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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 28 ottobre 2025

Cassazione n. 38761/2025

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ciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Roma.

Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che il procedimento si celebra con contraddittorio scritto, senza la presenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5 e 611, comma 1-bis e ss. cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA], con requisitoria scritta, concludeva per l’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il T ribunale per il riesame delle misure cautelari personali di Roma , in accoglimento dell'appello proposto dal pubblico ministero contro l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari che aveva rigettato la richiesta di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere ad InostrozaOlmos [OSCURATO:PERSONA], riconosciuti i gravi indizi di colpevolezza dei reati di previsti dagli artt. 648 e493- ter cod . pen . applicava all’indagato, oggi ricorrente, la misura cautelare dell'obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria.

2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per Cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA] InostrozaOlmos che deduceva: 2.1.violazione di legge (artt. 274 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione in ordine al riconoscimento delle esigenze cautelari e, segnatamente , alla sussistenza del pericolo di reiterazione, che sarebbe stato ritenuto nonostante il decorso del tempo di applicazione della misura dalla consumazione del reato contestato (oltre due anni) e nonostante il ricorrente fosse gravato da un'unica condanna definitiva alla pena di due mesi di reclusione per una condotta criminosa risalente; 2.1.1.La doglianza è manifestamente infondata in quanto reitera le censure proposte con l’istanza di riesame senza confrontarsi con la accurata ed esaustiva motivazione offerta dal T ribunale in ordine alla sussistenza del pericolo di reiterazione.

Il Tribunale, con motivazione esaustiva ed accurata, rilevava che le modalità della condotta,posta in essere in modo organizzato e non occasionale, il fatto che il ricorrente non svolgesse alcuna attività lavorativa, il fatto che lo stesso avesse dichiarato delle generalità false , e rano circostanze che consentivano di effettuare un giudizio prognostico negativo circa la possibilità che lo stesso consumasse ulteriori reati della stessa specie di quello per cui si procede; l'attualità dell’esigenza emergeva - implicitamente ma chiaramente - dalla rilevazione degli elementi sopra indicati e, soprattutto, dalla prossimità dei precedenti vantati ( pag . 4 dell'ordinanza impugnata ) .

La motivazione contestata, priva di vizi logici ed aderente alle emergenze procedimentali, non si presta ad alcuna censura in questa sede. 2.2.Violazione di legge (art. 275, comma 2 - bis , cod. proc. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla valutazione della non concedibilità della sospensione condizionaledella pena: si deduceva che i due mesi di reclusione già inflitti a l ricorrentecon precedente condanna e la modesta gravità dell'azione in giudizio avrebbero dovuto indurre il Tribunale a co ncedere i l beneficio della sospensione condizionaledella pena. 2.2.1La doglianza è manifestamente infondata in quanto la rilevanza della prognosi in ordine ad una condanna che possa essere sospesa con condizionalmente, ai sensi dell’art. 275, comma 2-biscod. proc. pen., è limitata ai casi in cui viene applicata una “misura coercitiva”,mentre al ricorrente è stata applicata la misura, non coercitiva, dell'obbligo quotidiano di presentazione alla polizia giudiziaria.

A ciò si aggiunge che dal casellario em e rge una condanna a pena non sospesa ostativa alla concessione del beneficio ( art. 164 comma 2 , n. 1) , cod. pen.).

3. All’inammissibilità delricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna delricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.

P.Q.M Dichiara inammissibileil ricors o e condanna i l ricorrent e al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.

Così deciso, il giorno 28 ottobre 2025. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Roma. Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che il procedimento si celebra con contraddittorio scritto, senza la presenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5 e 611, comma 1-bis e ss. cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA], con requisitoria scritta, concludeva per l’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il T ribunale per il riesame delle misure cautelari personali di Roma , in accoglimento dell'appello proposto dal pubblico ministero contro l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari che aveva rigettato la richiesta di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere ad InostrozaOlmos [OSCURATO:PERSONA], riconosciuti i gravi indizi di colpevolezza dei reati di previsti dagli artt. 648 e493- ter cod . pen . applicava all’indagato, oggi ricorrente, la misura cautelare dell'obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria. 2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per Cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA] InostrozaOlmos che deduceva: 2.1.violazione di legge (artt. 274 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione in ordine al riconoscimento delle esigenze cautelari e, segnatamente , alla sussistenza del pericolo di reiterazione, che sarebbe stato ritenuto nonostante il decorso del tempo di applicazione della misura dalla consumazione del reato contestato (oltre due anni) e nonostante il ricorrente fosse gravato da un'unica condanna definitiva alla pena di due mesi di reclusione per una condotta criminosa risalente; 2.1.1.La doglianza è manifestamente infondata in quanto reitera le censure proposte con l’istanza di riesame senza confrontarsi con la accurata ed esaustiva motivazione offerta dal T ribunale in ordine alla sussistenza del pericolo di reiterazione. Il Tribunale, con motivazione esaustiva ed accurata, rilevava che le modalità della condotta,posta in essere in modo organizzato e non occasionale, il fatto che il ricorrente non svolgesse alcuna attività lavorativa, il fatto che lo stesso avesse dichiarato delle generalità false , e rano circostanze che consentivano di effettuare un giudizio prognostico negativo circa la possibilità che lo stesso consumasse ulteriori reati della stessa specie di quello per cui si procede; l'attualità dell’esigenza emergeva - implicitamente ma chiaramente - dalla rilevazione degli elementi sopra indicati e, soprattutto, dalla prossimità dei precedenti vantati ( pag . 4 dell'ordinanza impugnata ) . La motivazione contestata, priva di vizi logici ed aderente alle emergenze procedimentali, non si presta ad alcuna censura in questa sede. 2.2.Violazione di legge (art. 275, comma 2 - bis , cod. proc. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla valutazione della non concedibilità della sospensione condizionaledella pena: si deduceva che i due mesi di reclusione già inflitti a l ricorrentecon precedente condanna e la modesta gravità dell'azione in giudizio avrebbero dovuto indurre il Tribunale a co ncedere i l beneficio della sospensione condizionaledella pena. 2.2.1La doglianza è manifestamente infondata in quanto la rilevanza della prognosi in ordine ad una condanna che possa essere sospesa con condizionalmente, ai sensi dell’art. 275, comma 2-biscod. proc. pen., è limitata ai casi in cui viene applicata una “misura coercitiva”,mentre al ricorrente è stata applicata la misura, non coercitiva, dell'obbligo quotidiano di presentazione alla polizia giudiziaria. A ciò si aggiunge che dal casellario em e rge una condanna a pena non sospesa ostativa alla concessione del beneficio ( art. 164 comma 2 , n. 1) , cod. pen.). 3. All’inammissibilità delricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna delricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P.Q.M Dichiara inammissibileil ricors o e condanna i l ricorrent e al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen. Così deciso, il giorno 28 ottobre 2025. [OSCURATO:PERSONA]
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