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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 07892/2023

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nunciato la seguente ORDINANZA Sul ricorso n. 2345-2016, proposto da: [OSCURATO:PERSONA]’ [OSCURATO:PERSONA] (SOCEM) s.r.l. , [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Roma, alla via Po, n. 1 02 , presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] - Ricorrente [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Direttore p.t.- [OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 164/04/2015della Commissione tributaria regionale delMolise, depositata il 15 . 0 6 .201 5 ; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 13 settembre2022 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], Rilevato che Alla ricorrente furono notificati avvisi di accertamento per gli anni d’imposta 2006 e 2007, con cui l’Agenzia delle entrate rideterminò l’imponibile ai fini Ires, Irap e Iva.

Gli atti impositivi trovavano origine nella verifica e nel processo verbale di constatazione nel quale era stata Operazioni soggettivamente inesistenti –Commercio autoveicoli RGN 2345/2016 Consigliere rel.

Federici evidenziata l’inesistenza di alcune operazioni, con indebita deduzione di costi.

Nel contenzioso seguitone la Commissione tributaria provinciale di Isernia, con sentenza n. 105/01/2012 accolse in parte le ragioni della società, confermando, per quanto qui di interesse, gli atti impositivi relativamente ad una parte delle operazioni concluse con la [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] le parti, ciascuna per quanto soccombente, impugnarono la decisione dinanzi alla Commissione tributaria regionale del Molise, che con sentenza n. 164/04/2015 confermò le statuizioni di primo grado.

Il giudice d’appello respinse le ragioni difensive dell’ufficio, che aveva insistito per l’indeducibilità di tutti i costi relativi ai rapporti con la [OSCURATO:SOCIETA]; quanto alle censure della contribuente, escluse l’accoglimento integrale del ricorso introduttivo, ritenendo che per i costi sostenuti con pagamenti in contanti mancava la prova della loro inerenza all ’attività d’impresa.

La società ha censurato la sentenza con due motivi, chiedendone la cassazione. l’Agenzia è rimasta intimata.

Nell’adunanza camerale del 13 luglio 2022 la causa è stata riservata e decisa.

Considerato che Con il primo motivo la ricorrente ha denunciato la violazione e falsa applicazione degli artt. 109, comma 5, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e dell’art. 17del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., perché la decisione avrebbe attribuito rilievo assorbente, quanto al disconoscimento della deducibilità dei costi, alla tracciabilità dei pagamenti.

La critica sollevata dalla società è imperniata sull’assunto secondo cui il disconoscimento dei costi sostenuti per il pagamento dei noli a freddo forniti dalla società [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA].a.s., era stato confermat o dal giudice d’appello perché esegui t o in contanti e non per assegni.

Il ragionamento del giudice regionale sarebbe dunque erroneo, secondo la prospettazione difensiva della società,perché in tal modo avrebbe introdotto un distinguo tra pagamenti in contanti e pagamentitracciabili, assunto a scriminante per il riconoscimento della inerenza dei costi, non riscontrabile RGN 2345/2016 Consigliere rel.

Federici in alcuna interpretazione giurisprudenziale o dogmatica relativa al dato normativo.

Il motivo va disatteso perché non coglie nel segno.

Intanto va premesso che l’inerenza dei costi era stata oggetto di esame sin dal primo grado, come riconosce la stessa ricorrente, che riportando un passaggio dell’atto d’appello (pag. 7 del ricorso per cassazione), censura la sentenza della commissione provinciale, nella parte in cui anche in essa si condiziona la deducibilità delle spese al pagamento per assegni o bonifici, rilevando che «l’equazione pagamenti in contanti=indeducibilità del costo (e dell’Iva) non riposa su alcuna norma e non è nemmeno avanzatae sostenuta negli avvisi di accertamento».

Ebbene, a fronte delle critiche della contribuente, il giudice regionale ha rigettato il suo terzo motivo d’appello rilevando che «La indeducibilità dei costi riferiti alle fatture della [OSCURATO:SOCIETA], infatti, è stata affermata dal primo giudice in relazione al fatto che i pagamenti in contanti non sono inequivocabilmente riferibili a quelle fatture; pertanto i costi in tal modo sostenuti dalla SOCEM (pagamenti in contanti) non sono inequivocabilmente riconducibili a costi inerenti all’attività di impresa o a spese sostenute per avere prestazioni riconducibili in maniera inequivocabile all’attività d’impresa della SOCEM.

