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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 marzo 2022

Cassazione n. 13304/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/09/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto - che il motivo di ricorso proposto, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], avverso la sentenza in epigrafe indicata, è inammissibile poiché: a) la circostanza aggravante della violenza sulle cose (l'unica ritenuta, nel quadro dell'art. 625, primo comma, n. 2, cod. pen., come chiarisce la sentenza impugnata, talché inconferenti sono i rilievi dedicati dal ricorrente all'uso del mezzo fraudolento) è razionalmente argomentata in relazione al danneggiamento per distacco dei fili conduttori; b) la circostanza aggravante di cui all'art. 625, primo comma, n. 7, cod. pen., alla stregua della consolidata giurisprudenza di questa Corte, a mente della quale, in tema di furto, è configurabile l'aggravante di cui all'art. 625, n. 7 cod.pen., in caso di sottrazione di energia elettrica mediante allacciamento abusivo e diretto alla rete esterna, indipendentemente dal fatto che tale condotta abbia arrecato effettivo nocumento alla fornitura di energia di altri utenti (Sez. 4, n. 1850 del 07/01/2016, Rv. 266229 — 01);4, - che alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso i 1/03/2022 [OSCURATO:PERSONA] re e tensore [OSCURATO:PERSONA] arzo [OSCURATO:PERSONA] II "sY'4 DEPOSITATA' [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/09/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto - che il motivo di ricorso proposto, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], avverso la sentenza in epigrafe indicata, è inammissibile poiché: a) la circostanza aggravante della violenza sulle cose (l'unica ritenuta, nel quadro dell'art. 625, primo comma, n. 2, cod. pen., come chiarisce la sentenza impugnata, talché inconferenti sono i rilievi dedicati dal ricorrente all'uso del mezzo fraudolento) è razionalmente argomentata in relazione al danneggiamento per distacco dei fili conduttori; b) la circostanza aggravante di cui all'art. 625, primo comma, n. 7, cod. pen., alla stregua della consolidata giurisprudenza di questa Corte, a mente della quale, in tema di furto, è configurabile l'aggravante di cui all'art. 625, n. 7 cod.pen., in caso di sottrazione di energia elettrica mediante allacciamento abusivo e diretto alla rete esterna, indipendentemente dal fatto che tale condotta abbia arrecato effettivo nocumento alla fornitura di energia di altri utenti (Sez. 4, n. 1850 del 07/01/2016, Rv. 266229 — 01);4, - che alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso i 1/03/2022 [OSCURATO:PERSONA] re e tensore [OSCURATO:PERSONA] arzo [OSCURATO:PERSONA] II "sY'4 DEPOSITATA' [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 13304/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris