CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 32705/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 30-06-2021 della Corte di appello di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, in accoglimento del secondo e del quarto motivo di ricorso; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia del ricorrente, la quale ha insistito nell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 10 novembre 2011, il Tribunale di Napoli, nell'ambito di un procedimento a carico di più persone e per quanto in questa sede rileva, condannava [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 11 e mesi 6 di reclusione, in quanto ritenuto partecipe di un'associazione ex art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990, operativa dal luglio 2006 all'aprile 2008 nelle province di Napoli, Caserta, Roma, Bologna, Brescia e Venezia (capo 37) e colpevole dei reati fine contestati ai capi 43 (commesso tra Sant'Antimo e [OSCURATO:PERSONA] il 25 aprile 2007), 45 (commesso tra Sant'Antimo e [OSCURATO:PERSONA] il 28 aprile 2007) e 46 (commesso a Sant'Antimo dal 16 al 18 maggio 2007). Con sentenza del 28 gennaio 2014, la Corte di appello di Napoli annullava la decisione di primo grado, dichiarando la propria incompetenza territoriale in relazione alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], disponendo contestualmente la trasmissione degli atti al P.M. presso il Tribunale di Roma per l'ulteriore corso. Con ordinanza del 12 febbraio 2016, il G.U.P. di Roma sollevava conflitto negativo di competenza e la Corte di cassazione, il 14 giugno 2016, stabiliva la competenza per territorio della Corte di appello di Napoli, cui disponeva trasmettersi gli atti per il prosieguo. Con sentenza del 30 giugno 2021, la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma cella pronuncia di primo grado, dichiarava non doversi procedere in relazione ai capi 43 e 46 e, per l'effetto, in ordine alle residue imputazioni di cui ai capi 37 e 45, rideterminava la pena ad anni 10 e mesi 6 di reclusione, confermando nel resto la decisione del Tribunale. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello partenopea, [OSCURATO:PERSONA], tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando quattro motivi. Con il primo, la difesa ha eccepito la violazione dell'art. 33 bis cod. proc. pen., osservando che la sentenza di primo grado del 20 novembre 2011 è stata annullata dalla Corte di appello il 28 gennaio 2014, con cui peraltro erano stati assolti i coimputati del ricorrente ed era stata dichiarata l'incompetenza territoriale del Tribunale di Napoli, tempestivamente eccepita dai difensori. Il procedimento fu trasferito ad altri Tribunali e solo il G.I.P. di Roma, a distanza di anni, propose conflitto negativo di competenza, a seguito del quale veniva individuata da questa Corte la competenza del Foro campano, per cui risulterebbe violato il principio sancito dagli art. 33 ss. cod. proc. pen., con conseguente nullità della sentenza, non potendosi i giudici sentirsi investiti del potere di decidere, avendo la Suprema Corte individuato solo il Foro competente. Con il secondo motivo, è stato dedotto il difetto di motivazione rispetto alla richiesta di inutilizzabilità delle intercettazioni per violazione degli art. 268 e 271 2 cod. proc. pen., avendo la Corte territoriale ignorato la specifica censura sollevata nell'atto di appello, a differenza di quanto avvenuto per altro ricorrente. Con il terzo motivo, si contesta la formulazione del giudizio di colpevolezza dell'imputato rispetto al capo 37, rilevandosi che la vita dell'associazione è durata circa due anni, ovvero dal luglio 2006 all'aprile 2008, laddove i reati commessi dal ricorrente risultano contenuti in un arco temporale di poco più di due mesi e non coinvolgono altri imputati, per cui l'appartenenza dell'imputato al sodalizio non può ritenersi adeguatamente argomentata. Con il quarto motivo, oggetto di doglianza è infine il diniego delle attenuanti generiche invocate nell'atto di appello, non avendo fornito la Corte di appello alcuna risposta a tale sollecitazione. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato. 1. Iniziando dal primo motivo, occorre rilevare che la doglianza difensiva, avente ad oggetto l'asserita (e invero non ben chiarita) violazione dell'art. 33 bis cod. proc. pen., non tiene adeguatamente conto della decisione resa dalla Prima Sezione di questa Corte che, con la sentenza n. 43581 del 14 giugno 2016, nell'ambito del conflitto negativo di competenza sollevato dal G.U.P. di Roma con ordinanza del 12 febbraio 2016, ha dichiarato la competenza territoriale della Corte di appello di Napoli a occuparsi della presente vicenda processuale, come poi correttamente è avvenuto, per cui, rispetto alla prosecuzione del giudizio, alcuna violazione delle regole processuali appare ravvisabile nel caso di specie. 2. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato. La difesa lamenta infatti il difetto di motivazione della sentenza impugnata in ordine all'eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche, senza tuttavia considerare che a, pag. 14 della pronuncia oggetto di ricorso, la Corte territoriale, in risposta al motivo di appello, ha osservato, in modo pertinente, che, nella vicenda in esame le operazioni di intercettazione sono avvenute presso il sistema centralizzato installato presso la Procura della Repubblica, procedendosi poi al riascolto da remoto delle conversazioni captate tramite i computer installati presso gli uffici della Questura di Frosinone, modalità questa ritenuta correttamente immune da censure nella sentenza impugnata, avendo questa Corte precisato (cfr. Sez. 5, n. 1781 del 28/10/2021, dep. 2022, Rv. 282427 e Sez. 2, n. 6846 del 21/01/2015, Rv. 263430), con orientamento condiviso dal Collegio, che, in tema di intercettazioni, la condizione necessaria per l'utilizzabilità delle captazioni è che l'attività di registrazione sia avvenuta nei locali della Procura della Repubblica mediante l'utilizzo di impianti ivi esistenti, mentre l'ascolto delle conversazioni captate può avvenire "in remoto" presso gli uffici della polizia giudiziaria, anche se in un luogo diverso da quello indicato nel decreto del Pubblico Ministero, senza che sia necessaria in tal caso l'autorizzazione prevista dall'art. 268 comma 3 cod. proc. pen., non prevedendo l'art. 271 comma 1 cod. proc. pen. alcuna sanzione di inutilizzabilità. 3. Parimenti inammissibile perché non specifico è il terzo motivo, dovendosi rilevare che la conferma del giudizio di colpevolezza dell'imputato in ordine alla partecipazione al reato ex art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990 a lui ascritto al capo 37 della rubrica non presenta vizi di legittimità rilevabili in questa sede. Ed invero la Corte di appello, nel condividere l'impostazione del primo giudice, ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA] partecipe dell'associazione operativa tra il luglio 2006 e l'aprile 2008 in vari contesti territoriali, valorizzando a tal fine sia le attività investigative sintetizzate dal commissario di P.S. [OSCURATO:PERSONA], sia una serie di intercettazioni telefoniche, da cui è emerso il coinvolgimento del ricorrente in una grossa importazione di droga dall'Africa, oltre che in singole operazioni di trasporto e cessione. In tal senso, rispetto a ciascuno dei reati fine, sono stati richiamati i dialoghi (come quelli di cui ai progr. 10928 e 10929 del 24 aprile 2007, o quelli di cui ai progr. 192, 200, 202, 203, 204, 206, 219, 249 e 275 del 18 maggio 2007), da cui si evince il ruolo di primo piano dell'imputato nell'organizzazione dei traffici illeciti posti in essere con la fidanzata Osang e con i coindagati Onydeke, Asamoah e Osunkwo, dovendosi evidenziare che [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto dal Tribunale colpevole, oltre che del reato associativo di cui al capo 37, anche dei reati fine di cui ai capi 43, 45 e 46, avendo la Corte di appello condiviso tale giudizio, dichiarando estinti per prescrizione i fatti ascritti all'imputato ai capi 43 e 46; non può tuttavia sottacere che, a prescindere dalla declaratoria parziale di prescrizione, il giudizio sulla sussistenza dei reati fine, non contestato nel ricorso, è valso a delineare l'appartenenza di [OSCURATO:PERSONA] al sodalizio. Si è infatti osservato (pag. 9 della sentenza impugnata) che il ricorrente ha coadiuvato [OSCURATO:PERSONA], figura apicale dell'associazione, ricevendo da questi indicazioni, scambiando con il medesimo informazioni e provvedendo attivamente alla fase organizzativa ed esecutiva dei trasporti di droga effettuati materialmente dalla fidanzata, postulando del resto l'importazione di droga in ambito extracontinentale un'articolata e affidabile struttura organizzativa, stante la necessità di appoggi e ausilio in ogni momento. 3.1. In definitiva, in quanto sorretto da argomentazioni razionali e coerenti con le acquisizioni probatorie, di cui non è stato dedotto alcun travisamento, il giudizio sull'appartenenza dell'imputato all'associazione di cui al capo 37 (la cui sussistenza non è contestata) resiste alle censure difensive con cui si sollecita, in termini peraltro non adeguatamente specifici, una differente e frammentaria lettura delle prove raccolte, operazione questa che non è tuttavia consentita in sede di legittimità, dovendosi richiamare in proposito la consolidata affermazione della giurisprudenza di questa Corte (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601 e Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482), secondo cui, in tema di giudizio di cassazione, a fronte di un apparato argomentativo privo di profili di irrazionalità, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito. A ciò deve solo aggiungersi che la breve durata del periodo (due mesi circa) cui è stata circoscritta la partecipazione del ricorrente al sodalizio non è di per sé ostativa all'inserimento del ricorrente nella struttura criminale, avendo questa Corte affermato (cfr. Sez. 3, n. 27910 del 27/03/2019, Rv. 276677), che, ai fini dell'integrazione della condotta di partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti di cui all'art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990, è sufficiente anche l'adesione e l'apporto di un contributo per una fase temporalmente limitata, essendo invece necessario che il contributo del partecipe risulti funzionale per l'esistenza stessa dell'associazione in un dato momento storico, come appunto avvenuto nel caso di [OSCURATO:PERSONA], il quale, come osservato dalla Corte di appello, ha offerto un rilevante contributo in tutte le operazioni illecite. Di qui la manifesta infondatezza delle censure in punto di responsabilità. 4. Anche il quarto motivo è infine inammissibile. Nel lamentare il difetto di motivazione rispetto alla richiesta difensiva volta a sollecitare il riconoscimento delle attenuanti generiche, la difesa non si confronta con le considerazioni espresse al riguardo nella sentenza impugnata, nella quale, a pag. 15, sia pure nell'ambito di un giudizio riferito anche ad altri coimputati, è stata rimarcata l'assenza di profili meritevoli di positiva considerazione, invero neanche evocati in questa sede, a fronte della oggettiva gravità dei fatti, "connotati da una forte offensività proprio per la stabilità del vincolo, la continuità degli approvvigionamenti di sostanza stupefacente, il numero dei soggetti coinvolti e infine la natura anche sovranazionale delle condotte", valutazione questa non illogica e dunque non sindacabile in questa sede. 5. In conclusione, stante la manifesta infondatezza delle doglianze sollevate, il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone infine che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna