CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 4 aprile 2022
Cassazione n. 19073/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 7641-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rapp. e dif. dall'AVV. [OSCURATO:PERSONA], in virtù di procura in calce al ricorso nonché, in virtù di procura speciale in calce alla LaReN 20 memoria di costituzione di nuovo difensore, dall'AVV. de~ rrg Ala? 2t CC?&VC j CONTUCCI,fpresso lo studio dellaic ion~ in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 2; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), dom.to in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 13, presso l'AVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rapp. e dif.; - intimata - avverso la sentenza n. 1862122115 della [OSCURATO:PERSONA] del LAZIO, depositata il 17/09/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte depositate dal Pubblico Ministero, nella persona del Dr. [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 23, comma 8-bis, del d.l. n. 137 del 2020, il quale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria ex art. 378 cod. proc. civ. depositata dall'AVV. [OSCURATO:PERSONA]-N2o ~[OSCURATO:PERSONA]; Considerato che l'AGENZIA DELLE ENTRATE provvide a notificare a [OSCURATO:PERSONA] un avviso di accertamento per I.R.P.E.F., I.R.A.P. ed I.V.A. relative a riprese per l'anno di imposta 2005; che il contribuente impugnò detto provvedimento innanzi alla C.T.P. di Roma la quale, con sentenza 548/19/13, rigettò il ricorso; che [OSCURATO:PERSONA] propose appello innanzi alla C.T.R. del LI 5 Lazio che, con sentenza n. A862/22/15 del 17.9.2016, rigettò il gravame e confermò la decisione impugnata ritenendo - per quanto in questa sede ancora rileva — (a) corretta Ila notifica dell'avviso a comparire eseguita nei confronti del contribuente, (b) corretto lo studio di settore applicato dall'Ufficio, (c) insussistente la violazione del contraddittorio endoprocedimentale, tanto più che il contribuente neppure in giudizio avrebbe "indicato gli specifici e concreti elementi alla stregua dei quali non sarebbero applicabili od utilizzabili gli studi di settore". che avverso la decisione della C.T.R. l'ALBERICI ha quindi proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.; si è 4e_ Ric. 2016 n. 7641 sez. ST - ud. 04-04-2022 -2- costituita, ai soli fini della partecipazione alla eventuale discussione in pubblica udienza, l'AGENZIA DELLE ENTRATE; che la causa è stata quindi calendarizzata per l'odierna udienza pubblica, fissata - in assenza di richiesta di trattazione in presenza - in modalità non partecipata ex art. 23, comma 8-bis del d.l. n. 137 del 2020, in prossimità della quale la parte ricorrente e la Procura Generale hanno depositato, rispettivamente, memoria ex art. 378 cod. proc civ. e conclusioni scritte; Rilevato, in via del tutto preliminare, che parte ricorrente ha depositato, in uno alla memoria ex art. 378 cod. proc. civ., documentazione attestante la richiesta di definizione della presente controversia, ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, protocollata ritualmente e tempestivamente (31.5.2019) presso l'Agenzia delle Entrate, nonché il piano di pagamento da questa predisposto (con la previsione di n. 20 rate) ed i modelli F24 attestanti il pagamento delle rate sinora maturate, chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere e, solo in subordine, affrontare il merito dei motivi di ricorso, instando per il loro accoglimento; che, alla luce di quanto precede, letti gli artt. 6 e 13 del d.l. n. 19 cit., va dunque dichiarata l'estinzione del processo, ex art 46 del d.lgs. n. 546 del 1992, per cessazione della materia del contendere; che le spese del giudizio di legittimità vanno interamente compensate tra le parti, trattandosi di ipotesi di definizione delle pendenze tributarie prevista dalla legge come conseguenza automatica della definizione agevolata della controversia tributaria, con l'ulteriore precisazione che, nel caso in esame, non trova applicazione l'art. 13, comma 1- Ric. 2016 n. 7641 sez. ST - ud. 04-04-2022 -3- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (cfr., da ultimo, Cass., Sez. 6-5, 2.10.2020, n. 21035); P.Q.M. La Corte dichiara estinto, per le causali di cui in motivazione, il presente giudizio e compensa tra le parti le spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Civile Tributaria, il (LO:1312022. [OSCURATO:PERSONA]. Biag