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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 3 marzo 1984

Cassazione n. 22060/2023

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SEMPLIFICATA SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 03/03/1984 avverso la sentenza del 23/06/2021 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letto il parere del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. letta la memoria di replica della difesa con la quale si chiede dichiararsi l'estinzione per prescrizione del reato di cui all'art. 648 cod.pen.. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 La Corte di Appello di Roma, con sentenza in data 23 giugno 2021, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Roma dell'1-4-2016, dichiarava non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al delitto di cui all'art. 171 ter L.633/1941 per prescrizione e rideterminava la pena allo stesso inflitta in ordine al residuo reato di cui all'art. 648 cod.pen. in mesi 4 di reclusione ed C 200,00 di multa. 1.2 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputato Avv.to Cassio, che, con unico motivo qui riassunto ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen., deduceva violazione e falsa applicazione della legge penale quanto alla ritenuta sussistenza del reato presupposto della ricettazione anche per difetto della prova dell'effettiva riproduzione dei contenuti esposti nelle copertine dei supporti caduti in sequestro. [OSCURATO:PERSONA] 2.1 II ricorso è manifestamente infondato oltre che in parte anche generico e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.

Ed invero va ricordato come in caso di doppia conforme la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, allorquando i giudici del gravame, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Rv. 257595).

Orbene, nel caso in esame, i giudici di merito con valutazione conforme hanno sottolineato come gli operanti avessero accertato che i supporti posti in vendita dal ricorrente contenevano opere fedelmente riprodotte e coperte da marchio SIAE (vedi pag. 1 sentenza di primo e secondo grado).

Ne consegue affermarsi che la illecita detenzione per la vendita di supporti duplicati in violazione delle norme di protezione del diritto d'autore integra la fattispecie per cui è reato sicchè la precedente attività di ricezione a sua volta determina la punibilità ex art. 648 cod.pen..

Difatti sussiste concorso tra il reato di ricettazione e quello di cui all'art. 171- ter della legge 22 aprile 1941, n. 633 e succ. mod. nel caso in cui l'agente, oltre ad acquistare videocassette e musicassette contraffatte, le detenga a fine di commercializzazione (Sez. 3, n. 16153 del 09/01/2019, Rv. 275400 - 01).

Quanto alla eccezione di prescrizione, che la difesa assume essere maturata anteriormente la pronuncia di appello contenuta nella memoria di replica, va osservato che la stessa appare inammissibile sia perché non contenuta nei motivi di ricorso originari sia in quanto risulta generica nel non tenere conto dei periodi di sospensione della prescrizione per emergenza COVID.

In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell'art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Sentenza a motivazione semplificata.

Roma, 19 aprile 2023 L CONSIGLIERE 1ST. it4 GANCELLARIN e c,,posrigr, o PENALE _5faztoble SECOV.DA, • -------- --.......

IL PRESIDENTE 1k.. ll.FUNZiONARio aiUDLZIARIO ,,...-:.7

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SEMPLIFICATA SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 03/03/1984 avverso la sentenza del 23/06/2021 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letto il parere del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. letta la memoria di replica della difesa con la quale si chiede dichiararsi l'estinzione per prescrizione del reato di cui all'art. 648 cod.pen.. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 La Corte di Appello di Roma, con sentenza in data 23 giugno 2021, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Roma dell'1-4-2016, dichiarava non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al delitto di cui all'art. 171 ter L.633/1941 per prescrizione e rideterminava la pena allo stesso inflitta in ordine al residuo reato di cui all'art. 648 cod.pen. in mesi 4 di reclusione ed C 200,00 di multa. 1.2 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputato Avv.to Cassio, che, con unico motivo qui riassunto ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen., deduceva violazione e falsa applicazione della legge penale quanto alla ritenuta sussistenza del reato presupposto della ricettazione anche per difetto della prova dell'effettiva riproduzione dei contenuti esposti nelle copertine dei supporti caduti in sequestro. [OSCURATO:PERSONA] 2.1 II ricorso è manifestamente infondato oltre che in parte anche generico e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. Ed invero va ricordato come in caso di doppia conforme la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, allorquando i giudici del gravame, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Rv. 257595). Orbene, nel caso in esame, i giudici di merito con valutazione conforme hanno sottolineato come gli operanti avessero accertato che i supporti posti in vendita dal ricorrente contenevano opere fedelmente riprodotte e coperte da marchio SIAE (vedi pag. 1 sentenza di primo e secondo grado). Ne consegue affermarsi che la illecita detenzione per la vendita di supporti duplicati in violazione delle norme di protezione del diritto d'autore integra la fattispecie per cui è reato sicchè la precedente attività di ricezione a sua volta determina la punibilità ex art. 648 cod.pen.. Difatti sussiste concorso tra il reato di ricettazione e quello di cui all'art. 171- ter della legge 22 aprile 1941, n. 633 e succ. mod. nel caso in cui l'agente, oltre ad acquistare videocassette e musicassette contraffatte, le detenga a fine di commercializzazione (Sez. 3, n. 16153 del 09/01/2019, Rv. 275400 - 01). Quanto alla eccezione di prescrizione, che la difesa assume essere maturata anteriormente la pronuncia di appello contenuta nella memoria di replica, va osservato che la stessa appare inammissibile sia perché non contenuta nei motivi di ricorso originari sia in quanto risulta generica nel non tenere conto dei periodi di sospensione della prescrizione per emergenza COVID. In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell'art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Sentenza a motivazione semplificata. Roma, 19 aprile 2023 L CONSIGLIERE 1ST. it4 GANCELLARIN e c,,posrigr, o PENALE _5faztoble SECOV.DA, • -------- --....... IL PRESIDENTE 1k.. ll.FUNZiONARio aiUDLZIARIO ,,...-:.7
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