Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 2 marzo 2022

Cassazione n. 44598/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/12/2020 della CORTE ASSISE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e di chiarare l'inammissibilità del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; uditi il difensori* avvocato [OSCURATO:PERSONA], anche in qualità di sostituto processuale dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento di entrambi i ricorsi; avvocato [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'accoglimento del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di assise di appello di Napoli, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato quella emessa in primo grado a seguito di giudizio abbreviato, con la quale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati condannati ciascuno alla pena di anni venti di reclusione, in quanto ritenuti responsabili dei reati, commessi in concorso fra loro, di omicidio volontario e di porto illegale di arma comune da sparo, nonché il solo [OSCURATO:PERSONA] anche del reato di detenzione illegale di arma comune da sparo; reati tutti aggravati ai sensi dell'art. 7 della legge n. 203 del 1991 (ora art. 416-bis.1, cod. pen.) e unificati sotto il vincolo della continuazione.

2. Secondo la ricostruzione dei fatti contestati con le imputazioni e ritenuta provata dai giudici di merito, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], agendo in concorso, il 17 settembre 2012 commisero a Napoli l'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], eseguendo così una decisione maturata nel clan camorristico [OSCURATO:PERSONA] di cui facevano parte.

Gli imputati, dopo avere affiancato l'auto a bordo della quale si trovava Ursillo, esplosero contro di lui diversi colpi di pistola, provocando lesioni che ne cagionarono la morte.

Il delitto era riconducibile a una faida che vedeva il clan [OSCURATO:PERSONA] contrapporsi ad altro clan del quale faceva invece parte la vittima.

La prova della responsabilità degli imputati è stata desunta dalle dichiarazioni accusatorie rese dai collaboratori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dichiarazioni apprezzate dai giudici di merito intrinsecamente attendibili e, seppur de relato, idonee a riscontarsi reciprocamente, in modo da possedere tali convergenti chiamate i requisiti richiesti dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. 3.

Avverso la sentenza della Corte di assise di appello di Napoli propongono come segue ricorso per cassazione gli imputati a mezzo dei rispettivi difensori, in ragione dei motivi che di seguito si espongono nei limiti strettamente necessari per la motivazione (art. 173, comm1, disp. att. cod. proc. pen.).

4. Il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], sottoscritto dal difensore di entrambi, avvocato [OSCURATO:PERSONA], è affidato a tre motivi.

4.1. Il primo motivo lamenta vizi della motivazione per non essere stata correttamente considerata la mancanza di autonomia delle dichiarazioni accusatorie dei collaboratori e la loro divergenza, con riguardo all'individuazione del veicolo che sarebbe stato utilizzato ed al ruolo che sarebbe stato assunto da [OSCURATO:PERSONA] in occasione della commissione dell'omicidio di [OSCURATO:PERSONA].Al riguardo, rileva che la sentenza ha fornito solo incongrue risposte, poiché ha privilegiato le informazioni rassegnate da [OSCURATO:PERSONA] in quanto acquisite direttamente da [OSCURATO:PERSONA], senza però considerare che questi costituiva anche la fonte di riferimento di [OSCURATO:PERSONA] relativamente alle accuse da lui mosse.

4.2. Il secondo motivo denuncia gli stessi vizi rappresentati con il primo motivo, sulla base di rilievi che censurano la logicità delle risposte in sentenza sul tema della diffusione, attraverso l'articolo di un quotidiano, dei contenuti delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], prima che [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] rendessero le proprie davanti agli inquirenti.

La difesa espone che i Giudici di merito hanno omesso di considerare che [OSCURATO:PERSONA], in occasione del verbale illustrativo della collaborazione e di sette successivi interrogatori, non aveva riferito alcunché sull'omicidio di cui trattasi, mentre ne aveva parlato appena dopo la suddetta pubblicazione, rappresentando una ricostruzione sovrapponibile a quella riportata nell'articolo.

Osserva, inoltre, quanto alle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], che la sentenza impugnata ha svolto sul tema in questione osservazioni del tutto illogiche, laddove hanno escluso che costui potesse avere letto l'articolo prima di collaborare.

Il motivo espone nel prosieguo altre critiche che ribadiscono l'assenza dell'autonomia genetica delle fonti e della convergenza delle dichiarazioni accusatorie, rilevando altresì che è stato omesso di considerare che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], durante i centottanta giorni dall'inizio della collaborazione, così come documentato dagli atti, si trovavano entrambi ristretti nella stessa cella.

4.3. Il terzo motivo lamenta la mancata assunzione della prova decisiva già richiesta nel corso del giudizio di primo grado, consistente nell'espletamento di accertamenti peritali volti a verificare se le invalidità degli imputati, come documentatPdalle cartelle cliniche prodotte, potessero loro consentire di porre in esecuzione il genere di condotte descritte nei capi di imputazione.

5. Con memoria in data 2 marzo 2022 nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ribadisce e sviluppa le censure mosse con il terzo motivo del ricorso da lui sottoscritto, allegando documentazione a supporto.

6. Il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], sottoscritto dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], muove doglianze illustrate a mezzo di tre motivi.

6.1. Con il primo motivo lamenta violazione degli artt. 125 e 546 cod. proc. pen., nonché vizi della motivazione, deducendo che la sentenza impugnata, mancando di confrontarsi con la natura delle dichiarazioni, con l'assenza di riscontri e con i numerosi rilievi difensivi al riguardo, si è limitata a ribadire quanto già esposto nella sentenza di primo grado, così omettendo del tutto di assolvere agli obblighi motivazionali ai quali è tenuto ad attenersi il giudice di appello.

6.2. Il secondo motivo denuncia vizi della motivazione, censurando ancora l'assenza di adeguate risposte in ordine ai rilievi mossi in sede di appello, con particolare riguardo ai profili dell'autonomia, della genuinità e della concordanza delle dichiarazioni de relato rese dai collaboratori e valorizzate ai fini di prova.

In proposito, il motivo, oltre a rappresentare criticamente (come avvenuto nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA]) la diffusione delle notizie sull'omicidio e la diversità delle indicazioni acquisite in ordine al veicolo adoperato dai suoi autori, rileva che i fratelli Leonardi hanno reso dichiarazioni divergenti avuto riguardo alla causale del delitto, alla individuazione della vittima e allo svolgimento della fase esecutiva.

Deduce, inoltre, che è stata rassegnata una "scarna motivazione" a proposito della rilevanza della documentazione medica allegata agli atti di impugnazione.

6.3. Il terzo motivo denuncia violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., lamentando l'inosservanza dei criteri fissati dalla giurisprudenza di legittimità per ritenere soddisfatti i requisiti richiesti in presenza di accuse di più collaboratori.

7. Sono stati depositati dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] motivi nuovi, con allegata documentazione.

Essi lamentano la violazione degli artt. 192, comma 3, e 533 cod. proc. pen., nonché vizi della motivazione.

Il difensore rileva che le dichiarazioni dei collaboratori valorizzate ai fini dell'affermazione della responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], oltre ad essere solo "de relato" e "quasi mai di prima mano", si ponevano in insanabile contrasto fra loro, con riguardo sia alla ricostruzione dell'omicidio, sia all'indicazione dei suoi protagonisti.

I Giudici di merito si sono limitati a registrare tale dato e, senza alcun vaglio critico, hanno scelto la versione dei fatti ritenuta più aderente alle imputazioni.

Non hanno così considerato che [OSCURATO:PERSONA] aveva riferito di avere appreso dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] la notizia della sua partecipazione ai fatti, ma iin relazione ad altra vicenda esaminata nel giudizio di primo grado relativa all'omicidio Tripicchio, lo stesso collaboratore aveva reso dichiarazione in ordine a notizie riferitegli su quest'ultimo omicidio che si erano palesate non coerenti e costanti, in modo da risultare nell'interezza privo di certezza quanto dal predetto narrato de relato.

L'unica chiamata in reità che i Giudici di merito hanno ritenuto degna di considerazione, quella di Accursio, non poteva ritenersi riscontrata dalle dichiarazioni di Leonardi in ragione di quanto sopra, né da quanto riferito dagli altri collaboratori, una volta che anche queste ultime non erano stata vagliate criticamente, nonostante le specifiche censure del pari mosse in ordine alle stesse.

Infatti, i rilievi relativi all'intervento delle dichiarazioni di Accurso, Ambra e Riccio, dopo la pubblicazione su un quotidiano di ampi stralci delle dichiarazioni rese sull'omicidio, oggetto delle contestazioni, da Guarino e Pacciarelli, sono stati inadeguatamente esaminati, facendo semplicemente riferimento all'epoca dell'avvio delle collaborazioni di Ambra e Riccio e alla genericità delle dichiarazioni del secondo, mentre per quanto riguarda Accursio sono intervenute risposte che si scontrano con il fatto notorio della lettura da parte dei detenuti, per fatti di criminalità, del quotidiano suddetto e con l'avverarsi dell'indicazione nel verbale illustrativo della collaborazione di tutti i fatti di cui il dichiarante era a conoscenza.

Le dichiarazioni di Accurs4) sono state ritenute, sulla base di ipotesi, più attendibili relativamente alla ricostruzione del ruolo attribuito a [OSCURATO:PERSONA] nei fatti.

La convergenza dell'indicazione dei due ricorrenti, in assenza di altri elementi e a fronte delle discordanze delle dichiarazioni, non poteva esaurire la verifica.

La Corte distrettuale, per altro verso, con riguardo al tema dell'incompatibilità delle condizioni fisiche di [OSCURATO:PERSONA] rispetto alla partecipazione all'azione di fuoco, ha svolto considerazioni che erroneamente non hanno tenuto conto degli aspetti relativi alla programmazione di detta partecipazione a fronte delle gravi invalidità, hanno chiamato in causa non appropriatamente funzioni direttive nel sodalizio, hanno ridimensionato le limitazioni funzionali di cui soffriva il ricorrente, sulla base della parziale letture delle certificazioni cliniche non definitive, omettendo di svolgere i decisivi accertamenti peritali che avrebbero consentito di accertare i postumi che la sopravvenuta documentazione (allegata) si presta ad attestare.

Quanto ai rilievi in ordine alla mancanza di autonomia delle fonti, sono state opposte confutazioni che hanno riconosciuto la permanenza di Ambra e Riccio nella stessa cella, per quattro giorni dopo l'avvio della collaborazione di Riccio, cioè una circostanza che si prestava ad attestare i contatti fra i due, mentre lo stesso Riccio forniva le informazioni costituenti il verbale illustrativo della collaborazione, restando per tali ragioni geneticamente e per intero inficiata la validità della prova. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi sono entrambi infondati, per le ragioni che saranno illustrate.

2. Le doglianze mosse dai ricorrenti vengono di seguito trattate congiuntamente, essendo per una consistente parte sovrapponili, riguardando tutte la sola affermazione della responsabilità e riferendosi sempre alla valenza probatoria delle dichiarazioni dei collaboratori e alla loro ricostruzione della partecipazione ai delitti dei ricorrenti, quali esecutori materiali dei fatti.3.

Quanto ai rilievi che si ripetono in entrambi i ricorsi e nei motivi nuovi, in ordine ai profili della credibilità delle fonti, della genuinità dei rispettivi contributi e degli indicatori dell'attendibilità intrinseca delle chiamate in reità, va anzitutto osservato che il percorso critico dei difensori non si misura mai con la descrizione delle caratteristiche delle collaborazioni, delle conoscenze sui fatti rilevanti in questa sede e delle precedenti verifiche in altre sedi giudiziarie cui si agganciano le positive valutazioni dei giudici di merito su tutti gli aspetti di cui sopra, alla stregua di quanto ribadito nella sentenza impugnata ancor prima di esaminare nel dettaglio le singole censure (pagg. 17-38) e, in seguito, esaminando alcune di esse riguardanti certi contributi e certe informazioni sui fatti contestati (pagg. 47-49).

Su questi temi si rinvengono, dunque, critiche tutte generiche e solo assertive.

4. Allo stesso modo i rilievi mossi in questa sede, che negano la diversità delle fonti di riferimento dei collaboratori, risultano privi di un adeguato confronto con le smentite in proposito nella sentenza impugnata (pag. 45), che specificano, per ciascun collaboratore, la persona o le persone da cui sono state apprese le notizie sui fatti e sulla responsabilità di uno o dell'altro ricorrente, indicando, di volta in volta, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Grazioso, Bastone e Abbinante.

Le critiche, sotto tale profilo, si appuntano solo su alcune delle succitate fonti di riferimento, trascurando le altre e limitandosi a citare la circostanza in sé irrilevante dell'assenza di conferme dalle audizioni di alcune delle suddette fonti.

In più passaggi degli atti difensivi di cui sopra, inoltre, si ripetono assertive affermazioni che giungono persino a negare la considerazione di più chiamate in reità, attribuendo rilevanza, in contrasto con quanto rappresentato dai giudici di merito, unicamente alle dichiarazioni accusatorie che di volta in volta menzionano.

In tale contesto si inseriscono generiche affermazioni circa l'inaffidabilità della circolazione delle informazioni sulla partecipazione dei ricorrenti ai fatti che non considerano quanto rappresentato nella sentenza in ordine alla provenienza di tali notizie anche da entrambi i ricorrenti, nonché da [OSCURATO:PERSONA] individuato come parimenti coinvolto nell'esecuzione nell'omicidio, avendo espletato il compito di ricevere, immediatamente dopo, l'arma del delitto dai suoi autori materiali.

Informazione, quelle di cui sopra, plausibilmente acquisite, come pure descritto dai giudici di merito e parimenti ignorato dalle doglianze mosse in questa sede, nel contesto detie relazionali afferentt alla partecipazione al medesimo clan.

Né, per il resto, gli assertivi rilievi in ordine al contenuto descrittivo delle dichiarazioni considerano i riscontri oggettivi sui fatti desunti anche da altre fonti, secondo quanto rappresentato nelle motivazioni di primo e di secondo grado.

Sicché, doglianze del genere sopradescritto non possono smentire la correttezza dei ragionamenti di merito in tema di "convergenza del molteplice".5.

Le altre doglianze mosse con i ricorsi e i motivi nuovi, oltre a risultare inficiate alla base dalle deficienze, appena illustrare, ad introdurre altre generiche negazioni in ordine alla correttezza degli apprezzamenti di merito e così ad opporsi a iter motivazionali che si presentano assolutamente appropriati e completi, si soffermano nuovamente su certi temi specificamente dedotti in sede di appello.

6. I difensori, ribadendo l'esistenza di divergenze dichiarative, svolgono così critiche che, ove assumono un'apprezzabile specificità e risultano ritualmente dedotte già nell'appropriata sede di merito, appaiono anch'esse adeguatamente confutate dalle puntuali motivazioni della sentenza di appello (pagg. 41 -44).

A fronte delle risposte intervenute, i rilievi in questa sede espongono altri apprezzamenti che si riducono a mere sovrapposizioni valutative, nel contestare le ragioni che hanno portato i giudici di merito a individuare, a seguito del ragionato confronto fra le dichiarazioni dei collaboratori, il mezzo utilizzato per commettere l'omicidio in un motore e non in un'auto, nonché il ruolo nell'agguato di [OSCURATO:PERSONA] quale conducente del mezzo e non semplicemente di "filatore".

La difesa, oltre a introdurre negazioni solo discorsive, invoca la valutazione in questa sede di certe affermazioni di [OSCURATO:PERSONA], isolate dal contesto narrativo in cui si inseriscono e che in sé neppure smentiscono il concorrente ruolo di "filatore" secondo quant'altro appreso dal collaboratore non da [OSCURATO:PERSONA] ma da altri.

Sicché, ogni rilievo agganciato a tali affermazioni appare persino inconferente.

Né, per altro verso, l'argomentare difensivo, rimanendo privo dell'adeguato confronto con l'intero apprezzamento delle caratteristiche e dei restanti contenuti dei molteplici contributi, seppur de relato, può prestarsi a rappresentare come le prospettate discrasie possano inficiare il giudizio complessivo di attendibilità e convergenza quanto all'individuazione della condotta partecipativa dei ricorrenti, sulla base di un più ampio e sempre convergente quadro dichiarativo complessivo.

