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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 ottobre 2023

Cassazione n. 44970/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ( CUI 055T304) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/10/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si vizio di motivazione in ordine all'omesso proscioglimento ed all'eccessivo aumento per la continuazione, è formulato, sotto il primo aspetto, con il ricorso a censure non consentite in questa sede in quanto finalizzate ad ottenere una rivalutazione delle fonti probatorie estranea al sindacato di legittimità senza che, nel contempo, siano stati individuati specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dotate del carattere di decisività ai fini della decisione; in termini assolutamente carenti, invece, quanto al secondo aspetto, meramente accennato nel "titolo" del motivo ma in alcun modo argomentato; considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si deduce vizio di motivazione in relazione al diniego della attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. è formulato in termini aspecifici avendo la difesa omesso di prendere in esame la puntuale risposta fornita dalla Corte territoriale (cfr., pag. 4 della sentenza) all'omologa sollecitazione che era stata avanzata con l'atto di appello; ritenuto che anche il terzo motivo del ricorso è a sua volta carente sotto il profilo della specificità avendo la Corte motivato sulla sussistenza della aggravante contestata in termini che, peraltro, risultano giuridicamente del tutto corretti (cfr., Sez. 5, n. 43348 del 10/07/2008, Massimi, Rv. 241669 - 01); considerato che il quarto motivo del ricorso si risolve nella richiesta di rideterminazione della pena in termini più miti e, perciò, in una istanza "di merito" che non può trovare alcuna cittadinanza in sede di legittimità; ritenuto che anche il quinto motivo finisce con il sollecitare la Corte a procedere ad un diverso apprezzamento della pena da infliggere ovvero in un diverso esito del giudizio di bilanciamento, senza riuscire ad evidenziare profili di manifesta illogicità o vizi comunque suscettibili di essere dedotti in questa sede; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data 10 ottobre 2023 Il Consigliere estensore I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ( CUI 055T304) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/10/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si vizio di motivazione in ordine all'omesso proscioglimento ed all'eccessivo aumento per la continuazione, è formulato, sotto il primo aspetto, con il ricorso a censure non consentite in questa sede in quanto finalizzate ad ottenere una rivalutazione delle fonti probatorie estranea al sindacato di legittimità senza che, nel contempo, siano stati individuati specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dotate del carattere di decisività ai fini della decisione; in termini assolutamente carenti, invece, quanto al secondo aspetto, meramente accennato nel "titolo" del motivo ma in alcun modo argomentato; considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si deduce vizio di motivazione in relazione al diniego della attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. è formulato in termini aspecifici avendo la difesa omesso di prendere in esame la puntuale risposta fornita dalla Corte territoriale (cfr., pag. 4 della sentenza) all'omologa sollecitazione che era stata avanzata con l'atto di appello; ritenuto che anche il terzo motivo del ricorso è a sua volta carente sotto il profilo della specificità avendo la Corte motivato sulla sussistenza della aggravante contestata in termini che, peraltro, risultano giuridicamente del tutto corretti (cfr., Sez. 5, n. 43348 del 10/07/2008, Massimi, Rv. 241669 - 01); considerato che il quarto motivo del ricorso si risolve nella richiesta di rideterminazione della pena in termini più miti e, perciò, in una istanza "di merito" che non può trovare alcuna cittadinanza in sede di legittimità; ritenuto che anche il quinto motivo finisce con il sollecitare la Corte a procedere ad un diverso apprezzamento della pena da infliggere ovvero in un diverso esito del giudizio di bilanciamento, senza riuscire ad evidenziare profili di manifesta illogicità o vizi comunque suscettibili di essere dedotti in questa sede; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 10 ottobre 2023 Il Consigliere estensore I
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