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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 10489/2026

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LINI ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di Palermo dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] che il Giudice dell’Udienza preliminare del Tribunale di Palermo, quale giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza proposta nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] di applicazione della disciplina della continuazione fra i delitti di cui alla sentenza n. 1556 del 2021, n. 757 del 2021 (già uniti in continuazione e concernenti i reati di cui agli artt. 416-bis cod. pen, e art. 629, 416-.1. cod. pen.) e n. 627 del 2009 avente ad oggetto il delitto di cui agli artt. 110, 629, secondo comma, cod. pen. commesso in Palermo fino al 25 giugno 2008; che con il ricorso si denunciano la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all’art. 81 cod. pen., evidenziando che il Tribunale, pur rimarcando che si tratta di fattispecie omogenee realizzate con modalità esecutiva analoghe, avrebbe illogicamente enfatizzato il dato temporale omettendo di considerare le allegazioni difensive. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] che le doglianze sono manifestamente infondate in quanto il provvedimento impugnato ha adeguatamente motivato in ordine alla insussistenza del medesimo disegno criminoso rilevando, a fronte della omogenea natura dei reati, la notevole distanza temporale tra le fattispecie delittuose già unite in continuazione e commesse nel periodo 2017 – 2019 e quello di cui alla sentenza n. 627 commesso fino al 2008, perpetrato, peraltro con soggetti diversi (cfr. Sez.

U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 – 01; Sez. 1, n. 13971 del 30/3/2021, di Serio, n.m.; Sez. 1, n. 39222 del 26/02/2014, B, Rv. 260896 – 01); che, pertanto, il ricorso è inammissibile in quanto le doglianze risultano tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601); che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così è decis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
LINI ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di Palermo dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] che il Giudice dell’Udienza preliminare del Tribunale di Palermo, quale giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza proposta nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] di applicazione della disciplina della continuazione fra i delitti di cui alla sentenza n. 1556 del 2021, n. 757 del 2021 (già uniti in continuazione e concernenti i reati di cui agli artt. 416-bis cod. pen, e art. 629, 416-.1. cod. pen.) e n. 627 del 2009 avente ad oggetto il delitto di cui agli artt. 110, 629, secondo comma, cod. pen. commesso in Palermo fino al 25 giugno 2008; che con il ricorso si denunciano la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all’art. 81 cod. pen., evidenziando che il Tribunale, pur rimarcando che si tratta di fattispecie omogenee realizzate con modalità esecutiva analoghe, avrebbe illogicamente enfatizzato il dato temporale omettendo di considerare le allegazioni difensive. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] che le doglianze sono manifestamente infondate in quanto il provvedimento impugnato ha adeguatamente motivato in ordine alla insussistenza del medesimo disegno criminoso rilevando, a fronte della omogenea natura dei reati, la notevole distanza temporale tra le fattispecie delittuose già unite in continuazione e commesse nel periodo 2017 – 2019 e quello di cui alla sentenza n. 627 commesso fino al 2008, perpetrato, peraltro con soggetti diversi (cfr. Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 – 01; Sez. 1, n. 13971 del 30/3/2021, di Serio, n.m.; Sez. 1, n. 39222 del 26/02/2014, B, Rv. 260896 – 01); che, pertanto, il ricorso è inammissibile in quanto le doglianze risultano tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601); che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è decis