CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 05659/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7516/2016 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata in Milano presso lo studio [OSCURATO:PERSONA], sito in [OSCURATO:PERSONA], n. 12. –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, con sede in 00145 Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 426 C/D rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato. –controricorrente – Avverso la sentenza della COMM. TRIB. REG. LOMBARDIA n. 3882/34/2015, depositata in data 15 settembre 2015. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20 dicembre 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. La contribuente riceveva notifica dall’Agenzia delle Entrate – direzione provinciale II Milano – dell’avviso di accertamento n. T9D013D05903, relativo ad IRPEF ed altro per l’anno di imposta Avv. [OSCURATO:PERSONA]. IRPEF2007. La contribuente, per l’anno di imposta oggetto di contestazione, risultava possedere beni indice di capacità contributiva non dichiarati, ossia immobili, autovettura, collaboratore familiare e polizze assicurative; pertanto, l’Agenzia delle Entrate, a seguito della verifica operata ex art. 38, comma 4, 5, 6 del d.P.R. n. 29 settembre 1973, n. 600, rideterminava sinteticamente il reddito dichiarato in € 21.296,00. 2. Avverso l’avviso di accertamento, la contribuente proponeva ricorso dinanzi la C.t.p. di Milano; resisteva l’Ufficio con controdeduzioni. 3. La C.t.p. di Milano, con sentenza n. 2057/22/2014, accoglieva le ragioni della contribuente sul presupposto che il mancato contraddittorio preventivo fosse causa di invalidità dell’atto impugnato. 4. Contro la sentenza proponeva appello l’ufficio finanziario dinanzi la C.t.r. della Lombardia; resisteva la contribuente con controdeduzioni. 5. [OSCURATO:PERSONA], con sentenza n. 3882/34/2015, depositata in data 15 settembre 2015, accoglieva il gravame condannando parte soccombente alla rifusione delle spese di lite. 6. Avverso la sentenza della C.t.r. della Lombardia, la contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi. L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso. La causa ̀ stata trattata nella camera di consiglio del 20 dicembre 2023. Considerato che: 1. Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione dell’art. 38, comma quarto, quinto e sesto, d.P.R. n. 600 del 1973 (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.)» la contribuente lamenta l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha negato la necessità dello svolgimento di un contraddittorio preventivo rispetto alla notifica dell'avviso di accertamento come acclarato dalla giurisprudenza di legittimità a Sezioni Unite. 1.2. Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione dell’art. 38, comma sesto, d.P.R. n. 600 del 1973 (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.)» la contribuente lamenta l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha falsamente applicato le disposizioni di legge in relazione alla mancata considerazione e valutazione giuridica della prova contraria, ampiamente fornita in sede di giudizio. 1.3. Con il terzo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione dell’art. 38, comma quarto, quinto e sesto, d.P.R. n. 600 del 1973 (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.)» la contribuente lamenta l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha ritenuto la necessità dell'esistenza di un nesso eziologico tra spese e disponibilità, normativamente non previsto, assunto che in tema di redditometro il contribuente, diversamente da quanto affermato dai giudici, non deve fornire nessuna prova circa l'effettiva destinazione della disponibilità economica all'incremento patrimoniale, dovendo solo dimostrare l'esistenza della stessa. 1.4. Con il quarto motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.» la contribuente lamenta l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha omesso di statuire in relazione alla fattispecie dei rimborsi assicurativi e delle ulteriori disponibilità di cui la contribuente ha dato piena dimostrazione ed alla natura di redditi esenti dei medesimi, nonostante espressa richiesta di pronuncia formulata negli atti processuali. 2. Il primo motivo di ricorso, con cui la contribuente si duole del mancato contraddittorio preventivo, è infondato. A tal proposito, la giurisprudenza di questa Corte ha avuto modo di ribadire, a far data dalla nota pronuncia delle Sezioni Unite, sent. n. 24823 del 2015, l’irretroattività della disciplina contenuta nell’art. 22, comma primo, del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, oltre che l’inesistenza di un generale principio di contraddittorio endo- procedimentale nel procedimento tributario. Difatti «allo stato attuale della legislazione non sussiste, nell'ordinamento tributario nazionale, una clausola generale di contraddittorio endo-procedimentale (...) un argomento asseverante a contrario risiede proprio nel dato normativo dell'art. 22, comma primo, d.l. n. 78/2010, convertito nella legge n. 122 del 2010 che ha introdotto l'obbligo del contraddittorio endo- procedimentale in tema di accertamento sintetico "con effetto per gli accertamenti relativi ai redditi per i quali il termine di dichiarazione non ̀ ancora scaduto alla data di entrata in vigore del presente decreto". In ordine poi all'applicabilità retroattiva della novella ̀ sufficiente richiamare l'orientamento di questa Corte, nella specifica materia, secondo cui "la questione su quale sia la norma applicabile ̀ questione di diritto intertemporale che, appunto, va a identificare, nella successione fra pì norme, quella da dover applicare; ma il diritto intertemporale necessariamente recede a fronte di esplicita previsione di diritto transitorio, che esso stesso identifica la norma applicabile. E nel nostro caso, con disposizione di diritto transitorio, il D.L. n. 78 del 2010, art. 22, comma 1, statuisce che le modifiche apportate al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, producono effetti "per gli accertamenti relativi ai redditi per i quali il termine di dichiarazione non ̀ ancora scaduto alla data di entrata in vigore del presente decreto", ossia per l'accertamento del reddito relativo a periodi d'imposta successivi al 2009 (cfr. Cass n.21041/2014; ribadita da Cass.n.22746/2015)» (Cass., Sez. VI, ord. n. 3885 del 2016). 3. Il secondo, terzo e quarto motivo di ricorso, da trattarsi congiuntamente in quanto strettamente connessi l’uno con l’altro, sono inammissibili oltre che infondati. In primo luogo, i motivi di ricorso sono inammissibili perché, seppur denunciando un error in iudicando , e dunque, una violazione o falsa applicazione di legge ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., presuppongono tutti un riesame meritale relativo alla valutazione delle prove già operata nei precedenti gradi di giudizio, inammissibile in sede di legittimità. 3.1. Di poi, il sistema del ‹‹redditometro›› collega alla disponibilità di determinati beni e servizi in capo al contribuente un certo importo, che, moltiplicato per un coefficiente, consente di individuare il valore del reddito del soggetto secondo criteri statistici e presuntivi, elaborati anche tenendo conto dei costi di mantenimento del bene o servizio in questione. L'art. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973, nel disciplinare il metodo di accertamento sintetico del reddito, nel testo vigente ratione temporis (cioè tra la l. n. 413 del 1991 e il d.l. n. 78 del 2010, convertito dalla l. n. 122 del 2010), prevede, da un lato (quarto comma), la possibilità di presumere il reddito complessivo netto sulla base della valenza induttiva di una serie di elementi e circostanze di fatto certi, costituenti indici di capacità contributiva, connessi alla disponibilità di determinati beni o servizi ed alle spese necessarie per il loro utilizzo e mantenimento (in sostanza, un accertamento basato sui presunti consumi); dall'altro (quinto comma), contempla le «spese per incrementi patrimoniali», cioè quelle sostenute per l'acquisto di beni destinati ad incrementare durevolmente il patrimonio del contribuente. Ai sensi del sesto comma dell'art. 38 citato, resta salva la prova contraria, da parte del contribuente, consistente nella dimostrazione documentale della sussistenza e del possesso di redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, o, più in generale, nella prova che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore. Costante orientamento di questa Corte afferma che la disciplina del redditometro introduce una presunzione legale relativa, imponendo la legge stessa di ritenere conseguente al fatto (certo) della disponibilità di alcuni beni l'esistenza di una capacità contributiva, sicché il giudice tributario, una volta accertata l'effettività fattuale degli specifici elementi indicatori di capacità contributiva esposti dall'Ufficio, non ha il potere di privarli del valore presuntivo connesso dal legislatore alla loro disponibilità, ma può soltanto valutare la prova che il contribuente offra in ordine alla provenienza non reddituale (e, quindi, non imponibile perché già sottoposta ad imposta o perché esente) delle somme necessarie per mantenere il possesso di tali beni (Cass. 29/01/2020, n. 1980; Cass. 11/04/2019, n. 10266; Cass. 26/02/2019, n. 5544; Cass. 11/04/2018, n. 8933; Cass.31/03/2017, n. 8539; Cass. 01/09/2016, n. 17487; Cass.20/01/2016, n. 930; Cass. 21/10/2015, n. 21335). 3.2. La C.t.r., con una motivazione sintetica ma esaustiva, si è pronunciata sui profili di merito censurati dalla contribuente affermando che l’Ufficio ha agito correttamente in base all e informazioni fornite dalla stessa contribuente nonché a ll'analisi della documentazione bancaria, tenuto conto delle cedole e dei dividendi non soggetti a dichiarazioni dei quali ha riconosciuto la disponibilità.Vieppiù che la contribuente non aveva fornito alcuna giustificazione in merito alle spese per assicurazioni, collaboratori domestici e quant’altro richiesto dall’Ufficio ritenendo che dovesse andare esente dall’accertamento sintetico avendo, a suo dire, provato di avere la disponibilità di certe somme; senonché non è questo il punto nodale della prova contraria che grava sul contribuente occorrendo, si ripete, ai sensi dell’art. 38 cit., che si dimostri che il reddito sinteticamente accertato è costituito da redditi esenti, da redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, da somma di natura patrimoniale. 4. In conclusione, il ricorso va rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente a rifondere all’Agenzia delle Entrate le spese processuali che si liquidano in € 2.300,00, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore