CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 luglio 1987
Cassazione n. 06820/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 03/07/1987 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 01/01/1987 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 04/06/1994 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 22/03/1983 avverso la sentenza del 19/05/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 25294_2021 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], Letti i ricorsi propostida [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] a mezzo dei difensori avverso la sentenza sopra indicata che lo condannava per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/1990; rilevato che con tale ricorsi si deducono vizio di motivazione e violazione di legge; osserva: Il ricorso comune di Cascio, Palmisano e Basile è inammissibile perché: il primo motivo è manifestamente infondato in quanto la Corte di appello, sulla scorta dei presupposti di fatto, ha correttamente qualificato la condotta quale integrante il più grave reato di cui all'articolo 73, comma 4, d.P.R. 309/1990; il secondo e il terzo motivo, a fronte di specifica motivazione dei giudici di merito in tema di recidiva e diniego di attenuanti generiche, prospettano censure di fatto volte ad una diversa valutazione di merito, precluse in questa sede di legittimità; peraltro gli argomenti svolti non si confrontano neanche con il contenuto della sentenza impugnata. Il ricorso di Bartone è inammissibile in quanto tutti i motivi ripropongono valutazioni in fatto già oggetto di adeguata motivazione da parte del giudice di appello, e, peraltro, non tenendo neanche conto delle ragioni della sentenza impugnata risultano privi del requisito della specificità ex art. 581 cod. proc. pen. Valutate le ragioni della inammissibilità risulta equa la condanna alla pena pecuniaria nella misura di cui in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inamm ssibil i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e d Ila somma di € 3000 in favore della Cassa delle Ammende. Roma il 24 n v Q ' re 2021 Il Consigliere j n ore il flresidente [OSCURATO:PERSONA]