7. Viene parimenti riproposta la questione della pubblicazione in un quotidiano dei contenuti delle dichiarazioni rese da Pacciarelli e da Guarino che dovrebbe compromettere l'attendibilità delle successive accuse degli altri collaboratori, in ragione della mera possibilità che questi ultimi avessero prima letto detto articolo.

La sentenza impugnata (pagg. 39 e 41) neppure su tale tema si è sottratta all'obbligo di fornire appropriate risposte, che danno conto, in modo articolato e con riferimento al contributo di ciascun collaboratore, considerando i tempi e i contenuti delle rispettive narrazioni, della non persuasività dell'assunto difensivo.Alle esaustive risposte intervenute, i difensori dei ricorrenti oppongono solo altre valutazioni fondate per lo più su mere asserzioni, come quelle relative alla notorietà della lettura di detto articolo da parte della generalità dei detenuti napoletani, alla mera uniformità di contenuti descrittivi concernenti gli stessi fatti, alla completezza delle rivelazioni di Umberto Accur4to in poco meno di due mesi dall'inizio della collaborazione, all'esistenza di certi suoi interrogatori, ad un'ipotetica significatività della fissazione in una certa data dì una audizione, alla non spontaneità delle risposte del predetto collaboratore quando per la prima volta gli vennero chieste notizie in ordine all'omicidio di cui trattasi, alla plausibilità della lettura e memorizzazione del contenuto di detto articolo da parte di [OSCURATO:PERSONA], il quale inizierà a collaborare solamente in epoca di gran lunga successiva.

8. Analogo percorso viene seguito dalle doglianze, ancora ribadite nei motivi nuovi, sul tema del periodo della comune detenzione trascorso da Ambra e Riccio.

Invero, a tal riguardo ciò che può cogliersi è semplicemente una serie di asserzioni che esprimono la non condivisione delle persuasive confutazioni intervenute nella sentenza impugnata (pag. 46), laddove essa evidenzia l'irrilevanza delle generiche conoscenze rassegnate da Riccio, il brevissimo periodo in cui lo stesso rimase in cella con Ambra dopo avere iniziato la collaborazione e la circostanza che Ambra, da parte sua, iniziò a collaborare solo diversi mesi dopo.

Tutte indicazioni che si prestano ragionevolmente ad escludere la fondatezza di ipotetici assunti concernenti la mera possibilità di interferenze manípolative.

9. Quanto ai rilievi relativi al mancato approfondimento attraverso ulteriori accertamenti peritali delle condizioni fisiche che avrebbero impedito a [OSCURATO:PERSONA] di eseguire l'omicidio col ruolo attribuitogli, va dato atto che la motivazione della sentenza (pagg. 49-51) ha fornito spiegazioni che smentiscono pure tale assunto.

Esse si fondano su un attento esame della documentazione prodotta che ha condotto, anzitutto, alla costatazione, sulla base di dati oggettivi, della scarsa rilevanza delle limitazioni funzionali dovute a postumi di lesioni riportate nel 2011.

Le considerazioni fondate su tale constatazione vengono rapportate all'impegno concretamente richiesto dalle modalità della partecipazione ai fatti.

Si aggiunge, inoltre, che quei postumi non avevano impedito a [OSCURATO:PERSONA] non solo di continuare a gestire le attività criminali operando come capo clan, ma anche di condurre, pochi giorni prima dell'omicidio di Ursillo, un pesante scooter alla guida del quale si trovava allorquando subiva un agguato del clan avverso.

Da ciò, dunque, la motivata esclusione della sussistenza dei requisiti richiesti per la rinnovazione dell'istruzione in grado di appello nel giudizio abbreviato, non risultando che le condizioni di Barrette potessero impedirgli di eseguire il delitto.I ricorsi, la memoria difensiva e i motivi nuovi, oltre ad allegare documentazione che, laddove nuova non può essere esaminata nel giudizio di legittimità per sostenere doglianze rivolte alla motivazione su temi di merito, rappresentano solo altre ricostruzioni valutative di certi risvolti che asseriscono, scomponendo impropriamente il quadro in cui vanno letti e dunque il ragionevole apprezzamento della convergenza degli elementi a smentita dell'assunto difensivo.

10. I motivi nuovi, in aggiunta a quanto sopra, svolgono rilievi che, oltre a palesarsi come inediti rispetto a quanto dedotto coi motivi di appello, introducono solo altre nuove valutazioni che, previa esposizione di alcune dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] sull'omicidio Tripicchio, ne configurano l'inattendibilità sotto il profilo della costanza e intrinseca coerenza, in modo da giungere alla formulazione di una generica negazione dell'intera credibilità della fonte che ancora una volta non si misura con tutti i contrari apprezzamenti svolti per il resto dai giudici di merito.

11. Da quanto sopra discende che nessuno dei vizi della motivazione denunciati può essere ravvisato e che neppure è possibile riscontrare le violazioni di legge citate per il resto nei ricorsi, con riguardo alla valenza attribuita alle convergenti chiamate in reità de relato, risultando l'intero percorso della valutazione probatoria di tali chiamate conforme ai parametri fissati dalla giurisprudenza di legittimità (Sez.

