Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione LDecisione del 18 ottobre 2023

Cassazione n. 29739/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

iato la seguente ORDINANZA sul ricorso 25368/2017proposto da: Aldo BORRIELLO, elettivamente domiciliat o in Roma , viale Mazzini n. 134, presso lo studio legale degli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresentano e difendono -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] (I.N.P.S.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliat o in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 29,presso l’Avvocatura dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avv. [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente - avverso la sentenza n. 341/2017 della CORTE D ’ APPELLO di BOLOGNA, depositata il 26/4/2017; Oggetto Pubblico impiego.

INPS.

Perizie di stima.

Remunerazione.

R.G.N.25368/2017 Cron.

Rep.

Ud.18/10/2023 CC– Aula B udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18 / 10 /202 3 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che entrambe le parti hanno depositato istanza di dichiarazione della cessazione della materia del contendere – cui ha aderito , nelle sue conclusioni scritte, il rappresentante della Procura Generale – con allegato «accordo di conciliazione», che regola anche le spese di lite (tenendo fermele decisioni assunte in proposito dai giudici di merito e prevedendol’integrale compensazione di quelle relative al presente giudizio di legittimità); ritenuto, pertanto, che è venuto meno il bisogno di tutela giurisdizionale,in ragione della sistemazione data alla lite e al rapporto sottostante dall’accordo intervenuto, che sostituisce la disciplina previgente e anchele statuizioni nel merito della sentenza impugnata (Cass.

S.U. n. 8980/2018); dato atto, infine, che, in base all’esito del giudizio, non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13,comma 1 - quater , del D.P.R. 115 del 2002, posto che tale meccanismo sanzionatorio è applicabile qualora il procediment o per cassazione si concluda con integrale conferma dell ’ efficacia della statuizione impugnata, cioè con il rigettodell’impugnazione nel merito, ovvero con la dichiarazione diinammissibilità o improcedibilità del ricorso, mentre la declaratoria della cessazione della materia del contendere,pur determinando la caducazione di tutte le pronunce emanate neiprecedenti gradi di giudizio, accerta il venir meno dell ’ efficacia della sentenza impugnata in forza di un intervenuto accordo negoziale fra le parti; P.Q.M. la Corte: dichiara la cessazione della materia del contendere; compensa le spesedel giudizio di cassazione; ai sensi dell’art. 13,comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell ’ ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello eventualmente dovuto per il ricorso a norma del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso 25368/2017proposto da: Aldo BORRIELLO, elettivamente domiciliat o in Roma , viale Mazzini n. 134, presso lo studio legale degli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresentano e difendono -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] (I.N.P.S.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliat o in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 29,presso l’Avvocatura dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avv. [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente - avverso la sentenza n. 341/2017 della CORTE D ’ APPELLO di BOLOGNA, depositata il 26/4/2017; Oggetto Pubblico impiego. INPS. Perizie di stima. Remunerazione. R.G.N.25368/2017 Cron. Rep. Ud.18/10/2023 CC– Aula B udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18 / 10 /202 3 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che entrambe le parti hanno depositato istanza di dichiarazione della cessazione della materia del contendere – cui ha aderito , nelle sue conclusioni scritte, il rappresentante della Procura Generale – con allegato «accordo di conciliazione», che regola anche le spese di lite (tenendo fermele decisioni assunte in proposito dai giudici di merito e prevedendol’integrale compensazione di quelle relative al presente giudizio di legittimità); ritenuto, pertanto, che è venuto meno il bisogno di tutela giurisdizionale,in ragione della sistemazione data alla lite e al rapporto sottostante dall’accordo intervenuto, che sostituisce la disciplina previgente e anchele statuizioni nel merito della sentenza impugnata (Cass. S.U. n. 8980/2018); dato atto, infine, che, in base all’esito del giudizio, non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13,comma 1 - quater , del D.P.R. 115 del 2002, posto che tale meccanismo sanzionatorio è applicabile qualora il procediment o per cassazione si concluda con integrale conferma dell ’ efficacia della statuizione impugnata, cioè con il rigettodell’impugnazione nel merito, ovvero con la dichiarazione diinammissibilità o improcedibilità del ricorso, mentre la declaratoria della cessazione della materia del contendere,pur determinando la caducazione di tutte le pronunce emanate neiprecedenti gradi di giudizio, accerta il venir meno dell ’ efficacia della sentenza impugnata in forza di un intervenuto accordo negoziale fra le parti; P.Q.M. la Corte: dichiara la cessazione della materia del contendere; compensa le spesedel giudizio di cassazione; ai sensi dell’art. 13,comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell ’ ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello eventualmente dovuto per il ricorso a norma del
Sentenza Cassazione n. 29739/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris