CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 15414/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Prima della Corte di Cassazione;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto di dichiarare l'inammissibilità del ricorso.sentito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che si è riportato ai motivi di ricorso e ne hachiesto l'accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. La vicenda, molto articolata, prende le mosse dalla sentenza in data19/9/2023 con cui la Prima Sezione di questa Corte ha rigettato il ricorso propostocontro la sentenza emessa il 20/7/2022 dalla Corte d’Appello di Napoli nei confrontidi [OSCURATO:PERSONA]. Per quanto qui interessa, la sentenza della Prima Sezione hadisatteso, fra gli altri, il dodicesimo motivo di ricorso, con il quale si contestava ladecisione della Corte d’Appello di ritenere provata la partecipazione del Cristianoal reato di associazione mafiosa fino a tutto il 2016 con conseguente applicazionedel trattamento sanzionatorio come modificato, in peius, dalla legge 69/2015; èstata dunque ritenuta infondata la tesi del ricorrente secondo cui la sua partecipa-zione al reato si era arrestata al dicembre 2012 e, dunque, la pena avrebbe dovutoessere determinata in base alla più mite cornice edittale vigente in tale periodo.Con ricorso straordinario ex art. 625 bis cod. proc. pen. il [OSCURATO:PERSONA] ha ec-cepito che questa Corte fosse incorsa in molteplici errori di fatto, uno dei qualiriferito proprio al punto sopra indicato: la sentenza impugnata, infatti, aveva rite-nuto che i giudici di merito avessero correttamente dedotto la partecipazione alreato associativo contestato, con conseguente applicazione del trattamento san-zionatorio meno favorevole, da una precedente condanna per il reato, consumatofino a tutto il 2015, di cui all’art. 74 T.U. Stupefacenti; ma quest’ultima sentenza,ha osservato il ricorrente, non era in realtà stata emessa nei suoi confronti e dun-que non poteva essere utilizzata per dedurne che la sua partecipazione al reato sifosse protratta per tutto il periodo indicato in imputazione.Con sentenza in data 9/7/2024 di questa Sezione il ricorso è stato rigettato:in particolare, con riferimento alla questione del tempus commissi delicti, si è os-servato che il tema prospettato dal ricorrente non atteneva ad un’errata perce-zione degli atti processuali ma “alla questione giuridica dell'onere probatorio, incaso di successione di leggi, circa la protrazione della partecipazione all'associa-zione mafiosa nell'ipotesi in cui la contestazione della condotta criminosa sia stataoperata - come nella specie - in forma ‘chiusa’; tema sul quale si registrano orien-tamenti diversi nella giurisprudenza di legittimità, di cui la stessa sentenza impu-gnata dà atto”; detto questo, la sentenza impugnata aveva prescelto uno degliindirizzi di legittimità sul punto (nel caso di specie, quello secondo cui è oneredell’accusa provare la partecipazione al reato associativo nel corso di tutto il pe-riodo contestato e comunque anche dopo la modifica normativa) e così facendoaveva dunque compiuto una valutazione giuridica, come tale non sindacabile conil ricorso straordinario per errore di fatto.Contro tale pronuncia è stato proposto ulteriore ricorso ex art. 625 bis cod.proc. pen., con il quale si è nuovamente contestato che il protrarsi del reato asso-ciativo in epoca successiva all’entrata in vigore della legge 69/2015 fosse statoricavato da una sentenza di condanna che, in realtà, non riguardava il [OSCURATO:PERSONA].Con sentenza del 29 maggio 2025 la Prima Sezione ha accolto il ricorso erevocato la sentenza impugnata, rilevando che la pronuncia di condanna utilizzataper stabilire la collocazione nel tempo del reato era stata emessa nei confronti diCristiano Antonio e non già di [OSCURATO:PERSONA]. La Corte è quindi passata ad affron-tare l’unico motivo residuo del ricorso originariamente proposto contro la sentenzadella Corte d’Appello di Napoli, vala a dire il dodicesimo, e l’ha rigettato. Al ri-guardo, si osserva nella sentenza impugnata che il motivo, riguardante la deter-minazione del trattamento sanzionatorio, non era stato formulato in sede di ap-pello e dunque era ab origine inammissibile. Precisa la sentenza impugnata che iltema non riguarda la legalità della pena quanto la delimitazione cronologica delreato, che a sua volta costituisce una mera questione di fatto; la pena, infatti, erastata determinata dalla Corte “in ragione del tempus commissi delicti e su taledeterminazione, cioè sulla durata della partecipazione all’associazione criminosa,in vista della determinazione del trattamento sanzionatorio ratione temporis, cheè questione di fatto, nessun rilievo è stato fatto nell’atto di appello e dunque è -all’evidenza - motivo legittimamente non trattato dalla Corte territoriale in quantonon devoluto e per tale ragione tantomeno devolvibile al giudizio di legittimità.”Contro quest’ultima sentenza il [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ulteriore ricorso exart. 625 bis cod. proc. pen. deducendo che l’atto di appello, nel sollecitare l’asso-luzione dell’imputato, non poteva che investire, logicamente, anche la collocazionetemporale della condotta e della sussistenza del fatto nel periodo successivo all’en-trata in vigore della legge 69/2015. In ogni caso, il tema era stato introdotto conl’atto di appello, che espressamente, a pagina 2, faceva riferimento proprio allaquestione della durata del vincolo associativo. La Corte, nel decidere sull’originarioricorso, aveva del resto confermato in sentenza la centralità, ai fini della decisione,del tema del tempus commissi delicti (pagine 100 e 101) e aveva ritenuto il motivonon inammissibile bensì infondato, così implicitamente riconoscendo che la que-stione era stata effettivamente dedotta.2. Il Procuratore Generale presso la Corte ha concluso chiedendo di dichia-rare l’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.E’ opportuna una premessa in merito all’ambito di cognizione del giudice dilegittimità in materia di ricorso ex art. 625 bis cod. proc. pen. Secondo la consoli-data giurisprudenza di questa Corte l’errore di fatto costituisce una svista o unequivoco che investe gli atti interni al giudizio di legittimità, il cui contenuto vienepercepito in modo difforme da quello effettivo; ne consegue che rimangono estra-nei all'area dell'errore di fatto, e sono quindi inoppugnabili, gli errori di valutazionee di giudizio dovuti ad una non corretta interpretazione degli atti del processo dicassazione, da assimilare agli errori di diritto conseguenti all'inesatta ricostruzionedel significato delle norme sostanziali e processuali (Sez. 5, n. 29240del 01/06/2018, Rv. 273193 – 01). Detto questo, e calando nel caso concreto ilprincipio appena richiamato, occorre verificare, in primo luogo, se con l’atto diappello sia stato denunciato un vizio della sentenza di primo grado relativo all’er-rata delimitazione temporale della condotta e, in secondo luogo, se il provvedi-mento impugnato abbia omesso di rilevare l’esistenza di tale motivo di impugna-zione. La lettura dell’atto di appello rivela che questo si è limitato, sul punto, acensurare assai fugacemente il fatto che la sentenza di primo grado non si fossecurata di “dimostrare la durata nel tempo del vincolo associativo”; nel contempo,l’appello non ha fatto alcun riferimento né alla questione della persistenza del le-game associativo dopo l’entrata in vigore della legge 69/2015 né all’individuazionedella corretta cornice edittale, visto che, quanto al trattamento sanzionatorio, leuniche richieste riguardavano il riconoscimento delle attenuanti generiche el’esclusione delle aggravanti di cui al 4° e 5° comma dell’art. 416 bis cod. pen.Stando così le cose, il provvedimento impugnato, concludendo che il vizio era statodedotto per la prima volta in sede di legittimità non è incorso in un errore di per-cezione ma cha compiuto una valutazione che alla luce di quanto appena espostoappare senz’altro corretta e che comunque (proprio perché di valutazione si tratta)non è possibile sindacare in questa sede. E’ pur vero, inoltre, che con la sentenzadel 19/9/2023 la Prima Sezione di questa Corte aveva evidenziato la necessità diaccertare se la condotta partecipativa del [OSCURATO:PERSONA] si fosse protratta o meno oltrela data di entrata in vigore della legge 69/2015; ma ciò non toglie, come rilevacondivisibilmente la sentenza impugnata, che siccome la questione non era stataesplicitamente sollevata in atto di appello legittimamente il giudice di seconde curenon l’aveva trattata. Analoghe osservazioni valgono, a fortiori, per l’osservazionedel ricorrente circa l’implicito riferimento dell’appello, preso nel suo insieme, allacollocazione temporale della condotta. Da una parte, infatti, già si è spiegato perquali ragioni la Corte abbia condivisibilmente disatteso la tesi secondo cui la que-stione era stata dedotta in appello. Appare inoltre evidente che con quest’ultimacontestazione il ricorrente fa valere non già un oggettivo errore di fatto bensì unerrore logico e argomentativo, dal momento che si contesta al provvedimento im-pugnato di non aver correttamente interpretato e valorizzato il contenuto dell’attodi appello. Anche in tal caso, dunque, senza dubbio ci si colloca al di fuori delperimetro della cognizione riconosciuta al giudice dall’art. 625 bis cod. proc. pen.2. Il ricorso è dunque manifestamente infondato. La declaratoria di inam-missibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese proces-suali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (art. 616cod. proc. pen.). P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 24/03/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteRICCARDO [OSCURATO:PERSONA]