U., n. 20804 del 29/11/2012, dep. 2013, Aquilina, Rv. 255143-01). 12

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/12/2020 della CORTE ASSISE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e di chiarare l'inammissibilità del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; uditi il difensori* avvocato [OSCURATO:PERSONA], anche in qualità di sostituto processuale dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento di entrambi i ricorsi; avvocato [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'accoglimento del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di assise di appello di Napoli, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato quella emessa in primo grado a seguito di giudizio abbreviato, con la quale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati condannati ciascuno alla pena di anni venti di reclusione, in quanto ritenuti responsabili dei reati, commessi in concorso fra loro, di omicidio volontario e di porto illegale di arma comune da sparo, nonché il solo [OSCURATO:PERSONA] anche del reato di detenzione illegale di arma comune da sparo; reati tutti aggravati ai sensi dell'art. 7 della legge n. 203 del 1991 (ora art. 416-bis.1, cod. pen.) e unificati sotto il vincolo della continuazione. 2. Secondo la ricostruzione dei fatti contestati con le imputazioni e ritenuta provata dai giudici di merito, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], agendo in concorso, il 17 settembre 2012 commisero a Napoli l'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], eseguendo così una decisione maturata nel clan camorristico [OSCURATO:PERSONA] di cui facevano parte. Gli imputati, dopo avere affiancato l'auto a bordo della quale si trovava Ursillo, esplosero contro di lui diversi colpi di pistola, provocando lesioni che ne cagionarono la morte. Il delitto era riconducibile a una faida che vedeva il clan [OSCURATO:PERSONA] contrapporsi ad altro clan del quale faceva invece parte la vittima. La prova della responsabilità degli imputati è stata desunta dalle dichiarazioni accusatorie rese dai collaboratori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dichiarazioni apprezzate dai giudici di merito intrinsecamente attendibili e, seppur de relato, idonee a riscontarsi reciprocamente, in modo da possedere tali convergenti chiamate i requisiti richiesti dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. 3. Avverso la sentenza della Corte di assise di appello di Napoli propongono come segue ricorso per cassazione gli imputati a mezzo dei rispettivi difensori, in ragione dei motivi che di seguito si espongono nei limiti strettamente necessari per la motivazione (art. 173, comm1, disp. att. cod. proc. pen.). 4. Il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], sottoscritto dal difensore di entrambi, avvocato [OSCURATO:PERSONA], è affidato a tre motivi. 4.1. Il primo motivo lamenta vizi della motivazione per non essere stata correttamente considerata la mancanza di autonomia delle dichiarazioni accusatorie dei collaboratori e la loro divergenza, con riguardo all'individuazione del veicolo che sarebbe stato utilizzato ed al ruolo che sarebbe stato assunto da [OSCURATO:PERSONA] in occasione della commissione dell'omicidio di [OSCURATO:PERSONA].Al riguardo, rileva che la sentenza ha fornito solo incongrue risposte, poiché ha privilegiato le informazioni rassegnate da [OSCURATO:PERSONA] in quanto acquisite direttamente da [OSCURATO:PERSONA], senza però considerare che questi costituiva anche la fonte di riferimento di [OSCURATO:PERSONA] relativamente alle accuse da lui mosse. 4.2. Il secondo motivo denuncia gli stessi vizi rappresentati con il primo motivo, sulla base di rilievi che censurano la logicità delle risposte in sentenza sul tema della diffusione, attraverso l'articolo di un quotidiano, dei contenuti delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], prima che [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] rendessero le proprie davanti agli inquirenti. La difesa espone che i Giudici di merito hanno omesso di considerare che [OSCURATO:PERSONA], in occasione del verbale illustrativo della collaborazione e di sette successivi interrogatori, non aveva riferito alcunché sull'omicidio di cui trattasi, mentre ne aveva parlato appena dopo la suddetta pubblicazione, rappresentando una ricostruzione sovrapponibile a quella riportata nell'articolo. Osserva, inoltre, quanto alle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], che la sentenza impugnata ha svolto sul tema in questione osservazioni del tutto illogiche, laddove hanno escluso che costui potesse avere letto l'articolo prima di collaborare. Il motivo espone nel prosieguo altre critiche che ribadiscono l'assenza dell'autonomia genetica delle fonti e della convergenza delle dichiarazioni accusatorie, rilevando altresì che è stato omesso di considerare che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], durante i centottanta giorni dall'inizio della collaborazione, così come documentato dagli atti, si trovavano entrambi ristretti nella stessa cella. 4.3. Il terzo motivo lamenta la mancata assunzione della prova decisiva già richiesta nel corso del giudizio di primo grado, consistente nell'espletamento di accertamenti peritali volti a verificare se le invalidità degli imputati, come documentatPdalle cartelle cliniche prodotte, potessero loro consentire di porre in esecuzione il genere di condotte descritte nei capi di imputazione. 5. Con memoria in data 2 marzo 2022 nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ribadisce e sviluppa le censure mosse con il terzo motivo del ricorso da lui sottoscritto, allegando documentazione a supporto. 