CassazionedecretoSezione 1Decisione del 19 gennaio 2026
Cassazione n. 01091/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] CIVILELa Presidente [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.2940/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in persona . in persona dei Curatori pro tempore Rag. [OSCURATO:PERSONA] e Dott. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’[OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso il decreto del Tribunale di Rimini n.1026/2019 depositato il 14/12/2020. letta la rinuncia al ricorso del ricorrente e la contestuale accettazione del controricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte della controricorrente P.Q.M Numero registro generale 2940/2021 Numero sezionale 21/2026 Numero di raccolta generale 1091/2026 Data pubblicazione 19/01/2026 Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma, il 18/01/2026 [OSCURATO:PERSONA] Numero registro generale 2940/2021 Numero sezionale 21/2026 Numero di raccolta generale 1091/2026 Data pubblicazione 19/01/2026