CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 14 gennaio 2022
Cassazione n. 08178/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso 9692-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 15, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo F rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 1/A, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - con troricorrenti Ric. 2017 n. 9692 sez. S2 - ud. 14/01/2022 ( (-- avverso la sentenza n. 276/2017 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 18/01/2017; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; udito il Procuratore Generale nella persona del dott. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per il rigetto del ricorso; uditi gli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] impugnava la sentenza del Tribunale di Roma nella parte in cui aveva rigettato la domanda di risarcimento danni cagionati all'intercapedine dell'immobile di sua proprietà dal deposito di materiale di risulta dei convenuti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in prossimità del confine delle rispettive proprietà. 2. La Corte d'Appello di Roma dichiarava inammissibile l'appello. In particolare, il giudice del gravame evidenziava l'inammissibilità del primo motivo con il quale l'appellante assumeva un travisamento delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio per aver dato come certa la distanza del materiale di risulta dal muro di confine che invece era stata oggetto di una valutazione approssimativa basata solo su foto prodotte dai convenuti. Tale motivo non teneva conto della motivazione del Tribunale secondo cui l'infiltrazione dipendeva dalla cattiva esecuzione dell'intercapedine, priva di un sottostante vespaio e realizzata per la maggior parte della sua estensione sotto il terreno di proprietà dei convenuti. L'atto d'appello non considerava in alcun modo il difetto di costruzione dell'intercapedine ben riassunto nella motivazione della sentenza ed ampiamente esposto dalla consulenza tecnica d'ufficio senza alcuna incertezza sulle sue conseguenze rispetto alle infiltrazioni riscontrate. Anche il richiamo alle foto di parte convenuta rientrava in Ric. 2017 n. 9692 sez. S2 - ud. 14/01/2022 una valutazione complessiva di tutti gli elementi a disposizione del consulente tecnico d'ufficio. Ugualmente inammissibile era la seconda censura riguardante l'omessa pronuncia del Tribunale sull'istanza di riunione del giudizio. La violazione dell'articolo 112 c.p.c. poteva riguardare solo le pronunce di merito e non quelle di carattere ordinatorio, quale la riunione di cause, trattandosi di un provvedimento rimesso alla discrezionalità del giudice, rispetto al quale non era possibile formulare censure in appello. Peraltro, non era in alcun modo rilevante la sentenza del Tribunale di Roma che aveva rigettato la domanda proposta dal Felici di acquisto per accessione ex articolo 938 c.c. del terreno sovrastante l'intercapedine. Nel presente giudizio, invece, il Tribunale aveva accolto la domanda riconvenzionale proposta dai convenuti volta ad accertare la proprietà della striscia di terreno sovrastante la detta intercapedine. [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto la riforma di questa statuizione solo con le conclusioni dell'atto di appello senza alcuna argomentazione a sostegno e, dunque, la stessa era inammissibile anche sensi dell'articolo 342 c.p.c. 3. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base di tre motivi di ricorso. 4. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: violazione dell'articolo 132, comma 2, n. 4, c.p.c. difetto di motivazione della sentenza impugnata. Secondo il ricorrente la sentenza sarebbe priva di adeguata motivazione, idonea a chiarire e a fondare la portata della decisione assunta. In particolare, non sarebbe possibile comprendere se l'inammissibilità sia stata determinata da una violazione dell'articolo Ric. 2017 n. 9692 sez. S2 - ud. 14/01/2022 3 342 c.p.c. per non avere l'appellante adeguatamente specificato i motivi di gravame o se derivi dalla insussistenza dei rilievi mossi avverso le valutazioni del consulente tecnico e, dunque, dall'inammissibilità della richiesta di rinnovazione della CTU. La Corte d'Appello, pertanto, non sembrerebbe correlarsi ai motivi di appello proposti con l'indicazione delle ragioni di violazione dell'articolo 342 c.p.c. o della inidoneità a fondare la richiesta di rinnovazione della CTU. 2. Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: violazione dell'articolo 342 c.p.c. nella sua formulazione antecedente al d.l. n. 83 del 2012 convertito nella I. n. 143 del 2012. Secondo il ricorrente, l'atto d'appello rispettava tutti i requisiti di cui all'articolo 342 c.p.c.. In particolare, l'atto di appello conteneva la sommaria esposizione dei fatti di causa come descritti dalla sentenza resa all'esito del giudizio di primo grado (riportati integralmente nel motivo), la specifica individuazione dei motivi d'impugnazione che non si esaurivano nella denuncia di mero travisamento delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio ma che riguardavano anche l'incompletezza dei quesiti formulati dal Tribunale di Roma. Il ricorrente evidenzia di aver esposto adeguatamente la critica alla sentenza di primo grado in relazione alle motivazioni poste a sostegno della decisione censurata in particolare con riferimento all'elaborato peritale. 3. Il terzo motivo di ricorso è così rubricato: omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti. La Corte d'Appello non avrebbe considerato la carente formulazione dei quesiti da parte del giudice di primo grado, in particolare con riferimento ai contatori di energia elettrica sul muro di proprietà attorea, all'istallazione di un impianto di videosorveglianza orientata in direzione della proprietà dell'attore, e all'accertamento della proprietà dell'area antistante il cancello d'ingresso. Tali doglianze Ric. 2017 n. 9692 sez. S2 - ud. 14/01/2022 non sarebbero state neanche considerate anche a causa della carente formulazione dei quesiti da parte del giudice di primo grado. In ogni caso il CTU non avrebbe risposto in modo esauriente ai quesiti, lasciando aperte delle ipotesi e omettendo di valutare le altre problematiche denunciate dall'attore. 3.1 I tre motivi di ricorso, che stante la loro evidente connessione possono essere trattati congiuntamente, sono in parte inammissibili in parte infondati. Il ricorrente lamenta in primo luogo un vizio di carenza assoluta di motivazione ex art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. che non è dato riscontrare. Per motivazione apparente la giurisprudenza di questa Corte ricomprende, oltre alla motivazione in tutto o in parte mancante, anche le ipotesi in cui la stessa non contenga una effettiva esposizione delle ragioni alla base della decisione, nel senso che le argomentazioni sviluppate non consentono di ricostruire il percorso logico -giuridico alla base del decisum. Nella specie, invece, il percorso logico-giuridico della sentenza impugnata è chiarissimo, oltre che condivisibile. In particolare, la Corte d'Appello ha ritenuto inammissibile il primo motivo di appello perché non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza appellata. La censura, infatti, si fondava sul travisamento delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio che avevano dato per certa la distanza del materiale di risulta dal muro di confine mentre tale distanza era stata oggetto solo di una valutazione approssimativa basata sulle foto prodotte dai convenuti. La Corte d'Appello ha evidenziato che la consulenza tecnica aveva accertato che il fenomeno infiltrativo denunciato dal Felici era dovuto al difetto di costruzione dell'intercapedine, mentre il richiamo alle foto di parte convenuta rientrava in una valutazione complessiva di tutti gli elementi a disposizione del consulente tecnico d'ufficio. Ric. 2017 n. 9692 sez. S2 - ud. 14/01/2022 3.2 D secondo e il terzo motivo, aventi ad oggetto la ritenuta inammissibilità dell'appello in ordine alla non corretta formulazione dei quesiti e al diniego di rinnovo dell'accertamento peritale, sono inammissibili. In primo luogo, deve ribadirsi che: «In tema di consulenza tecnica d'ufficio, il giudice di merito non è tenuto, anche a fronte di una esplicita richiesta di parte, a disporre una nuova c.t.u., atteso che il rinnovo dell'indagine tecnica rientra tra i suoi poteri discrezionali, sicché non è neppure necessaria una espressa pronunzia sul punto» (ex plurimis Sez. 3, Sent. n. 22799 del 2017, Sez. 3, Sent. n. 17693 del 2013). Quanto all'erronea formulazione dei quesiti la censura è manifestamente inammissibile sia per difetto di specificità sia per irrilevanza. Il ricorrente, infatti, anche in questo caso non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata che, come si è detto, si è fondata sull'accertamento delle cause delle infiltrazioni lamentate dal ricorrente nel difetto di costruzione dell'intercapedine e„, non chiarisce quale sia stato l'errore del consulente che avrebbe portato ad una diversa decisione. Peraltro, con riferimento alle conclusioni del c.t.u., deve richiamarsi il principio secondo il quale: Ove il giudice di merito riconosca convincenti le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni del suo convincimento, poiché l'obbligo della motivazione è assolto già con l'indicazione delle fonti dell'apprezzamento espresso, dalle quali possa desumersi che le contrarie deduzioni delle parti siano state implicitamente rigettate (vedi Sez. 6-3, Ord. n. 1815 del 2015). Del pari inammissibile è il terzo motivo con il quale il ricorrente deduce il vizio di omesso esame rispetto alla deduzione quale motivo di appello dell'erronea formulazione dei quesiti da parte del giudice di primo grado. Ric. 2017 n. 9692 sez. S2 - ud. 14/01/2022 L'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., riformulato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla I. n. 134 del 2012, ha introdotto nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, nel cui ambito non è inquadrabile la consulenza tecnica d'ufficio - atto processuale che svolge funzione di ausilio del giudice nella valutazione dei fatti e degli elementi acquisiti (consulenza c.d. deducente) ovvero, in determinati casi (come in ambito di responsabilità sanitaria), fonte di prova per l'accertamento dei fatti (consulenza c.d. percípíente) - in quanto essa costituisce mero elemento istruttorio da cui è possibile trarre il "fatto storico", rilevato e/o accertato dal consulente. Tantomeno può dedursi come omesso esame di un fatto storico il non aver tenuto conto della critica alla formulazione dei quesiti posti dal giudice al consulente tecnico di ufficio. 4. Il ricorso è rigettato. 5. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. 6. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma dell'art. 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 3000 più 200; ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell'art. 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Ric. 2017 n. 9692 sez. S2 - ud. 14/01/2022 Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2^ Sezione civile in data 14