CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 47460/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/03/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il primo motivo con cui si censura la responsabilità del ricorrente a titolo di concorso di persone con il fratello in merito alla detenzione di sostanza stupefacente è riproduttivo di identiche censure adeguatamente confutate dalla Corte di appello ?, che ha valorizzato plurimi dementi al fine di addivenire alla corretta e logica conclusione secondo cui entrambi/detenessero ai fini di spaccio detta sostanza, essendosi rivelato determinante, oltre .t4 rsexte.: agli elementi isolatamente criticati dalla difesa, il rinvenimento indosso/di appunti manoscritti che riproducevano una rudimentale contabilità e di cellulari attivi di esclusiva pertinenza del ricorrente; rilevato che il secondo motivo con cui si censura la mancata riqualificazione in ordine al delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 è riproduttivo di identica censura adeguatamente smentita dalla Corte di appello che ha apprezzato, oltre al significativo dato ponderale e qualitativo, la modalità della condotta connotata da una certa organizzazione (sedici cellulari e contabilità); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso