanto dispone l' art. 35, n. 1, lett. a), del regolamento (CEE) n. 4028/86.
7 Quando, alla fine di novembre del 1990, ha avuto a disposizione tutte le informazioni, fornite in particolare dalle autorità spagnole, la [OSCURATO:PERSONA] ha avvertito i richiedenti i cui progetti rispondevano ai requisiti previsti dal regolamento (CEE) n. 4028/86 che i progetti stessi non erano stati accolti a causa dell' esaurimento degli stanziamenti di bilancio disponibili. Quindi, con lettera 18 dicembre 1990, ricevuta dall' [OSCURATO:PERSONA] il 21 gennaio 1991, la [OSCURATO:PERSONA], richiamandosi alla propria lettera del 17 maggio 1990, informava l' [OSCURATO:PERSONA] che "(...) il vostro progetto non ha potuto fruire del contributo per la seguente ragione: gli stanziamenti di bilancio disponibili per il 1990 erano insufficienti".
8 Per una più ampia esposizione degli antefatti della controversia, dello sfondo normativo, dello svolgimento del procedimento come pure dei motivi e degli argomenti delle parti, si fa rinvio alla relazione d' udienza. Questi elementi del fascicolo sono riportati di seguito solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte.
9 Secondo la [OSCURATO:PERSONA], l' invito ad agire, contemplato dall' art. 175 del Trattato, è costituito dalla sua lettera in data 20 settembre 1990, ricevuta dalla [OSCURATO:PERSONA] il 2 ottobre seguente. Quindi, il termine di due mesi, contemplato da detto articolo, sarebbe scaduto il 2 dicembre. Non avendo la [OSCURATO:PERSONA] reagito a tale invito entro detto termine, la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che il ricorso sia ricevibile. Essa aggiunge che la lettera della [OSCURATO:PERSONA] in data 18 dicembre 1990 non costituisce una presa di posizione ai sensi dell' art. 175. Questa lettera non conterrebbe infatti alcun dato che consenta di conoscere l' atteggiamento dell' istituzione da cui proviene circa gli atti che le era chiesto di adottare.
10 Riferendosi alla lettera 18 dicembre 1990, pervenuta al destinatario il 21 gennaio 1991, la [OSCURATO:PERSONA] considera che il ricorso per carenza, proposto il 25 gennaio seguente, è irricevibile, non ricorrendo i presupposti per la sua proposizione.
11 Per valutare la ricevibilità della domanda diretta a far accertare la carenza della [OSCURATO:PERSONA], va rilevato che l' istituzione convenuta ha preso posizione, in seguito all' invito ad agire, dopo la scadenza del termine di due mesi, contemplato dall' art. 175, secondo comma, del Trattato, ma prima che il ricorso fosse proposto. Ne consegue che la [OSCURATO:PERSONA] non si è astenuta dal pronunciarsi sulla domanda della [OSCURATO:PERSONA] e che non ricorrono le condizioni previste dall' art. 175 del Trattato.
12 Il fatto che questa presa di posizione della [OSCURATO:PERSONA] non dia soddisfazione alla [OSCURATO:PERSONA] è, in proposito, irrilevante. Si desume infatti dalla giurisprudenza che l' art. 175 del Trattato riguarda la carenza mediante astensione dal pronunciarsi o dal prendere posizione, non già l' adozione di un atto diverso da quello che gli interessati avrebbero desiderato o considerato necessario (v. sentenza 24 novembre 1992, cause C-15/91 e C-108/91, Bueckl e a., Racc. pag. I-6061, punti 16 e 17 della motivazione).
13 Ne consegue che il ricorso è irricevibile nella parte in cui mira a far accertare la carenza della [OSCURATO:PERSONA].
14 Per quanto riguarda la domanda diretta a ottenere che la Corte dichiari che la [OSCURATO:PERSONA] ha diritto a un contributo finanziario, basta osservare che, nell' ambito di un procedimento a norma dell' art. 175 del Trattato, la Corte non può dare ordini di pagamento ad un' istituzione comunitaria. Di conseguenza il ricorso è irricevibile nella parte in cui riguarda tale domanda.
15 Infine, per quanto riguarda la domanda diretta al risarcimento dell' asserito danno, va ricordato che nel presente caso non si può far carico alla [OSCURATO:PERSONA] di alcuna carenza. Il ricorso va quindi respinto nella parte in cui riguarda tale domanda.
16 Visto quanto precede, il ricorso della [OSCURATO:PERSONA] va respinto nel suo complesso.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
17 A norma dell' art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, il soccombente è condannato alle spese. La ricorrente è rimasta soccombente e va quindi condannata alle spese.
[OSCURATO:PERSONA] questi motivi,
LA CORTE (Seconda Sezione)
dichiara e statuisce:
1) Il ricorso è respinto.
2) La ricorrente è condannata alle spese.