CassazionedecretoSezione 1Decisione del 7 luglio 2026
Cassazione n. 22841/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a Corte d'Appello di Salerno n. 904/2024depositata il 24/10/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno01/07/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza n. 904/2024, pubblicata in data 24 ottobre 2024,la Corte d’appello di Salerno, decidendo nel contraddittorio tral’appellante principale [OSCURATO:PERSONA] e l’appellante incidentalePOSTE [OSCURATO:PERSONA], ha accolto l’appello incidentale avverso lasentenza del Tribunale di Salerno n. 167/2022, pubblicata in data 12gennaio 2022, mentre ha dichiarato improcedibile l’appello principalein relazione ai primi tre motivi, respingendo invece il quarto.Per l’effetto, la Corte territoriale ha accolto l’opposizione propostada [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto ingiuntivo n. 302/2020 –emesso a favore di [OSCURATO:PERSONA] – revocando il decretomedesimo e respingendo la domanda proposta dalla medesimaIOLANDA FORZIATI.2. Quest’ultima aveva agito in via monitoria nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per conseguire il rimborso pro quota, quale erede, diquattro buoni fruttiferi postali emessi tra il 2001 e il 2002.Proposta opposizione da parte di [OSCURATO:PERSONA] – la qualeaveva dedotto la prescrizione del diritto di rimborso – il Tribunale diSalerno aveva accolto la tesi dell’opponente solo in relazione ad uno dibuoni, revocando il decreto ingiuntivo e condannando [OSCURATO:PERSONA] alla corresponsione della somma di € 10.000,00, avendo ritenutoche in relazione agli altri buoni la prescrizione fosse stata interrotta dauna lettera di messa in mora notificata il 12 dicembre 2017.Sez. S1 - R.G. 25165/2024 – CC 01/07/2026 - Pagina nr. 2 di 14Numero registro generale 25165/2024Numero sezionale 2949/2026Numero di raccolta generale 22841/2026Data pubblicazione 07/07/20263. Proposto, da parte di [OSCURATO:PERSONA], appello principale -contestando sia la declaratoria di prescrizione in relazione ad uno deibuoni sia il mancato accoglimento della domanda ai sensi dell’art 96c.p.c. – e proposto, da parte di [OSCURATO:PERSONA], appelloincidentale - insistendo nel sostenere la prescrizione di tutti i buoni edimpugnando la decisione di prime cure nella parte in cui aveva ritenutol’idoneità della lettera di messa in mora ad interrompere la prescrizione– la Corte d’appello - preso atto dell’intervenuta adozione, da parte delgiudice di prime cure, di un provvedimento di correzione di erroremateriale col quale veniva esclusa la prescrizione anche in relazione alprimo buono e l’opposizione a decreto ingiuntivo veniva quindiintegralmente respinta - ha dichiarato improcedibili i primi tre motividell’appello principale, – riferiti, appunto, alla declaratoria diprescrizione - per sopravvenuta carenza di interesse mentre hadisatteso il motivo di appello riferito al mancato accoglimento delladomanda ex art. 96 c.p.c., ritenendo la domanda medesima infondata.La Corte territoriale, poi, ha esaminato l’appello incidentaleritenendolo in primo luogo ammissibile - nonostante l’eccezionesollevata dall’odierna ricorrente – in quanto ha ritenuto che in relazioneall’impugnazione tardiva trovasse applicazione l’art. 334 c.p.c.Nel merito del gravame, la Corte territoriale, dopo aver richiamatola normativa di disciplina dei buoni di cui alle serie AA2 e AA3 – cuiappartenevano i buoni oggetto del giudizio – ha ritenuto che la pretesaazionata dall’odierna ricorrente si fosse venuta a prescrivere,escludendo che il termine di prescrizione si fosse interrotto per effettodella notifica della lettera di messa in mora del 12 dicembre 2017, inquanto quest’ultima risultava inviata alla sola singola filiale postale enon alla sede legale dell’odierna ricorrente.Sez. S1 - R.G. 25165/2024 – CC 01/07/2026 - Pagina nr. 3 di 14Numero registro generale 25165/2024Numero sezionale 2949/2026Numero di raccolta generale 22841/2026Data pubblicazione 07/07/20264. Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Salernoricorre [OSCURATO:PERSONA].Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA].5. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, anorma degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1, c.p.c.Le parti hanno depositato memorie.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è affidato a quattro motivi.1.1. Con il primo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360,n. 4, c.p.c., la violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4), c.p.c. ela nullità della sentenza “per motivazione omessa, apparente econtraddittoria”.Si censura la decisione impugnata nella parte in cui ha ritenutotempestivo ed ammissibile l’appello incidentale dell’odiernacontroricorrente.Il ricorso deduce il carattere contraddittorio della motivazione dellaCorte d’appello, in quanto la stessa non avrebbe tenuto distinto ilprofilo della ammissibilità dell’appello incidentale tardivo dal fatto chenella specie l’appello era stato proposto solo due giorni primadell’udienza, e quindi in violazione del termine per la costituzione exart 166 c.p.c.1.2. Con il secondo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art.360, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 166, 325 e 334 c.p.c.Si censura ancora una volta la decisione impugnata nella parte incui ha ritenuto tempestivo ed ammissibile l’appello incidentaledell’odierna controricorrente.Ribadisce il ricorso che l’appello incidentale dell’odiernacontroricorrente è stato proposto mediante comparsa di costituzioneSez. S1 - R.G. 25165/2024 – CC 01/07/2026 - Pagina nr. 4 di 14Numero registro generale 25165/2024Numero sezionale 2949/2026Numero di raccolta generale 22841/2026Data pubblicazione 07/07/2026depositata due giorni prima dell’udienza in violazione del combinatodisposto di cui agli artt. 166 e 343 c.p.c.Deduce il ricorso che l’impugnazione tardiva non era dipendentedall’appello principale, perché l’interesse a impugnare dellacontroricorrente era già sorto in precedenza, con conseguenteinapplicabilità dell’art. 334 c.p.c.Deduce ulteriormente che, poiché l’appello principale era daqualificarsi come inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse- e non improcedibile, come invece opinato dalla Corte territoriale -l’appello incidentale tardivo avrebbe dovuto essere dichiarato inefficaceex art. 334, secondo comma, c.p.c.1.3. Con il terzo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360,n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 46, 2203, 2945, 2946, 2937 c.c.;145 e 115 c.p.c.; 1, lett. e), T.U.B.Si censura la decisione impugnata nella parte in cui la stessa haescluso che la raccomandata notificata nel dicembre 2017 fosse idoneaad interrompere la decorrenza del termine di prescrizione in quantonotificata alla filiale locale e non alla sede legale della controricorrente.Argomenta il ricorso che la notifica era invece da ritenere validaperché effettuata presso la sede effettiva ex art. 46 c.c. in quantol’ufficio postale presso il quale è avvenuta la notifica medesima era illuogo di emissione dei buoni e rappresentava il centro operativo delrapporto.Deduce ulteriormente il ricorso che la missiva aveva in ogni casoraggiunto il proprio scopo, manifestando inequivocabilmente la volontàdi esercitare il diritto, e che era onere della controricorrente quello didimostrare l’inidoneità della filiale a costituire sede effettiva, tenutoconto del fatto che le filiali operano quali articolazioni dell’ente, conlegittimazione a ricevere atti.Sez. S1 - R.G. 25165/2024 – CC 01/07/2026 - Pagina nr. 5 di 14Numero registro generale 25165/2024Numero sezionale 2949/2026Numero di raccolta generale 22841/2026Data pubblicazione 07/07/2026Da ultimo, il ricorso imputa alla decisione impugnata di avereomesso completamente di esaminare la una “lettera / dichiarazione del16.11.2018” che la controricorrente avrebbe consegnato agli eredidell’originario titolare e dalla quale sarebbe stata “facilmente rilevabilela rinunzia implicita ad opera di [OSCURATO:PERSONA] di valersi dellaprescrizione ex art.2937 c.c.”