La conseguenza è nel fatto che i costi sostenuti con pagamenti in contanti non sono deducibili non già in relazione alle modalità di pagamento (in contanti o in maniera tracciabile), quanto piuttosto per la loro riferibilità, in maniera inequivoca, all’attività di impresa.

Per completezza, e contrariamente a quanto si afferma in appello, l’onere della prova – per costante giurisprudenza –è a carico del contribuente».

Il tenore della motivazione utilizzata dal giudice regionale non lascia dubbi sul fatto che la commissione regionale non ha per nulla sostenuto l’esistenza di una scriminante per il riconoscimento della inerenza dei costi fondata sul distinguo tra pagamenti in contanti e pagamentitracciabili.

Ha semplicemente ritenuto che, a fronte di pagamenti non tracciabili, non esistevaalcun elemento da cui desumere la prova che i costi dedotti dalla contribuente per i pagamenti formalmente indirizzati alla società [OSCURATO:SOCIETA] fossero effettivamente riconducibili a servizi o a forniture della predetta società, e cioè che fossero riconducibili all’attività d’impresa.

A chiusura della RGN 2345/2016 Consigliere rel.

Federici motivazione ha rammentato che l’onere della prova dell’inerenza spettava alla contribuente.

Si tratta dunque non già di una ricostruzione interpretativa balzana e comunque errata del dato normativo, ma di un accertamento in fatto sul rapporto tra costi dichiarati e prova della inerenza dei medesimi all’attività d’impresa.

La commissione tributaria regionale ha in altri termini constatato che la contribuente non ne aveva offerto la prova.

Il motivo va dunque rigettato.

Con il secondo motivo la ricorrente ha lamentato la violazione dell’art.112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., quanto al fatto che la sentenza sarebbe viziata da ultrapetizione, per avere statuito della indeducibilità dei costi non già sulla base di quanto contestato dall’Agenzia delle entrate nell’atto impositivo, ossia la oggettiva inesistenza delle operazioni, bensì sul difetto di inerenza.

Il motivo è inammissibile.

A parte che, sul piano strettamente interpretativo, non vi è contraddizione logica tra la contestazione di operazioni oggettivamente inesistenti ed il vaglio del la inerenza di costi, atteso che , i n materia di deducibilità dei costi d'impresa, la loro derivazione da una attività che è espressione di distrazione verso finalità ulteriori e diverse da quelle proprie dell'attività esercitata , come nel caso di operazioni oggettivamente inesistenti per mancanza del rapporto sottostante, comporta il venir meno dell'indefettibile requisito dell'inerenza tra i costi medesimi e l'attività imprenditoriale, inerenza che è onere del contribuente provare, al pari dell'effettiva sussistenza e del preciso ammontare dei costi medesimi(cfr. Cass., 19 dicembre 2019, n. 33915),nel caso di specie il motivo difetta di autosufficienza perché non illustra neppure per sintesi cosa sia stato contestato negli avvisi d’accertamento.

Infatti nel motivo è innanzitutto richiamato il processo verbale di constatazione (pag. 3 del ricorso) , non gli atti impositivi concretamente impugnati, rispetto ai quali invece la censura avrebbe dovuto essere indirizzata.

Peraltro nel ricorso per cassazione il ricorrente che denunci una decisione del giudice d’appello viziata da ultrapetizione deve quanto meno riportare i passi salienti da cui ciò sia desumibile, in osservanza del principio RGN 2345/2016 Consigliere rel.

Federici di autosufficienza, sotto l’aspetto della specificità del motivo medesimo, dovendosi ritenere, in mancanza, che la Corte non sia posta in grado di vagliare preliminarmente la decisività delle censure alla pronuncia, prima ancora di procedere all'esame diretto degli atti del merito.

Il ricorso deve essere dunque respinto.

