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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 novembre 2024

Cassazione n. 00902/2025

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/04/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce la lacuna argomentativa in ordine al diniego della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, non risulta inammissibile, poichè la Corte di merito ha disatteso la richiesta difensiva, omettendo totalmente di chiarirne le ragioni, pur avendo affermato - contraddittoriamente - la modesta gravità del fatto; che tale vizio di motivazione impone l'annullamento della sentenza impugnata (senza rinvio, essendo, successivamente alla pronuncia di appello, intervenuta la prescrizione del reato, in data 9 agosto 2024); considerato che restano assorbite le residue censure attinenti alla sospensione condizionale della pena; P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione.

Così deciso, in data 19 novembre 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/04/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce la lacuna argomentativa in ordine al diniego della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, non risulta inammissibile, poichè la Corte di merito ha disatteso la richiesta difensiva, omettendo totalmente di chiarirne le ragioni, pur avendo affermato - contraddittoriamente - la modesta gravità del fatto; che tale vizio di motivazione impone l'annullamento della sentenza impugnata (senza rinvio, essendo, successivamente alla pronuncia di appello, intervenuta la prescrizione del reato, in data 9 agosto 2024); considerato che restano assorbite le residue censure attinenti alla sospensione condizionale della pena; P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso, in data 19 novembre 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ente
Sentenza Cassazione n. 00902/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris