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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 aprile 2025

Cassazione n. 20497/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/09/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Milano che ha confermato la condanna dell'imputato per i reati di cui agli artt. 624, 625, comma primo, nn. 2 e 7, e 650 cod. pen.; rilevato che, con il primo motivo, il ricorso deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla affermazione di responsabilità dell'imputato; ritenuto che esso sia aspecifico ai sensi dell'art. 581 cod. proc. pen., avendo la giurisprudenza di legittimità affermato che i motivi di ricorso sono inammissibili quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA]. 268823 - 01); ritenuto, altresì, che, le relative ragioni di censura siano manifestamente infondate, posto che, quanto al riconoscimento dell'imputato operato sulla base delle immagini dell'impianto di videosorveglianza, l'individuazione fotografica effettuata dalla polizia giudiziaria costituisce una prova atipica la cui affidabilità non deriva dal riconoscimento in sé, ma dalla credibilità della deposizione di chi, avendo esaminato la fotografia, si dica certo della sua identificazione (cfr. Sez. 6,49758 del 27/11/2012, Aleksov, Rv. 253910 - 01) e che, nel caso di specie, la valutazione circa l'attendibilità delle dichiarazioni rese sia ampiamente motivata dal Giudice di merito (si veda, in particolare, la pag. 5 della sentenza impugnata); rilevato che, con il secondo motivo, il ricorso contesta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulle aggravanti, nonché la mancata esclusione della recidiva; ritenuto che anch'esso sia inammissibile, non essendo consentito in sede di legittimità ed essendo manifestamente infondato, posto che ai sensi dell'art. 69, comma quarto, cod. pen., nel giudizio di comparazione delle circostanze, in caso di applicazione della recidiva reiterata di cui all'art. 99, comma quarto, cod. pen., opera il divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti e che, in ogni caso, sia stata data corretta applicazione dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull'arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne (si veda, in particolare, pag. 7 della sentenza impugnata); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 23 aprile 2025 Il consigliere este

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/09/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Milano che ha confermato la condanna dell'imputato per i reati di cui agli artt. 624, 625, comma primo, nn. 2 e 7, e 650 cod. pen.; rilevato che, con il primo motivo, il ricorso deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla affermazione di responsabilità dell'imputato; ritenuto che esso sia aspecifico ai sensi dell'art. 581 cod. proc. pen., avendo la giurisprudenza di legittimità affermato che i motivi di ricorso sono inammissibili quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA]. 268823 - 01); ritenuto, altresì, che, le relative ragioni di censura siano manifestamente infondate, posto che, quanto al riconoscimento dell'imputato operato sulla base delle immagini dell'impianto di videosorveglianza, l'individuazione fotografica effettuata dalla polizia giudiziaria costituisce una prova atipica la cui affidabilità non deriva dal riconoscimento in sé, ma dalla credibilità della deposizione di chi, avendo esaminato la fotografia, si dica certo della sua identificazione (cfr. Sez. 6,49758 del 27/11/2012, Aleksov, Rv. 253910 - 01) e che, nel caso di specie, la valutazione circa l'attendibilità delle dichiarazioni rese sia ampiamente motivata dal Giudice di merito (si veda, in particolare, la pag. 5 della sentenza impugnata); rilevato che, con il secondo motivo, il ricorso contesta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulle aggravanti, nonché la mancata esclusione della recidiva; ritenuto che anch'esso sia inammissibile, non essendo consentito in sede di legittimità ed essendo manifestamente infondato, posto che ai sensi dell'art. 69, comma quarto, cod. pen., nel giudizio di comparazione delle circostanze, in caso di applicazione della recidiva reiterata di cui all'art. 99, comma quarto, cod. pen., opera il divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti e che, in ogni caso, sia stata data corretta applicazione dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull'arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne (si veda, in particolare, pag. 7 della sentenza impugnata); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 aprile 2025 Il consigliere este
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