Nulla va liquidato in ordine alle spese perché l’Agenzia delle entrate è rimasta intimata.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, nella misura pari a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA Sul ricorso n. 2345-2016, proposto da: [OSCURATO:PERSONA]’ [OSCURATO:PERSONA] (SOCEM) s.r.l. , [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Roma, alla via Po, n. 1 02 , presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] - Ricorrente [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Direttore p.t.- [OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 164/04/2015della Commissione tributaria regionale delMolise, depositata il 15 . 0 6 .201 5 ; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 13 settembre2022 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], Rilevato che Alla ricorrente furono notificati avvisi di accertamento per gli anni d’imposta 2006 e 2007, con cui l’Agenzia delle entrate rideterminò l’imponibile ai fini Ires, Irap e Iva. Gli atti impositivi trovavano origine nella verifica e nel processo verbale di constatazione nel quale era stata Operazioni soggettivamente inesistenti –Commercio autoveicoli RGN 2345/2016 Consigliere rel. Federici evidenziata l’inesistenza di alcune operazioni, con indebita deduzione di costi. Nel contenzioso seguitone la Commissione tributaria provinciale di Isernia, con sentenza n. 105/01/2012 accolse in parte le ragioni della società, confermando, per quanto qui di interesse, gli atti impositivi relativamente ad una parte delle operazioni concluse con la [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] le parti, ciascuna per quanto soccombente, impugnarono la decisione dinanzi alla Commissione tributaria regionale del Molise, che con sentenza n. 164/04/2015 confermò le statuizioni di primo grado. Il giudice d’appello respinse le ragioni difensive dell’ufficio, che aveva insistito per l’indeducibilità di tutti i costi relativi ai rapporti con la [OSCURATO:SOCIETA]; quanto alle censure della contribuente, escluse l’accoglimento integrale del ricorso introduttivo, ritenendo che per i costi sostenuti con pagamenti in contanti mancava la prova della loro inerenza all ’attività d’impresa. La società ha censurato la sentenza con due motivi, chiedendone la cassazione. l’Agenzia è rimasta intimata. Nell’adunanza camerale del 13 luglio 2022 la causa è stata riservata e decisa. Considerato che Con il primo motivo la ricorrente ha denunciato la violazione e falsa applicazione degli artt. 109, comma 5, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e dell’art. 17del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., perché la decisione avrebbe attribuito rilievo assorbente, quanto al disconoscimento della deducibilità dei costi, alla tracciabilità dei pagamenti. La critica sollevata dalla società è imperniata sull’assunto secondo cui il disconoscimento dei costi sostenuti per il pagamento dei noli a freddo forniti dalla società [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA].a.s., era stato confermat o dal giudice d’appello perché esegui t o in contanti e non per assegni. Il ragionamento del giudice regionale sarebbe dunque erroneo, secondo la prospettazione difensiva della società,perché in tal modo avrebbe introdotto un distinguo tra pagamenti in contanti e pagamentitracciabili, assunto a scriminante per il riconoscimento della inerenza dei costi, non riscontrabile RGN 2345/2016 Consigliere rel. Federici in alcuna interpretazione giurisprudenziale o dogmatica relativa al dato normativo. Il motivo va disatteso perché non coglie nel segno. Intanto va premesso che l’inerenza dei costi era stata oggetto di esame sin dal primo grado, come riconosce la stessa ricorrente, che riportando un passaggio dell’atto d’appello (pag. 7 del ricorso per cassazione), censura la sentenza della commissione provinciale, nella parte in cui anche in essa si condiziona la deducibilità delle spese al pagamento per assegni o bonifici, rilevando che «l’equazione pagamenti in contanti=indeducibilità del costo (e dell’Iva) non riposa su alcuna norma e non è nemmeno avanzatae sostenuta negli avvisi di accertamento». Ebbene, a fronte delle critiche della contribuente, il giudice regionale ha rigettato il suo terzo motivo d’appello rilevando che «La indeducibilità dei costi riferiti alle fatture della [OSCURATO:SOCIETA], infatti, è stata affermata dal primo giudice in