CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 13961/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 12567/2023 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentatoe difeso dall ' Avv. [OSCURATO:PERSONA] , con do- micilio eletto in Roma, viadel [OSCURATO:PERSONA], n. 31 , presso lo studio dell ' Avv. [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrente – contro MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro p.t., rappresentato e di- feso dall'Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n.12; –controricorrente – e [OSCURATO:PERSONA]; –intimato– avverso il decreto del Tribunale di Torino depositatoil 6 dicembre 2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 febbraio 2024 dal [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto che con decreto del 6 dicembre 2022, il Tribunale di Torino, su richiesta del Questore di Torino, ha prorogato di sessanta giorni il tratteni- mento di MohamedMensi, cittadino della Tunisia, presso il Centro di perma- nenza per i rimpatri Brunelleschi, disposto dal Questore di Torino con decreto del 10 ottobre 2022, e convalidato dal Giudice di pace di Torino con decreto dell'11 ottobre 2022, ritenendo meramente strumentale la domanda di rico- noscimento della protezione internazionale presentata dal Mensi, peraltro già rigettata dalla [OSCURATO:PERSONA], escludendo la sopravvenienza di cir- costanze significative rispetto alle precedenti valutazioni e dando atto del ri- spetto dei termini previsti per lo svolgimento della procedura accelerata; che avverso ilpredetto decret o il Mensi ha proposto ricors o per cassa- zione, affidatoad un solo motivo, illustrato anche con memoria; che il Ministero dell'interno ha resistito con controricorso, mentre il Que- store non ha svolto attività difensiva. Considerato che con l'unico motivo d'impugnazione,il Mensi denuncia la violazione dell'art. 6 del d.lgs. 17 aprile 2015, n. 142 e degli artt. 27, comma 3-bis, e 28 del d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, censurando il decreto impu- gnato per aver ritenuto che fossero stati rispettati i termini previsti per la procedura accelerata, senza considerare che la domanda di riconoscimento della protezione internazionale era stata formalizzata il 10 ottobre 2022, mentre la trasmissione della stessa alla [OSCURATO:PERSONA] aveva avuto luogo soltanto il 3 novembre 2022; che, ad avviso del ricorrente, il ritardo nello svolgimento della procedura di riconoscimento della protezione internazionale non ne giustifica un prolun- gamento, ai sensi dell'art. 9 della direttiva 2013/33/UE, recepito dall'art. 3 del d.lgs. n. 142 del 2015, giacché il trattenimento costituisce una misura limitativa della libertà personale, la cui durata non può eccedere il tempo strettamente necessario;che, in riferimento all'ipotesi in cui un cittadino straniero abbia presentato domanda di protezione internazionale nel corso del trattenimento presso un centro di permanenza per i rimpatri, questa Corte ha affermatoche la durata massima del nuovo trattenimento disposto ai sensi dell'art. 6, comma terzo, del d.lgs. n. 142 del 2015 è quella prevista dal comma quinto del medesimo articolo, mentre il comma sesto, secondo cui «il trattenimento o la proroga del trattenimento non possono protrarsi oltre il tempo necessario all'esame della domanda», deve intendersi nel senso che, una volta definito il procedi- mento amministrativo relativo all'esame della domanda, il trattenimento di- sposto a quello scopo decade, non potendo protrarsi oltre il tempo necessario a definire quel procedimento (cfr. Cass., Sez. I, 1/06/2022, n. 17834); che tale principio è stato ribaditoanche in seguito, con la precisazione che il termine di durata previsto dal comma sesto dell'art. 6 cit. si somma a quello di cui al comma quinto del medesimo articolo, ma non prevale su di esso, dovendosi comunque escludere la natura perentoria dei termini previsti dall'art. 28-bisdel d.lgs. n. 25 del 2008 in tema di procedure accelerate (cfr. Cass., Sez. I, 30/03/2023, n. 9042); con ordinanza interlocutoria del 9 febbraio 2024, n. 3656, questa Corte ha peraltro rinviato alla pubblica udienza la trattazione di un ricorso avente il medesimo oggetto di quello in esame, ai fini dell'approfondimento della que- stione riguardante la perentorietà dei termini previsti dalla normativa nazio- nale, anche alla luce del tenore letterale dell’art. 15 della direttiva 2008/115/ CE, secondo cui il trattenimento deve essere limitato al più breve tempo pos- sibile, e delle affermazionicontenute nella sentenza della Corte di Giustizia UE 25/6/2020, in causa C-36/20(recepite da Cass., Sez. I , 13/07/2003, n n . 20070 e 20034), sia pure conriferimento alla trasmissione della domanda di protezioneinternazionale, ma dalle quali sembra doversi trarre un principio generale di perentorietà dei termini; che appare pertanto opportuno il rinvio della causa a nuovo ruolo, in at- tesa dell