.1.4. Con il quarto motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360,n. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 96, primo e terzo comma, c.p.c.Si censura la decisione impugnata nella parte in cui la stessa,disattendendo l’ultimo motivo di appello principale, ha ritenutoinfondata la domanda ex art. 96 c.p.c., escludendo la mala fede o colpagrave della controricorrente.Argomenta il ricorso che l’opposizione al decreto ingiuntivo sifondava su un’eccezione di prescrizione manifestamente infondata inquanto la stessa controricorrente aveva già riconosciuto i buonifruttiferi postali come esigibili, in tal modo palesandosi che lasuccessiva condotta difensiva sarebbe stata dilatoria e pretestuosa,determinando un grave danno personale alla ricorrente.2. Il primo motivo di ricorso è infondato.Questa Corte è costantemente chiamata a ribadire il principio percui, a seguito della riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5),c.p.c. – risalente all'art. 54, D.L. 83/2012 – il sindacato di legittimitàsulla motivazione risulta ormai ridotto al c.d. "minimo costituzionale",con la conseguenza che è denunciabile in Cassazione solo l'anomaliamotivazionale che si sia tramutata in violazione di leggecostituzionalmente rilevante, esaurendosi detta anomalia nella"mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella"motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioniinconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamenteSez. S1 - R.G. 25165/2024 – CC 01/07/2026 - Pagina nr. 6 di 14Numero registro generale 25165/2024Numero sezionale 2949/2026Numero di raccolta generale 22841/2026Data pubblicaz ion e 07/07/2026incomprensibile" (Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014 e,da ultimo, Cass. Sez. 3 - Sentenza n. 23940 del 12/10/2017; Cass.Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 22598 del 25/09/2018; Cass. Sez. 1,Ordinanza n. 7090 del 03/03/2022) mentre risulta invece esclusaqualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" dellamotivazione.Nel caso in esame – senza per ora entrare nel merito dellacorrettezza della motivazione posta alla base della decisioneimpugnata, profilo che verrà esaminato in sede di vaglio del secondomotivo – si osserva che nessuna delle carenze estreme primaenumerate risulta ravvisabile nella motivazione della decisioneimpugnata, la quale espone il proprio percorso argomentativo in modounivoco, comprensibile ed immune da affermazioni reciprocamenteinconciliabili.3. La correttezza della motivazione posta alla base della decisioneimpugnata assume invece rilievo in relazione al secondo motivo, ilquale risulta fondato, in quanto si deve ritenere che la decisione dellaCorte di Salerno, pur se rispettosa del dettato di cui all’art. 132 c.p.c.,abbia fatto inadeguato governo delle previsioni di legge in materia diappello incidentale tardivo.È opportuno chiarire preliminarmente che non appare fondata latesi della ricorrente principale per cui, al di là del dispositivoconcretamente adottato dalla Corte territoriale, l’appello principaledella stessa ricorrente principale avrebbe dovuto essere dichiaratoinammissibile, con conseguente inefficacia dell’appello incidentaletardivo.È ben vero, infatti, che la Corte d’appello è venuta a dichiararel’improcedibilità dei primi tre motivi dell’appello principale, una voltaconstatata l’adozione, da parte del giudice di prime cure, di unSez. S1 - R.G. 25165/2024 – CC 01/07/2026 - Pagina nr. 7 di 14Numero registro generale 25165/2024Numero sezionale 2949/2026Numero di raccolta generale 22841/2026Data pubblicazione 07/07/2026provvedimento di correzione di errore materiale, la cui ritualità non èstata fatta oggetto di alcun tipo di gravame, sebbene il Tribunale, conil proprio provvedimento, sia venuto a modificare radicalmente lastessa sostanza della propria decisione.Al di là di tale ultima osservazione, tuttavia, è risolutiva laconsiderazione per cui la statuizione di improcedibilità ha interessatosolo tre dei quattro motivi di appello proposti dall’odierna ricorrente,avendo poi la Corte territoriale esaminato e deciso nel merito il quartomotivo.Consegue, evidentemente, che in nessun modo la statuizionesull’appello avrebbe potuto – e potrebbe – essere riqualificata neitermini di statuizione di radicale inammissibilità, non senza osservarela contraddittorietà della tesi sostenuta dalla ricorrente.Quest’ultima, poi, non considera che, diversamente opinando, sidovrebbe giungere ad affermare la radicale inammissibilità del quartomotivo del ricorso essendo lo stesso indirizzato – appunto - allavalutazione di merito svolta dalla Corte d’appello, in quanto sitratterebbe di censura non pertinente rispetto ad una declaratoria diinammissibilità.Parimenti infondata è la tesi per cui l’interesse dell’odiernacontroricorrente a proporre appello incidentale non sarebbe sorto dallaproposizione dell’appello principale.Trovando, infatti, applicazione il principio per cui l'impugnazioneincidentale tardiva può essere formulata anche quando sia scaduto iltermine per l'impugnazione principale, indipendentemente dal fatto cheinvesta un capo autonomo della sentenza e che, quindi, l'interesse adimpugnare fosse preesistente, dato che nessuna distinzione inproposito è contenuta negli artt. 334, 343 e 371 c.p.c., dovendosiconsentire alla parte che avrebbe accettato la decisione di contrastareSez. S1 - R.G. 25165/2024 – CC 01/07/2026 - Pagina nr. 8 di 14Numero registro generale 25165/2024Numero sezionale 2949/2026Numero di raccolta generale 22841/2026Data pubblicaz ion e 07/07/2026l'iniziativa della controparte, volta a rimettere comunque in discussionel'assetto di interessi derivante dalla pronuncia impugnata (Cass.sembra smentita da Sez. 3 - Ordinanza n. 25469 del 17/09/2025; Cass.Sez. 3 - Ordinanza n. 15100 del 29/05/2024; Cass. Sez. L, Sentenzan. 14609 del 27/06/2014).controricorrente avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile acausa della tardiva costituzione.Questa Corte, infatti, ha reiteratamente chiarito affermato ladiversità dei profili concernenti, da un lato, il rispetto del termine perla proposizione del gravame incidentale, regolato, dall’art. 334 c.p.c.,e, dall’altro lato, il rispetto del termine di costituzione dell’appellanteincidentale, disciplinato invece dall’art. 343 c.p.c. - con rinvio all’art.166 c.p.c. – norma in relazione alla quale, anzi, le Sezioni Unite hannoavuto modo di puntualizzare che la stessa “disciplina le forme e itermini per la proposizione dell’appello incidentale tanto tempestivoquanto tardivo” (Cass. Sez. U - Sentenza n. 8486 del 28/03/2024, §10.1, ultimo capoverso).È stato, quindi, enunciato il principio per cui, qualora il depositodella comparsa di costituzione con appello incidentale non rispetti iltermine di cui all’art. 343 c.p.c., l'appello deve essere dichiaratoinammissibile, a nulla rilevando che per l'appellante non sia ancoraspirato il termine per impugnare di cui agli artt. 325 o 327 c.p.c. (Cass.Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 6386 del 06/03/2020; Cass. Sez. 3, Sentenzan. 12724 del 19/06/2015), seppur con la puntualizzazione per cui,qualora l'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione vengadifferita d'ufficio dal giudice ex art. 168-bis, quinto comma, c.p.c., iltermine per la proposizione dell'appello incidentale va calcolatoassumendo come riferimento la data dell'udienza differita, e non quellaSez. S1 - R.G. 25165/2024 – CC 01/07/2026 - Pagina nr. 9 di 14Numero registro generale 25165/2024Numero sezionale 2949/2026Numero di raccolta generale 22841/2026Data pubblicaz ion e 07/07/2026originariamente indicata nell'atto di citazione (Cass. Sez. 6 - 3,Ordinanza n. 3081 del 06/02/2017; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1127 del22/01/2015; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1567 del 24/01/2011).Come, testualmente, osservato da questa Corte (Cass. Sez. 2 -Ordinanza n. 20963 del 22/08/2018), “Il sistema delle impugnazioniprevisto dal codice di procedura civile pone a carico dell'impugnanteincidentale l'onere di rispettare due termini: (a) un termine "esterno",cosiddetto perché preesistente alla proposizione di qualsiasiimpugnazione, previsto dagli artt. 325 e 327 cod. proc. civ.: si trattadi un termine di decadenza, cui la legge consente di derogare quandol'interesse all'impugnazione incidentale sorga dalla proposizionedell'impugnazione principale (art. 334 cod. proc. civ.). La ratio diquesto termine è garantire la certezza dei rapporti giuridici, in ossequioal tradizionale principio ne lites paene immortales fiant; e (b) untermine "interno", previsto dall'art. 343 cod. proc. civ.; non derogabilein alcun modo (salva ovviamente la rimessione in termini di cui all'art.153 cod. proc. civ.), e la cui ratio non è la certezza dei rapporti giuridici,ma la salvaguardia della parità processuale delle parti e del diritto didifesa dell'appellante principale, rispetto alle doglianze formulate conl'appello incidentale. Questi due termini sono tra loro complementari enon alternativi, ovvero legati da un nesso di implicazione unilaterale.Infatti, ove non sia rispettato il termine per il deposito in cancelleriadella comparsa contenente l'appello incidentale, di cui all'art. 343 cod.proc. civ., l'appello è inammissibile ed a nulla rileverà che, perl'appellante, non sia ancora spirato il termine di cui agli artt. 325 o 327cod. proc. civ.. Peraltro, è proprio questa (oltre a quella corrispondentedell'art. 371 cod. proc. civ.) l'ipotesi cui si riferisce la decadenza di cuiall'art. 333 cod. proc. civ., che non comporta, tuttavia, la invalidità diun appello, comunque, tempestivamente proposto. Non è vera, però,Sez. S1 - R.G. 25165/2024 – CC 01/07/2026 - Pagina nr. 10 di 14Numero registro generale 25165/2024Numero sezionale 2949/2026Numero di raccolta generale 22841/2026Data pubblicazione 07/07/2026la reciproca: una volta che siano spirati i termini di cui agli artt. 325 o327 cod. proc. civ., l'appellato potrà ancora proporre il suo gravameincidentale, ma soltanto nelle forme dell'impugnazione tardiva di cuiall'art. 334 cod. proc. civ.”.Tornando, ora, al caso in esame, si osserva che l’odiernacontroricorrente, a fronte di un appello principale proposto in data 11febbraio 2022, con fissazione della prima udienza in data 9 giugno2022, si è costituita solo in data 7 giugno 2022, e quindi senzarispettare il termine di cui all’art. 343 c.p.c.La tardività della costituzione, quindi, ha determinatol’inammissibilità del gravame incidentale mentre risulta ininfluente latesi svolta in controricorso – e cioè che l’interesse a proporreimpugnazione incidentale era scaturito dall’adozione delprovvedimento di correzione di errore materiale – in quanto l’onere ditempestiva costituzione viene a prescindere dal carattere tempestivo otardivo del gravame incidentale, con la conseguenza che il termine ditempestiva costituzione avrebbe dovuto essere in ogni caso rispettato.La Corte territoriale, invece, facendo inadeguato governo delleprevisioni del codice di rito, ha affermato l’ammissibilità dell’appelloincidentale proposto oltre il termine di cui al primo comma dell’art. 343c.p.c. operando una sovrapposizione – anzi una confusione – tra profiliradicalmente diversi, ritenendo di poter affermare l’ammissibilitàdell’appello incidentale tardivo sulla base del solo disposto di cui all’art.334 c.p.c. ma trascurando di valutare la tempestività della costituzionedell’appellante incidentale con conseguente violazione del disposto dicui all’art. 343 c.p.c.Occorre, invece, ribadire il principio per cui, in materia diimpugnazioni, il termine per la proposizione dell’appello incidentale,disciplinato dall’art. 334 c.p.c., e il termine per la costituzioneSez. S1 - R.G. 25165/2024 – CC 01/07/2026 - Pagina nr. 11 di 14Numero registro generale 25165/2024Numero sezionale 2949/2026Numero di raccolta generale 22841/2026Data pubblicaz ion e 07/07/2026dell’appellante incidentale mediante deposito della comparsacontenente il gravame, previsto dagli artt. 343 e 166 c.p.c., assolvonoa funzioni diverse e costituiscono requisiti autonomi e concorrenti diammissibilità dell’impugnazione, con la conseguenza che la tardivacostituzione dell’appellante incidentale determina l’inammissibilità delgravame, indipendentemente dalla sua proponibilità ai sensi dell’art.334 c.p.c. e dalla circostanza che l’interesse a impugnare sia sortosuccessivamente, non potendo il regime dell’impugnazione incidentaletardiva derogare all’inderogabile rispetto del termine di costituzioneprevisto dall’art. 343 c.p.c.Il motivo, pertanto, deve essere accolto.4. L’accoglimento del secondo motivo di ricorso determinal’assorbimento del terzo, in quanto quest’ultimo verte su questionestrettamente conseguenziale.5. Inammissibile, invece, è il quarto motivo.Si deve rammentare, invero, che la condanna ex art. 96, terzocomma, c.p.c. richiede un accertamento da effettuarsi caso per caso ein base al parametro indefettibile della correttezza, il quale non puòbasarsi semplicemente sul rigetto della domanda o dallainammissibilità o dall'infondatezza della impugnazione ma deveverificare la sussistenza di un esercizio, ad opera della partesoccombente, delle sue prerogative processuali in modo abusivo, cioèsenza tener conto degli interessi confliggenti in gioco, sacrificandoliingiustificatamente o sproporzionatamente in relazione all'utilitàeffettivamente conseguibile, da desumersi in termini oggettivi dagli attidel processo o dalle condotte processuali (Cass. Sez. 3 - Ordinanza n.26545 del 30/09/2021).A tal fine, la valutazione operata dal giudice di merito risulta almedesimo riservata e, ove assistita da motivazione che si sottragga alSez. S1 - R.G. 25165/2024 – CC 01/07/2026 - Pagina nr. 12 di 14Numero registro generale 25165/2024Numero sezionale 2949/2026Numero di raccolta generale 22841/2026Data pubblicazione 07/07/2026c.d. “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sullamotivazione medesima, non risulta censurabile in sede di giudizio dilegittimità.Il motivo in esame, per contro, viene a sollecitare proprio talesindacato senza in alcun modo evidenziare il carattere apparente oirrimediabilmente contraddittorio della motivazione e limitandosi adedurre unicamente la mera infondatezza della linea difensivadell’odierna controricorrente, così sostanziandosi in una inammissibilecensura di merito.6. In conclusione, il ricorso deve essere accolto in relazione alsecondo motivo, inammissibili primo e quarto ed assorbito il terzo, e ladecisione impugnata deve essere cassata in relazione al motivoaccolto.Non essendo necessari ulteriori accertamenti nel merito ex art. 384c.p.c., la causa può essere decisa nel merito, con declaratoria diinammissibilità dell’appello incidentale.7. Quanto al regime delle spese, dovendosi regolare le spese siadel grado di appello sia del presente grado di legittimità, si stima didisporre l’integrale compensazione delle prime, alla luce della reciprocasoccombenza delle parti, mentre l’esito del presente grado di legittimitàcomporta la condanna della controricorrente alla rifusione, in favoredella ricorrente, delle spese, liquidate direttamente in dispositivo. P.Q.MLa Corte,accoglie il primo motivo di ricorso, inammissibili primo e quarto edassorbito il terzo;per l’effetto cassa la decisione impugnata in relazione al motivoaccolto e, decidendo nel merito, dichiara inammissibile l’appelloSez. S1 - R.G. 25165/2024 – CC 01/07/2026 - Pagina nr. 13 di 14Numero registro generale 25165/2024Numero sezionale 2949/2026Numero di raccolta generale 22841/2026Data pubblicazione 07/07/2026incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza delTribunale di Salerno n. 167/2022, pubblicata in data 12 gennaio 2022;compensa integralmente tra le parti le spese di lite del grado diappello;condanna la controricorrente a rifondere alla ricorrente le spese delgiudizio di Cassazione, che liquida in € 2.700,00, di cui € 200,00 peresborsi, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione PrimaCivile della Corte Suprema di Cassazione, il giorno 1° luglio 2026.Il PresidenteENRICO SCODITTISez. S1 - R.G. 25165/2024 – CC 01/07/2026 - Pagina nr. 14 di 14