relazione al fatto che i pagamenti in contanti non sono inequivocabilmente riferibili a quelle fatture; pertanto i costi in tal modo sostenuti dalla SOCEM (pagamenti in contanti) non sono inequivocabilmente riconducibili a costi inerenti all’attività di impresa o a spese sostenute per avere prestazioni riconducibili in maniera inequivocabile all’attività d’impresa della SOCEM. La conseguenza è nel fatto che i costi sostenuti con pagamenti in contanti non sono deducibili non già in relazione alle modalità di pagamento (in contanti o in maniera tracciabile), quanto piuttosto per la loro riferibilità, in maniera inequivoca, all’attività di impresa. Per completezza, e contrariamente a quanto si afferma in appello, l’onere della prova – per costante giurisprudenza –è a carico del contribuente». Il tenore della motivazione utilizzata dal giudice regionale non lascia dubbi sul fatto che la commissione regionale non ha per nulla sostenuto l’esistenza di una scriminante per il riconoscimento della inerenza dei costi fondata sul distinguo tra pagamenti in contanti e pagamentitracciabili. Ha semplicemente ritenuto che, a fronte di pagamenti non tracciabili, non esistevaalcun elemento da cui desumere la prova che i costi dedotti dalla contribuente per i pagamenti formalmente indirizzati alla società [OSCURATO:SOCIETA] fossero effettivamente riconducibili a servizi o a forniture della predetta società, e cioè che fossero riconducibili all’attività d’impresa. A chiusura della RGN 2345/2016 Consigliere rel. Federici motivazione ha rammentato che l’onere della prova dell’inerenza spettava alla contribuente. Si tratta dunque non già di una ricostruzione interpretativa balzana e comunque errata del dato normativo, ma di un accertamento in fatto sul rapporto tra costi dichiarati e prova della inerenza dei medesimi all’attività d’impresa. La commissione tributaria regionale ha in altri termini constatato che la contribuente non ne aveva offerto la prova. Il motivo va dunque rigettato. Con il secondo motivo la ricorrente ha lamentato la violazione dell’art.112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., quanto al fatto che la sentenza sarebbe viziata da ultrapetizione, per avere statuito della indeducibilità dei costi non già sulla base di quanto contestato dall’Agenzia delle entrate nell’atto impositivo, ossia la oggettiva inesistenza delle operazioni, bensì sul difetto di inerenza. Il motivo è inammissibile. A parte che, sul piano strettamente interpretativo, non vi è contraddizione logica tra la contestazione di operazioni oggettivamente inesistenti ed il vaglio del la inerenza di costi, atteso che , i n materia di deducibilità dei costi d'impresa, la loro derivazione da una attività che è espressione di distrazione verso finalità ulteriori e diverse da quelle proprie dell'attività esercitata , come nel caso di operazioni oggettivamente inesistenti per mancanza del rapporto sottostante, comporta il venir meno dell'indefettibile requisito dell'inerenza tra i costi medesimi e l'attività imprenditoriale, inerenza che è onere del contribuente provare, al pari dell'effettiva sussistenza e del preciso ammontare dei costi medesimi(cfr. Cass., 19 dicembre 2019, n. 33915),nel caso di specie il motivo difetta di autosufficienza perché non illustra neppure per sintesi cosa sia stato contestato negli avvisi d’accertamento. Infatti nel motivo è innanzitutto richiamato il processo verbale di constatazione (pag. 3 del ricorso) , non gli atti impositivi concretamente impugnati, rispetto ai quali invece la censura avrebbe dovuto essere indirizzata. Peraltro nel ricorso per cassazione il ricorrente che denunci una decisione del giudice d’appello viziata da ultrapetizione deve quanto meno riportare i passi salienti da cui ciò sia desumibile, in osservanza del principio RGN 2345/2016 Consigliere rel. Federici di autosufficienza, sotto l’aspetto della specificità del motivo medesimo, dovendosi ritenere, in mancanza, che la Corte non sia posta in grado di vagliare preliminarmente la decisività delle censure alla pronuncia, prima ancora di procedere all'esame diretto degli atti del merito. Il ricorso deve essere dunque respinto. Nulla va liquidato in ordine alle spese perché l’Agenzia delle entrate è rimasta intimata. P.Q.M. Rigetta il ricorso.Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, nella misura pari a
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