CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 20 giugno 2024
Cassazione n. 23559/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritt o a l n. 1 4521 / 20 23 R.G. propost o da : [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: GNLLRT 74S27B791T ) , rappresentato e difeso , in virtù di procura speciale allegata al ricorso , da ll’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale indicato in atti; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] r.g. n. 14521/2023a.c.20 /6/2024 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difes a ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12; –controricorrente – Avverso lasentenza della Corte di Giustizia tributaria di secondo grado delPIEMONTE, n. 1180 / 20 22 , depositat a in data 19 / 1 2 /20 22 ; Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] camera di consiglio del 20 giugno 2024 ; Rilevato che: In data 17 dicembre 2019 fu notificato al contribuente l’avviso di accertamento n. T7S01PF02229 Prot. 101160, in materia di Irpef, Irap e Iva, relativo all’anno 2014, contenente una ripresa di maggiori imposte. Proposta impugnazione dinanzi alla C.T.P. di Cuneo, quest’ultima rigettò il ricorso. Il precedente difensore del ricorrente notificò in data 12/4/2022 un atto di appello, che però non venne iscritto a ruolo. Comunque, entro il termine di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza, mai notificata, venne notificato (il giorno 11/8/2022) e iscritto tempestivamente a ruolo un nuovo atto di appelloproposto alla C.T.R. del Piemonte. Il giudice tributario di secondo grado, nelle more divenuto, ex l. n. 130/2022, Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte, dichiarò inammissibile l’appello, essendo decorso prima della sua proposizione il termine breve di sessanta giorni decorrente dalla notifica del primo atto di appello, non iscritto a ruolo. r.g. n. 14521/2023a.c.20 /6/2024 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] la sentenza di appello [OSCURATO:PERSONA] (d’ora in poi, anche “il contribuente” o “il ricorrente” ) ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi. Resiste l’Agenzia delle Entratecon controricorso. In seguito alla notificazione di una proposta di decisione accelerata del ricorso, il contribuente, con lo stesso Avvocato, previo il conferimento di una nuova procura speciale, ha chiesto la definizione ordinaria del giudizio. Ha anche depositato una memoria difensivaex art. 380 bis.1. c.p.c. Considerato che: 1.Con il primo motivo di ricorso, rubricato “Ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c.: violazione e falsa applicazione dell’art. 3 bis della legge n. 53/1994 e degli artt. 325 e 327 c.p.c. e 38 comma 3 d.lgs. n. 546 del 1992”, il contribuente impugna la sentenza d’appellodeducendo che la notifica del primo atto di appello, che secondo la C.T.R. avrebbe comunque determinato la decorrenza del termine breve per l’impugnazione, era affetta da nullità o inesistenza, in quanto eseguita a mezzo pec ai sensi della legge n. 53del 1994, non applicabile alle notificazioni all’interno del giudizio di merito tributario. 2. Con il secondo motivo di ricorso, rubricato “Ai sensi dell’art. 360 n.5 c.p.c.: omesso esame e valutazione della nullità e inesistenza della notifica del primo appello e della sua inidoneità a far decorrere il termine breve per l’impugnazione”, il contribuente censura la sentenza impugnata per non aver dato conto in motivazione della discussione intercorsa tra le parti circa la nullità della notifica via pec del primo atto di appello. 3. I due motivi, che per ragioni di connessione possono essere esaminati e decisi congiuntamente, sono manifestamente infondati. r.g. n. 14521/2023a.c.20 /6/2024 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 3.1. E’ giurisprudenza consolidata che la notifica, andata a buon fine, di un primo atto di impugnazione sia idoneo a far scattare la decorrenza del termine breve sia per il notificante che per il notificatario (Cass., Sez. 6 -3, Ordinanza n. 16015 del 28/07/2020, Rv. 658514 - 01) . Nel caso di specie, il ricorrente contesta la validità della notifica del primo atto di appello non iscritto a ruolo deducendo la nullità o l’inesistenza di tale notifica e, dunque, la sua inidoneità a far decorrere il termine breve per la (seconda) impugnazione. Senonché, la contestazione è destituita di fondamento. Il comma 3 dell’art. 16 bis del d.lgs. n. 546 del 1992,nella formulazione già in vigore dal 24/10/2018, e certamente già applicabile al giudizio tributario de quo ( cfr. art. 16, comma 5, d.l. n. 119 del 2018, conv. con modificazioni in l. n. 136 del 2018), dispone che “le parti, i consulenti e gli organi tecnici indicati nell'articolo 7, comma 2, notificano e depositano gli atti processuali, i documenti e i provvedimenti giurisdizionali esclusivamente con modalità telematiche, secondo le disposizioni contenute nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163, e nei successivi decreti di attuazione…”. Ne consegue che, al tempo della notificazione del primo atto di appello non iscritto a ruolo (13/4/2022), la notificazione effettuata via pec all’Ufficio era perfettamente valida ed efficace, sicché la notificazione del secondo appello, eseguita sempre via pec in data 11/8/2022, è da considerarsi tardiva in quanto avvenuta oltre il termine breve di sessanta giorni decorrente dalla notifica del primo appello. 2. Dal rigetto del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese in favore dell’Agenzia delle Entrate, liquidate in dispositivo. Ai sensi dell’art. 380 bis. c.p.c. , ultimo comma, il contribuente deve essere condannato al pagamento in favore dell’Agenzia delle Entratedi una somma equitativamente determinata in dispositivo. r.g. n. 14521/2023a.c.20 /6/2024 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] contribuente, ai sensi dell’indicata disposizione normativa, deve essere anche condannato al pagamentodi una somma in favore della cassa delleammende, liquidata in dispositivo. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. Rigettail ricorso. [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore dell’Agenzia delle Entrate,delle spese del presente giudizio, che si liquidano in euro 5.000 (cinquemila), oltre alle spese prenotate a debito. [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore dell’ Agenzia delle Entrate, della somma di euro4.500 (quattromilacinquecento). [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore della cassa delle ammende, della somma di euro1.000 (mille) . Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto pe