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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 11 settembre 1962

Cassazione n. 19671/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11/09/1962 avverso la sentenza del 01/03/2022 della CORTE di APPELLO di GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020 formulate dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, nella persona di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni scritte dell'Avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore della parte civile Borea S.p.A., il quale ha concluso chiedendo rigettarsi il ricorso; lette le conclusioni scritte dell'Avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di Appello di Genova, con sentenza in data 1 marzo 2022, confermava la sentenza del Tribunale della Spezia in data 18 settembre 2019 in forza della quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di truffa aggravata ex art. 61 n. 7 cod. pen. oltre al risarcimento del danno in favore della parte civile.

2. L' imputato, a mezzo del proprio difensore di fiducia, ricorre per cassazione avverso la suindicata sentenza deducendo violazione di legge e vizio di motivazione quanto all' affermazione della responsabilità del ricorrente.

Lamenta l'erroneità della decisione impugnata non avendo i giudici di merito considerato che l'imputato non intendeva truffare la controparte, allorquando aveva effettuato un bonifico presso la Bank of Cyprus, ritenendo di essere effettivamente titolare di un conto corrente presso tale banca e non sapendo di essere stato, a sua volta, raggirato dal broker [OSCURATO:PERSONA] il quale era stato, infatti,condannato per truffa in danno del ricorrente.

Rileva, quindi, che nell' anno in questione, nel contrattare con la ditta Borrea aveva confidato di avere un conto corrente con somme disponibili sul quale, senza alcuna finalità truffaldina, aveva emesso il bonifico de quo ed appoggiato le cambiali in questione, scoprendo solo successivamente di non avere alcuna somma nonostante i soldi versati, con la conseguenza che doveva essere certamente escluso a suo carico il dolo del reato di truffa.

Assume, ancora, che i giudici di merito non avevano in alcun modo motivato quanto alla sussistenza della contestata aggravante ex art. 61 n. 7 cod. pen. nonché relativamente al trattamento sanzionatorio ed alla mancata concessione delle attenuanti generiche.

Osserva che, pur tenuto conto della recidiva, il reato risultava prescritto.

Chiede, infine, procedersi all' acquisizione della sentenza n. 898/2018 del Tribunale di Venezia per meglio comprendere la vicenda in esame. [OSCURATO:PERSONA]

1. Osserva la Corte che la sentenza ai fini penali deve essere annullata senza rinvio stante la maturazione della prescrizione in data anteriore alla sentenza di appello: tenuto conto del tempus commissi delitti (8 maggio 2012), dei termini ordinari di prescrizione (sette anni e mezzo, non essendo stata riconosciuta la contestata recidiva) pure valutati i termini di sospensione (pari a mesi 8 e giorni 15) alla data della decisione (1 marzo 2022) la prescrizione era già maturata.

2. Deve, quindi, rilevarsi che ai fini civilistici le censure proposte devono essere disattese.

Va, invero, rilevato che la Corte di appello, nel confermare la ricostruzione operata dai giudici di primo grado, con motivazione che non appare né carente né gravemente illogica né contraddittoria ha accertato la condotta illecita dell'imputato il quale ha acquistato dei condizionatori dalla ditta Borea S.p.A. senza provvedere al pagamento dei relativi importi con uno stratagemma, esibendo copia di un bonifico bancario poi revocato e, successivamente, provvedendo a consegnare una cambiale, oggetto di protesto.

Le censure formulate dal ricorrente - il quale assume la sua assoluta buona fede essendo stato egli stesso raggirato dal un broker della Bank of Cyprus, banca cui era riferibile il suddetto bonifico - appaiono, pervero, del tutto generiche e, comunque, volte ad una diversa lettura dei dati istruttori, non considerando che il giudice di legittimità non ha il potere di rivalutare gli elementi di prova al fine di pervenire ad una diversa ricostruzione del fatto, essendo questo compito esclusivo del giudice di merito.

Il ricorso sul punto deve essere, pertanto, respinto con conseguente conferma delle statuizioni civili.

3. Nessuna statuizione va emessa in ordine alle spese sostenute della parte civile nel presente giudizio di cassazione in difetto di presentazione di richiesta di liquidazione delle stesse (vedi Sez. 6, Sentenza n. 19271 del 05/04/2022, [OSCURATO:PERSONA]. 283379).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali perché il reato è estinto per prescrizione.

Rigetta il ricorso agli effettivi civili.

Così deciso in Roma, il 22 febbraio 2023 Il C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11/09/1962 avverso la sentenza del 01/03/2022 della CORTE di APPELLO di GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020 formulate dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, nella persona di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni scritte dell'Avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore della parte civile Borea S.p.A., il quale ha concluso chiedendo rigettarsi il ricorso; lette le conclusioni scritte dell'Avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Genova, con sentenza in data 1 marzo 2022, confermava la sentenza del Tribunale della Spezia in data 18 settembre 2019 in forza della quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di truffa aggravata ex art. 61 n. 7 cod. pen. oltre al risarcimento del danno in favore della parte civile. 2. L' imputato, a mezzo del proprio difensore di fiducia, ricorre per cassazione avverso la suindicata sentenza deducendo violazione di legge e vizio di motivazione quanto all' affermazione della responsabilità del ricorrente. Lamenta l'erroneità della decisione impugnata non avendo i giudici di merito considerato che l'imputato non intendeva truffare la controparte, allorquando aveva effettuato un bonifico presso la Bank of Cyprus, ritenendo di essere effettivamente titolare di un conto corrente presso tale banca e non sapendo di essere stato, a sua volta, raggirato dal broker [OSCURATO:PERSONA] il quale era stato, infatti,condannato per truffa in danno del ricorrente. Rileva, quindi, che nell' anno in questione, nel contrattare con la ditta Borrea aveva confidato di avere un conto corrente con somme disponibili sul quale, senza alcuna finalità truffaldina, aveva emesso il bonifico de quo ed appoggiato le cambiali in questione, scoprendo solo successivamente di non avere alcuna somma nonostante i soldi versati, con la conseguenza che doveva essere certamente escluso a suo carico il dolo del reato di truffa. Assume, ancora, che i giudici di merito non avevano in alcun modo motivato quanto alla sussistenza della contestata aggravante ex art. 61 n. 7 cod. pen. nonché relativamente al trattamento sanzionatorio ed alla mancata concessione delle attenuanti generiche. Osserva che, pur tenuto conto della recidiva, il reato risultava prescritto. Chiede, infine, procedersi all' acquisizione della sentenza n. 898/2018 del Tribunale di Venezia per meglio comprendere la vicenda in esame. [OSCURATO:PERSONA] 1. Osserva la Corte che la sentenza ai fini penali deve essere annullata senza rinvio stante la maturazione della prescrizione in data anteriore alla sentenza di appello: tenuto conto del tempus commissi delitti (8 maggio 2012), dei termini ordinari di prescrizione (sette anni e mezzo, non essendo stata riconosciuta la contestata recidiva) pure valutati i termini di sospensione (pari a mesi 8 e giorni 15) alla data della decisione (1 marzo 2022) la prescrizione era già maturata. 2. Deve, quindi, rilevarsi che ai fini civilistici le censure proposte devono essere disattese. Va, invero, rilevato che la Corte di appello, nel confermare la ricostruzione operata dai giudici di primo grado, con motivazione che non appare né carente né gravemente illogica né contraddittoria ha accertato la condotta illecita dell'imputato il quale ha acquistato dei condizionatori dalla ditta Borea S.p.A. senza provvedere al pagamento dei relativi importi con uno stratagemma, esibendo copia di un bonifico bancario poi revocato e, successivamente, provvedendo a consegnare una cambiale, oggetto di protesto. Le censure formulate dal ricorrente - il quale assume la sua assoluta buona fede essendo stato egli stesso raggirato dal un broker della Bank of Cyprus, banca cui era riferibile il suddetto bonifico - appaiono, pervero, del tutto generiche e, comunque, volte ad una diversa lettura dei dati istruttori, non considerando che il giudice di legittimità non ha il potere di rivalutare gli elementi di prova al fine di pervenire ad una diversa ricostruzione del fatto, essendo questo compito esclusivo del giudice di merito. Il ricorso sul punto deve essere, pertanto, respinto con conseguente conferma delle statuizioni civili. 3. Nessuna statuizione va emessa in ordine alle spese sostenute della parte civile nel presente giudizio di cassazione in difetto di presentazione di richiesta di liquidazione delle stesse (vedi Sez. 6, Sentenza n. 19271 del 05/04/2022, [OSCURATO:PERSONA]. 283379). P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali perché il reato è estinto per prescrizione. Rigetta il ricorso agli effettivi civili. Così deciso in Roma, il 22 febbraio 2023 Il C
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