CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 04070/2023
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5122/14 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici in Roma via dei Portoghesi n. 12 è domiciliata; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, in forza di procura speciale a margine del ricorso, dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con elezione di domicilio presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma via Flaminia n. 135; - controricorrente - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia n. 161/45/2013 depositata il 2.12.2013; e su ricorso avverso il diniego di definizione agevolata della lite pendente proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, in forza di procura speciale a margine del ricorso, dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con elezione di domicilio presso lo studio di quest’ultimo in Roma via degli Scialoja n. 18; - ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici in Roma via dei Portoghesi n. 12 è domiciliata; -controricorrente - Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28.10.2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. Letta la relazione del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’accoglimento del ricorso dell’Agenzia e il rigetto del ricorso contro il diniego di definizione agevolata proposto dalla [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: La sentenza n. 251/2/12 della CTP di Pavia ha rigettato il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] contro la cartella di pagamento emessa a seguito di definizione dell’impugnazione di un avviso di accertamento per IRPEF relativa al 1999, per mancata riassunzione del giudizio dopo il rinvio disposto dalla Corte di Cassazione, pur escludendo la debenza delle sanzioni. Contro questa sentenza ha proposto appello l’Agenzia, affermando che, a seguito della estinzione del giudizio di impugnazione, l’avviso di accertamento era divenuto definitivo con conseguente debenza delle sanzioni; la contribuente, a sua volta, ha proposto appello incidentale per la dichiarazione di nullità o inefficacia dell’iscrizione a ruolo. La CTR Lombardia, con la sopra indicata sentenza, ha accolto l’appello incidentale e ha annullato la cartella. La CTR ha afferma t o che, poich é il contenzioso sull’accertamento era stato definito con sentenza che aveva dichiarato l’estinzione del processo, ai sensi dell’art. 2945 comma 2 c.c., doveva escludersi l’effetto permanente dell’interruzione della prescrizione; quindi, ha rilevato che l’unico atto interruttivo era costituito dalla domanda giudiziale iniziale, avvenuta oltre dieci prima, dichiarando così che il debito erariale era prescritto. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. Ha resistito con controricorso la [OSCURATO:PERSONA]. Nelle more, la contribuente ha presentato domanda di definizione della lite pendente ai sensi dell’art. 6 d.l. n. 119 del 2018 depositando copia della domanda e ricevuta di avvenuto pagamento in unica rata degli importi dovuti. L’Agenzia delle Entrate ha emesso atto di diniego della definizione agevolata, notificato il 29.7.2020, impugnato dalla [OSCURATO:PERSONA] con ricorso notificato il 23.10.2020. Ha resistito l’Agenzia con controricorso. La contribuente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]: 1. E’ pregiudiziale l ’esame dell’impugnazione del diniego di definizione agevolata. 1.1. L’Agenzia delle Entrate ha motivato il diniego sulla base della considerazione che la lite pendente concerne solo la riscossione di un tributo ed accessori, relativi ad una pretesa ormai definitivamenteaccertata. La ricorrente lamenta violazione o falsa applicazione di legge (art.360, comma 1, n. 3), c.p.c.), segnatamente dell'art. 6, comma 1, d.l. 23.10.2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla l. 17.12.2018, n. 136, invocando la natura di lite pendente per la presente controversia, ove si discute ancora della debenza del tributoe degli accessori, a cagione della eccepita prescrizione. 1.2.Il ricorso avverso quel diniego è fondato. L'art. 6, comma 1, d.l. 119/2018, limita ladefinizione agevolata della controversia agli atti impositivi, essendo dedicata all'estinzione agevolata dei crediti oggetto di atti di mera riscossione il precedenteart. 3 dello stesso d ecreto legge. [OSCURATO:PERSONA] questa Corte hanno precisato che la cartella di pagamento emessa ai sensi del d.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, costituisce un atto definibile ai sensi dell’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 perché l'atto non rappresenta la mera richiesta di pagamento di una somma definita con precedenti atti di accertamento, autonomamente impugnabili e non impugnati, ma riveste anche natura di atto impositivo, trattandosi del primo ed unico atto mediante il quale la pretesa fiscale è esercitata nei confronti del dichiarante, conseguendone la sua impugnabilità, ex art. 19 del Dpr n. 546 del 1992, anche per contestare il merito della pretesa impositiva (Cass. sez. un. n. 18298 del 2021). Sul solco di questa pronuncia, si è ammessa, più in generale, la definizione agevolata in caso di impugnazione della cartella di pagamento qualora la medesima sia impugnabile non solo per vizi propri, ma anche per motivi attinenti al merito della pretesa impositiva (Cass. n. 24460 del 2022). 1.3.Anche nel caso in esame il contenzioso verte ancora sulla sussistenza della pretesa tributaria di cui all’avviso di accertamento, discutendosi della prescrizione del credito erariale a seguito della estinzione del precedente giudizio per omessa riassunzione dopo l’ordinanza di rinvio della Corte di Cassazione. Si noti, in proposito, che l’Agenzia, con il suo ricorso, deduce proprio l’erronea dichiarazione della prescrizione, sull’assunto della inapplicabilità dell’art. 2495 comma 2 c.c. e della decorrenza del termine di prescrizione dalla data di estinzione del giudizio. La questione, involgendo fatti precedenti alla notifica della cartella di pagamento, non costituisce un vizio proprio di quest’ultima, sicché la relativa controversia deve ritenersi definibile ai sensi dell’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 (e ciò indipendentemente dalla fondatezza nel merito del rilievo). 2. Accolto i l ricorso avverso il diniego, si devono ritenere assorbitii motivi di ricorso proposti dall’Agenzia. 3.Poiché la contribuente ha versato l’intero importo dovuto di euro 13.921,64 (v. domanda di definizione e quietanza di pagamento), il giudizio deve essere dichiarato estinto. 4.Sussistono i presupposti per la compensazione delle spese. p.q.m.