6. Il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], sottoscritto dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], muove doglianze illustrate a mezzo di tre motivi. 6.1. Con il primo motivo lamenta violazione degli artt. 125 e 546 cod. proc. pen., nonché vizi della motivazione, deducendo che la sentenza impugnata, mancando di confrontarsi con la natura delle dichiarazioni, con l'assenza di riscontri e con i numerosi rilievi difensivi al riguardo, si è limitata a ribadire quanto già esposto nella sentenza di primo grado, così omettendo del tutto di assolvere agli obblighi motivazionali ai quali è tenuto ad attenersi il giudice di appello. 6.2. Il secondo motivo denuncia vizi della motivazione, censurando ancora l'assenza di adeguate risposte in ordine ai rilievi mossi in sede di appello, con particolare riguardo ai profili dell'autonomia, della genuinità e della concordanza delle dichiarazioni de relato rese dai collaboratori e valorizzate ai fini di prova. In proposito, il motivo, oltre a rappresentare criticamente (come avvenuto nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA]) la diffusione delle notizie sull'omicidio e la diversità delle indicazioni acquisite in ordine al veicolo adoperato dai suoi autori, rileva che i fratelli Leonardi hanno reso dichiarazioni divergenti avuto riguardo alla causale del delitto, alla individuazione della vittima e allo svolgimento della fase esecutiva. Deduce, inoltre, che è stata rassegnata una "scarna motivazione" a proposito della rilevanza della documentazione medica allegata agli atti di impugnazione. 6.3. Il terzo motivo denuncia violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., lamentando l'inosservanza dei criteri fissati dalla giurisprudenza di legittimità per ritenere soddisfatti i requisiti richiesti in presenza di accuse di più collaboratori. 7. Sono stati depositati dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] motivi nuovi, con allegata documentazione. Essi lamentano la violazione degli artt. 192, comma 3, e 533 cod. proc. pen., nonché vizi della motivazione. Il difensore rileva che le dichiarazioni dei collaboratori valorizzate ai fini dell'affermazione della responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], oltre ad essere solo "de relato" e "quasi mai di prima mano", si ponevano in insanabile contrasto fra loro, con riguardo sia alla ricostruzione dell'omicidio, sia all'indicazione dei suoi protagonisti. I Giudici di merito si sono limitati a registrare tale dato e, senza alcun vaglio critico, hanno scelto la versione dei fatti ritenuta più aderente alle imputazioni. Non hanno così considerato che [OSCURATO:PERSONA] aveva riferito di avere appreso dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] la notizia della sua partecipazione ai fatti, ma iin relazione ad altra vicenda esaminata nel giudizio di primo grado relativa all'omicidio Tripicchio, lo stesso collaboratore aveva reso dichiarazione in ordine a notizie riferitegli su quest'ultimo omicidio che si erano palesate non coerenti e costanti, in modo da risultare nell'interezza privo di certezza quanto dal predetto narrato de relato. L'unica chiamata in reità che i Giudici di merito hanno ritenuto degna di considerazione, quella di Accursio, non poteva ritenersi riscontrata dalle dichiarazioni di Leonardi in ragione di quanto sopra, né da quanto riferito dagli altri collaboratori, una volta che anche queste ultime non erano stata vagliate criticamente, nonostante le specifiche censure del pari mosse in ordine alle stesse. Infatti, i rilievi relativi all'intervento delle dichiarazioni di Accurso, Ambra e Riccio, dopo la pubblicazione su un quotidiano di ampi stralci delle dichiarazioni rese sull'omicidio, oggetto delle contestazioni, da Guarino e Pacciarelli, sono stati inadeguatamente esaminati, facendo semplicemente riferimento all'epoca dell'avvio delle collaborazioni di Ambra e Riccio e alla genericità delle dichiarazioni del secondo, mentre per quanto riguarda Accursio sono intervenute risposte che si scontrano con il fatto notorio della lettura da parte dei detenuti, per fatti di criminalità, del quotidiano suddetto e con l'avverarsi dell'indicazione nel verbale illustrativo della collaborazione di tutti i fatti di cui il dichiarante era a conoscenza. Le dichiarazioni di Accurs4) sono state ritenute, sulla base di ipotesi, più attendibili relativamente alla ricostruzione del ruolo attribuito a [OSCURATO:PERSONA] nei fatti. La convergenza dell'indicazione dei due ricorrenti, in assenza di altri elementi e a fronte delle discordanze delle dichiarazioni, non poteva esaurire la verifica. La Corte distrettuale, per altro verso, con riguardo al tema dell'incompatibilità delle condizioni fisiche di [OSCURATO:PERSONA] rispetto alla partecipazione all'azione di fuoco, ha svolto considerazioni che erroneamente non hanno tenuto conto degli aspetti relativi alla programmazione di detta partecipazione a fronte delle gravi invalidità, hanno chiamato in causa non appropriatamente funzioni direttive nel sodalizio, hanno ridimensionato le limitazioni funzionali di cui soffriva il ricorrente, sulla base della parziale letture delle certificazioni cliniche non definitive, omettendo di svolgere i decisivi accertamenti peritali che avrebbero consentito di accertare i postumi che la sopravvenuta documentazione (allegata) si presta ad attestare. Quanto ai rilievi in ordine alla mancanza di autonomia delle fonti, sono state opposte confutazioni che hanno riconosciuto la permanenza di Ambra e Riccio nella stessa cella, per quattro giorni dopo l'avvio della collaborazione di Riccio, cioè una circostanza che si prestava ad attestare i contatti fra i due, mentre lo stesso Riccio forniva le informazioni costituenti il verbale illustrativo della collaborazione, restando per tali ragioni geneticamente e per intero inficiata la validità della prova. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono entrambi infondati, per le ragioni che saranno illustrate. 2. Le doglianze mosse dai ricorrenti vengono di seguito trattate congiuntamente, essendo per una consistente parte sovrapponili, riguardando tutte la sola affermazione della responsabilità e riferendosi sempre alla valenza probatoria delle dichiarazioni dei collaboratori e alla loro ricostruzione della partecipazione ai delitti dei ricorrenti, quali esecutori materiali dei fatti.3. Quanto ai rilievi che si ripetono in entrambi i ricorsi e nei motivi nuovi, in ordine ai profili della credibilità delle fonti, della genuinità dei rispettivi contributi e degli indicatori dell'attendibilità intrinseca delle chiamate in reità, va anzitutto osservato che il percorso critico dei difensori non si misura mai con la descrizione delle caratteristiche delle collaborazioni, delle conoscenze sui fatti rilevanti in questa sede e delle precedenti verifiche in altre sedi giudiziarie cui si agganciano le positive valutazioni dei giudici di merito su tutti gli aspetti di cui sopra, alla stregua di quanto ribadito nella sentenza impugnata ancor prima di esaminare nel dettaglio le singole censure (pagg. 17-38) e, in seguito, esaminando alcune di esse riguardanti certi contributi e certe informazioni sui fatti contestati (pagg. 47-49). Su questi temi si rinvengono, dunque, critiche tutte generiche e solo assertive. 4. Allo stesso modo i rilievi mossi in questa sede, che negano la diversità delle fonti di riferimento dei collaboratori, risultano privi di un adeguato confronto con le smentite in proposito nella sentenza impugnata (pag. 45), che specificano, per ciascun collaboratore, la persona o le persone da cui sono state apprese le notizie sui fatti e sulla responsabilità di uno o dell'altro ricorrente, indicando, di volta in volta, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Grazioso, Bastone e Abbinante. Le critiche, sotto tale profilo, si appuntano solo su alcune delle succitate fonti di riferimento, trascurando le altre e limitandosi a citare la circostanza in sé irrilevante dell'assenza di conferme dalle audizioni di alcune delle suddette fonti. In più passaggi degli atti difensivi di cui sopra, inoltre, si ripetono assertive affermazioni che giungono persino a negare la considerazione di più chiamate in reità, attribuendo rilevanza, in contrasto con quanto rappresentato dai giudici di merito, unicamente alle dichiarazioni accusatorie che di volta in volta menzionano. In tale contesto si inseriscono generiche affermazioni circa l'inaffidabilità della circolazione delle informazioni sulla partecipazione dei ricorrenti ai fatti che non considerano quanto rappresentato nella sentenza in ordine alla provenienza di tali notizie anche da entrambi i ricorrenti, nonché da [OSCURATO:PERSONA] individuato come parimenti coinvolto nell'esecuzione nell'omicidio, avendo espletato il compito di ricevere, immediatamente dopo, l'arma del delitto dai suoi autori materiali. Informazione, quelle di cui sopra, plausibilmente acquisite, come pure descritto dai giudici di merito e parimenti ignorato dalle doglianze mosse in questa sede, nel contesto detie relazionali afferentt alla partecipazione al medesimo clan. Né, per il resto, gli assertivi rilievi in ordine al contenuto descrittivo delle dichiarazioni considerano i riscontri oggettivi sui fatti desunti anche da altre fonti, secondo quanto rappresentato nelle motivazioni di primo e di secondo grado. Sicché, doglianze del genere sopradescritto non possono smentire la correttezza dei ragionamenti di merito in tema di "convergenza del molteplice".5. Le altre doglianze mosse con i ricorsi e i motivi nuovi, oltre a risultare inficiate alla base dalle deficienze, appena illustrare, ad introdurre altre generiche negazioni in ordine alla correttezza degli apprezzamenti di merito e così ad opporsi a iter motivazionali che si presentano assolutamente appropriati e completi, si soffermano nuovamente su certi temi specificamente dedotti in sede di appello. 6. I difensori, ribadendo l'esistenza di divergenze dichiarative, svolgono così critiche che, ove assumono un'apprezzabile specificità e risultano ritualmente dedotte già nell'appropriata sede di merito, appaiono anch'esse adeguatamente confutate dalle puntuali motivazioni della sentenza di appello (pagg. 41 -44). A fronte delle risposte intervenute, i rilievi in questa sede espongono altri apprezzamenti che si riducono a mere sovrapposizioni valutative, nel contestare le ragioni che hanno portato i giudici di merito a individuare, a seguito del ragionato confronto fra le dichiarazioni dei collaboratori, il mezzo utilizzato per commettere l'omicidio in un motore e non in un'auto, nonché il ruolo nell'agguato di [OSCURATO:PERSONA] quale conducente del mezzo e non semplicemente di "filatore". La difesa, oltre a introdurre negazioni solo discorsive, invoca la valutazione in questa sede di certe affermazioni di [OSCURATO:PERSONA], isolate dal contesto narrativo in cui si inseriscono e che in sé neppure smentiscono il concorrente ruolo di "filatore" secondo quant'altro appreso dal collaboratore non da [OSCURATO:PERSONA] ma da altri. Sicché, ogni rilievo agganciato a tali affermazioni appare persino inconferente. Né, per altro verso, l'argomentare difensivo, rimanendo privo dell'adeguato confronto con l'intero apprezzamento delle caratteristiche e dei restanti contenuti dei molteplici contributi, seppur de relato, può prestarsi a rappresentare come le prospettate discrasie possano inficiare il giudizio complessivo di attendibilità e convergenza quanto all'individuazione della condotta partecipativa dei ricorrenti, sulla base di un più ampio e sempre convergente quadro dichiarativo complessivo. 7. Viene parimenti riproposta la questione della pubblicazione in un quotidiano dei contenuti delle dichiarazioni rese da Pacciarelli e da Guarino che dovrebbe compromettere l'attendibilità delle successive accuse degli altri collaboratori, in ragione della mera possibilità che questi ultimi avessero prima letto detto articolo. La sentenza impugnata (pagg. 39 e 41) neppure su tale tema si è sottratta all'obbligo di fornire appropriate risposte, che danno conto, in modo articolato e con riferimento al contributo di ciascun collaboratore, considerando i tempi e i contenuti delle rispettive narrazioni, della non persuasività dell'assunto difensivo.Alle esaustive risposte intervenute, i difensori dei ricorrenti oppongono solo altre valutazioni fondate per lo più su mere asserzioni, come quelle relative alla notorietà della lettura di detto articolo da parte della generalità dei detenuti napoletani, alla mera uniformità di contenuti descrittivi concernenti gli stessi fatti, alla completezza delle rivelazioni di Umberto Accur4to in poco meno di due mesi dall'inizio della collaborazione, all'esistenza di certi suoi interrogatori, ad un'ipotetica significatività della fissazione in una certa data dì una audizione, alla non spontaneità delle risposte del predetto collaboratore quando per la prima volta gli vennero chieste notizie in ordine all'omicidio di cui trattasi, alla plausibilità della lettura e memorizzazione del contenuto di detto articolo da parte di [OSCURATO:PERSONA], il quale inizierà a collaborare solamente in epoca di gran lunga successiva. 8. Analogo percorso viene seguito dalle doglianze, ancora ribadite nei motivi nuovi, sul tema del periodo della comune detenzione trascorso da Ambra e Riccio. Invero, a tal riguardo ciò che può cogliersi è semplicemente una serie di asserzioni che esprimono la non condivisione delle persuasive confutazioni intervenute nella sentenza impugnata (pag. 46), laddove essa evidenzia l'irrilevanza delle generiche conoscenze rassegnate da Riccio, il brevissimo periodo in cui lo stesso rimase in cella con Ambra dopo avere iniziato la collaborazione e la circostanza che Ambra, da parte sua, iniziò a collaborare solo diversi mesi dopo. Tutte indicazioni che si prestano ragionevolmente ad escludere la fondatezza di ipotetici assunti concernenti la mera possibilità di interferenze manípolative. 9. Quanto ai rilievi relativi al mancato approfondimento attraverso ulteriori accertamenti peritali delle condizioni fisiche che avrebbero impedito a [OSCURATO:PERSONA] di eseguire l'omicidio col ruolo attribuitogli, va dato atto che la motivazione della sentenza (pagg. 49-51) ha fornito spiegazioni che smentiscono pure tale assunto. Esse si fondano su un attento esame della documentazione prodotta che ha condotto, anzitutto, alla costatazione, sulla base di dati oggettivi, della scarsa rilevanza delle limitazioni funzionali dovute a postumi di lesioni riportate nel 2011. Le considerazioni fondate su tale constatazione vengono rapportate all'impegno concretamente richiesto dalle modalità della partecipazione ai fatti. Si aggiunge, inoltre, che quei postumi non avevano impedito a [OSCURATO:PERSONA] non solo di continuare a gestire le attività criminali operando come capo clan, ma anche di condurre, pochi giorni prima dell'omicidio di Ursillo, un pesante scooter alla guida del quale si trovava allorquando subiva un agguato del clan avverso. Da ciò, dunque, la motivata esclusione della sussistenza dei requisiti richiesti per la rinnovazione dell'istruzione in grado di appello nel giudizio abbreviato, non risultando che le condizioni di Barrette potessero impedirgli di eseguire il delitto.I ricorsi, la memoria difensiva e i motivi nuovi, oltre ad allegare documentazione che, laddove nuova non può essere esaminata nel giudizio di legittimità per sostenere doglianze rivolte alla motivazione su temi di merito, rappresentano solo altre ricostruzioni valutative di certi risvolti che asseriscono, scomponendo impropriamente il quadro in cui vanno letti e dunque il ragionevole apprezzamento della convergenza degli elementi a smentita dell'assunto difensivo. 10. I motivi nuovi, in aggiunta a quanto sopra, svolgono rilievi che, oltre a palesarsi come inediti rispetto a quanto dedotto coi motivi di appello, introducono solo altre nuove valutazioni che, previa esposizione di alcune dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] sull'omicidio Tripicchio, ne configurano l'inattendibilità sotto il profilo della costanza e intrinseca coerenza, in modo da giungere alla formulazione di una generica negazione dell'intera credibilità della fonte che ancora una volta non si misura con tutti i contrari apprezzamenti svolti per il resto dai giudici di merito. 11. Da quanto sopra discende che nessuno dei vizi della motivazione denunciati può essere ravvisato e che neppure è possibile riscontrare le violazioni di legge citate per il resto nei ricorsi, con riguardo alla valenza attribuita alle convergenti chiamate in reità de relato, risultando l'intero percorso della valutazione probatoria di tali chiamate conforme ai parametri fissati dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. U., n. 20804 del 29/11/2012, dep. 2013, Aquilina, Rv. 255143-01). 12
Sentenza Cassazione n. 44598/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris