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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/1993

ECLI:EU:C:1993:104
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

61992CJ0035_IT

[OSCURATO:PERSONA] della sentenza Decisione relativa alle spese [OSCURATO:PERSONA] procedimento C-35/92 P, [OSCURATO:PERSONA] europeo, rappresentato dal signor J. Campinos, giureconsulto, assistito dal signor D. Petersheim, membro del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il suo segretariato generale, Kirchberg, ricorrente, avente ad oggetto il ricorso diretto all' annullamento della sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado (Quarta Sezione) delle Comunità europee l' 11 dicembre 1991, nella causa T-169/89, [OSCURATO:PERSONA] contro [OSCURATO:PERSONA] europeo, nonché al rigetto del ricorso presentato in primo grado dal signor [OSCURATO:PERSONA], procedimento in cui l' altra parte è: [OSCURATO:PERSONA], dipendente del [OSCURATO:PERSONA] europeo, rappresentato dall' avv.

G. Vandersanden, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell' avv.

A. Schmitt, 62, avenue Guillame, che ha concluso per il rigetto del ricorso nonché per la condanna del [OSCURATO:PERSONA] europeo a risarcire il danno morale assertivamente subito dal signor [OSCURATO:PERSONA], LA CORTE (Seconda Sezione), composta dai signori J.L.

Murray, presidente di sezione, G.F.

Mancini e F.A.

Schockweiler, giudici, avvocato generale: W. [OSCURATO:PERSONA] cancelliere: J.-G.

Giraud visti il ricorso del [OSCURATO:PERSONA] europeo, la comparsa di risposta del signor [OSCURATO:PERSONA], la replica del [OSCURATO:PERSONA] europeo e la controreplica del signor [OSCURATO:PERSONA], vista la relazione del giudice relatore, sentiti l' avvocato generale e le parti, conformemente all' art. 120 del regolamento di procedura, sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 13 gennaio 1993, ha pronunciato la seguente Sentenza Motivazione della sentenza 1 Con atto introduttivo presentato nella cancelleria della Corte il 12 febbraio 1992, il [OSCURATO:PERSONA] europeo (in prosieguo: il "[OSCURATO:PERSONA]") ha impugnato, ai sensi dell' art. 49 dello Statuto (CEE) e delle disposizioni corrispondenti degli Statuti (CECA e CEEA) della Corte, la sentenza 11 dicembre 1991 (causa T-169/89, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

II-1403), in quanto essa ha annullato la decisione del presidente del [OSCURATO:PERSONA] 3 luglio 1989 con cui si promuoveva la signora X al posto di consigliere linguistico presso la divisione della traduzione danese che fa parte della direzione generale VII (Traduzione e servizi generali, in prosieguo la "[OSCURATO:PERSONA]") del [OSCURATO:PERSONA]. 2 Dalla sentenza impugnata risulta che i fatti all' origine della causa sono i seguenti.

In data 9 gennaio 1989, il [OSCURATO:PERSONA] pubblicava un avviso di posto vacante n. 5809, concernente un posto di consigliere linguistico di grado LA3 presso la divisione danese della traduzione.

Tra le qualifiche e conoscenze richieste in tale avviso di posto vacante figurava la "conoscenza delle tecniche di informatizzazione applicate ai lavori di gestione".

Il signor [OSCURATO:PERSONA], la signora X e il signor Y, tutti dipendenti della divisione danese della traduzione, presentavano le loro candidature con riferimento alla pubblicazione del suddetto avviso di posto vacante.

Con nota 2 febbraio 1989, indirizzata al direttore generale della [OSCURATO:PERSONA], il direttore della traduzione e della terminologia proponeva la nomina del signor [OSCURATO:PERSONA] al posto di consigliere linguistico.

Egli si basava, tra l' altro, sulle competenze e l' esperienza di quest' ultimo nel settore dell' informatica.

Con nota 10 marzo 1989, il direttore generale della [OSCURATO:PERSONA] proponeva al direttore dell' amministrazione, del personale e delle finanze la promozione della signora X al posto di cui trattasi, "benché la candidata sia momentaneamente obbligata a lavorare ad orario ridotto per motivi di famiglia".

Questa proposta ha costituito oggetto di diverse proteste, tra l' altro del direttore della traduzione e della terminologia nonché del capo della divisione danese della traduzione, per il motivo, in particolare, che la signora X non aveva conoscenza delle tecniche di informatizzazione applicate ai lavori di gestione.

Il direttore generale della [OSCURATO:PERSONA] manteneva tuttavia la sua proposta iniziale nella nota da lui indirizzata il 7 giugno 1989 al segretario generale del [OSCURATO:PERSONA].

Il 3 luglio 1989, il presidente del [OSCURATO:PERSONA], nella sua qualità di autorità che ha il potere di nomina (in prosieguo: l' "APN") promuoveva la signora X al posto di consigliere linguistico di grado LA3 presso la divisione danese della traduzione, con effetto dal 1 giugno 1989.

Il 12 luglio 1989, il signor [OSCURATO:PERSONA] ha presentato un reclamo contro la decisione con cui veniva nominata la signora

X. Con lettera 29 novembre 1989, il Presidente del [OSCURATO:PERSONA] informava il signor [OSCURATO:PERSONA] del rigetto del suo reclamo.

Successivamente alla sua nomina, la signora X chiedeva ed otteneva, il 4 dicembre 1989, l' autorizzazione a lavorare a tempo parziale fino al 30 settembre 1990. 3 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 27 dicembre 1989, il signor [OSCURATO:PERSONA] ha presentato un ricorso inteso all' annullamento della decisione con la quale la signora X era stata promossa al posto di consigliere linguistico presso la divisione danese della traduzione. 4 Con la sentenza impugnata, il Tribunale ha annullato la decisione controversa del presidente del [OSCURATO:PERSONA] in quanto nella fattispecie l' APN aveva ingiustamente ritenuto che la signora X soddisfacesse una delle qualifiche richieste in base all' avviso di posto vacante, cioè la "conoscenza delle tecniche d' informatizzazione applicate ai lavori di gestione" e che inoltre la valutazione dell' APN era viziata da un errore manifesto, sia per quanto riguarda la verifica del fatto che la signora X soddisfacesse le condizioni indicate nell' avviso di posto vacante sia per il raffronto dei meriti rispettivi dei candidati. 5 A sostegno del suo ricorso, il [OSCURATO:PERSONA] deduce due mezzi basati sulla violazione, da parte del Tribunale, dei principi derivanti dalla giurisprudenza della Corte, secondo cui il potere discrezionale dell' APN in materia di promozione può essere rimesso in discussione dal giudice comunitario solo in caso di errore manifesto e, d' altra parte, le irregolarità di procedura commesse nel corso del raffronto dei meriti dei candidati possono portare all' annullamento della decisione di promozione solo se hanno avuto un' incidenza decisiva su quest' ultima e non sono state rettificate in fase successiva della procedura. 6 Il signor [OSCURATO:PERSONA] conclude per il rigetto del ricorso e per la condanna del [OSCURATO:PERSONA] ad un franco simbolico a titolo di risarcimento del danno morale subito a causa dell' impugnazione. 7 Con ordinanza 3 aprile 1992 il presidente della Corte ha respinto una domanda di provvedimenti urgenti, presentata dal [OSCURATO:PERSONA], intesa ad ottenere la sospensione dell' esecuzione della sentenza impugnata ed ha riservato le spese. 8 Per una più dettagliata esposizione dei mezzi ed argomenti delle parti, si rinvia alla relazione del giudice relatore.

Questi elementi del fascicolo saranno ripresi qui di seguito solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte.

Sulle conclusioni intese all' annullamento della sentenza impugnata Sul primo mezzo 9 Il primo mezzo dedotto dal [OSCURATO:PERSONA] si basa su due argomenti, che occorre esaminare uno dopo l' altro. 10 Il primo argomento dedotto dal [OSCURATO:PERSONA] riguarda i punti 67, 68 e 71-75 della motivazione della sentenza impugnata, nei quali il Tribunale ha esaminato la questione se la signora X soddisfacesse una delle condizioni richieste nell' avviso di posto vacante, nella fattispecie quella relativa alla "conoscenza delle tecniche di informatizzazione applicate ai lavori di gestione". 11 A tal riguardo il Tribunale rileva nella sua sentenza che l' avviso di posto vacante costituisce l' ambito della legittimità che l' APN impone a se stessa.

Esso ritiene che di conseguenza rientri nella sua competenza verificare se esista una corrispondenza obiettiva tra i requisiti che figurano in tale avviso e le qualifiche del candidato preso in considerazione.

Su tale punto il Tribunale constata innanzitutto che nella fattispecie il requisito di una conoscenza delle tecniche di informatizzazione applicate ai lavori di gestione corrispondeva ad una necessità, sottolineata dall' amministrazione stessa, di utilizzare le nuove tecnologie al fine di risolvere i problemi della direzione della traduzione del [OSCURATO:PERSONA].

Esso constata poi, sulla base di una perizia alla quale aveva fatto procedere, che la signora X non aveva le conoscenze informatiche richieste nell' avviso di posto vacante, così come esse dovevano obiettivamente essere interpretate.

Esso conclude che ritenendo che la signora X soddisfacesse queste condizioni l' APN ha oltrepassato i limiti che essa stessa si era imposta nell' avviso di posto vacante.

Tenuto conto della formulazione delle condizioni richieste a titolo dell' avviso di posto vacante, l' APN avrebbe potuto solo escludere la candidatura della signora

X. 12 A proposito di questa parte della sentenza del Tribunale, il [OSCURATO:PERSONA] sostiene che in materia di promozione il controllo giurisdizionale deve limitarsi, in conformità alla giurisprudenza, all' esame della questione se l' APN non abbia commesso alcun errore manifesto di valutazione.

Ora, nella fattispecie, l' asserito errore commesso dall' APN, all' atto della valutazione delle conoscenze in materia di informatica della signora X, non potrebbe essere qualificato manifesto, in quanto il Tribunale ha dovuto far ricorso ad un perito per verificare se le attitudini della candidata di cui trattasi corrispondessero alle qualifiche richieste in base all' avviso di posto vacante.

Nell' esaminare se esistesse effettivamente una corrispondenza tra la formulazione dell' avviso di posto vacante e le conoscenze in materia di informatica della signora X, il Tribunale avrebbe violato la giurisprudenza sostituendo la sua propria valutazione a quella dell' APN. 13 Per statuire sulla fondatezza di tale argomento, occorre ricordare che costituisce giurisprudenza costante (v., ad esempio, sentenze 30 ottobre 1974, causa 188/73, Grassi/Consiglio, [OSCURATO:PERSONA]. pag. 1099, punto 38 della motivazione, e 7 febbraio 1990, causa C-343/87, Culin/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

I-225, punto 19 della motivazione) il fatto che, benché l' autorità che ha il potere di nomina disponga di una grande libertà di valutazione nel raffronto dei meriti e delle qualifiche dei candidati, libertà di cui essa può valersi con specifico riferimento al posto da assegnare, il suo potere deve comunque essere esercitato entro i limiti che essa stessa si è imposta nell' avviso di posto vacante. 14 Infatti, l' avviso di posto vacante ha per fine di informare gli interessati, nel modo più esatto possibile, circa la natura dei requisiti necessari per l' assegnazione del posto considerato, al fine di metterli in grado di valutare l' opportunità di presentare la propria candidatura (v. sentenza Grassi/Consiglio, sopra menzionata, punto 40 della motivazione). 15 Pertanto, l' esercizio del potere discrezionale di cui dispone l' APN in materia di nomina o di promozione presuppone un esame scrupoloso del fascicolo di candidatura ed un' osservanza coscienziosa dei requisiti enunciati nell' avviso di posto vacante, di modo che quest' ultima è tenuta ad escludere ogni candidato che non soddisfa questi requisiti (v. sentenza Grassi/Consiglio, sopra menzionata).

Del resto, nella sentenza 21 novembre 1991 (causa C-269/90, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

I-5469, punto 14 della motivazione) la Corte ha rilevato in generale che il potere discrezionale conferito ad un' autorità comunitaria aveva come contropartita l' obbligo, per tale autorità, di esaminare con cura ed imparzialità tutti gli elementi pertinenti del caso di specie. 16 Stando così le cose, il Tribunale ha giustamente dichiarato nella sentenza impugnata che l' avviso di posto vacante costituisce l' assetto legale che l' APN impone a se medesima e che deve pertanto rispettare scrupolosamente. 17 Al fine di controllare se l' APN non avesse superato i limiti di tale assetto legale, spettava, nella fattispecie, al Tribunale constatare innanzitutto quali fossero, eventualmente, le condizioni richieste in base all' avviso di posto vacante e di verificare quindi se il candidato scelto dall' APN per occupare il posto vacante soddisfacesse effettivamente queste condizioni. 18 Nel caso in cui l' avviso di posto vacante contenesse condizioni a tal punto tecniche che il giudice non possedeva le conoscenze necessarie per determinarne il contenuto e la portata, il Tribunale aveva la facoltà di nominare un perito incaricato di accertare, in maniera obiettiva, l' esatto significato di questi requisiti. 19 Infatti, la nomina di un perito rientra nei poteri del Tribunale di procedere, in conformità ai suoi compiti, ad un esame approfondito dei fatti che sono alla base delle controversie di cui è adito.

In mancanza di una tale possibilità, l' APN potrebbe sfuggire ad ogni controllo giurisdizionale ogni volta che il suo potere giurisdizionale viene esercitato in un settore tecnico nel quale il giudice non possiede le conoscenze appropriate per valutare se quest' ultima abbia o meno superato i limiti dell' assetto legale costituito dall' avviso di posto vacante. 20 Dalle considerazioni che precedono risulta che il Tribunale non ha violato il diritto comunitario facendo ricorso nella fattispecie al parere di un perito per determinare la portata della condizione, richiesta in base all' avviso di posto vacante, relativa alla conoscenza delle tecniche di informatizzazione applicate ai lavori di gestione e dichiarando, alla luce di tale requisito così come doveva obiettivamente essere interpretato, che nella fattispecie l' APN aveva chiaramente superato i limiti del suo potere discrezionale promuovendo la signora X le cui conoscenze non soddisfacevano le condizioni enunciate nell' avviso di posto vacante. 21 Stando così le cose, il primo argomento dedotto dal [OSCURATO:PERSONA] nell' ambito del suo primo mezzo dev' essere respinto. 22 Il secondo argomento dedotto dal [OSCURATO:PERSONA] nell' ambito di questo mezzo si riferisce al punto 76 della motivazione della sentenza impugnata. 23 In tale punto, il Tribunale rileva che in ogni caso il [OSCURATO:PERSONA] non ha fornito la prova che l' APN abbia effettivamente effettuato una valutazione in ordine all' adeguatezza delle cognizioni della signora X ai requisiti imposti dall' avviso di posto vacante con l' obiettività e l' esattezza necessarie.

A tal riguardo, il Tribunale constata che l' APN non disponeva di elementi sufficienti per procedere ad una tale valutazione, che le valutazioni effettuate dalle autorità inferiori, intervenute nel corso della procedura di promozione, si basavano su un errore e che il servizio giuridico del [OSCURATO:PERSONA] si era basato su questo stesso errore, nell' ambito del procedimento che ha preceduto la decisione di rigetto del reclamo presentato dal signor [OSCURATO:PERSONA]. 24 A tal riguardo il [OSCURATO:PERSONA] addebita al Tribunale di essersi basato, al punto 76 della motivazione della sua sentenza, su un errore materiale commesso dal direttore generale della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui i requisiti in materia informatica sarebbero stati nella fattispecie identici a quelli che figuravano precedentemente nei bandi di concorso relativi a posti di consigliere linguistico presso le divisioni spagnola e portoghese della traduzione del [OSCURATO:PERSONA].

Tale errore non avrebbe potuto avere alcun effetto né sulla decisione di promozione, poiché sarebbe comparso in una nota redatta successivamente a tale decisione dal direttore generale della [OSCURATO:PERSONA], né sul rigetto del reclamo del signor [OSCURATO:PERSONA], poiché il parere del servizio giuridico del [OSCURATO:PERSONA] avrebbe rilevato l' errore di cui trattasi e si sarebbe basato su un documento precedente che non conteneva tale errore. 25 Anche supponendo che tale censura non miri a contestare la valutazione dei fatti della controversia operata dal Tribunale, la quale non può essere rimessa in discussione nell' ambito di un' impugnazione, ma possa essere intesa nel senso che riguarda un errore di diritto commesso dal Tribunale nella motivazione della sua sentenza, è sufficiente rilevare che dalla formulazione stessa del punto 76 della motivazione risulta che quest' ultimo è in sovrappiù nella motivazione del Tribunale in quanto, al punto 75 della motivazione di tale sentenza, il Tribunale ha concluso che l' APN aveva nella fattispecie promosso illegittimamente la signora X, per il fatto che tale candidata non soddisfaceva una delle condizioni poste nell' avviso di posto vacante. 26 Poiché risulta dai punti 13-20 della motivazione della presente sentenza che il Tribunale non ha violato il diritto comunitario pervenendo a tale conclusione, il secondo argomento del [OSCURATO:PERSONA] relativo ad un punto susseguente dello stesso motivo e mirante solo a corroborare una conclusione che si giustifica in diritto con la motivazione precedente non può essere preso in considerazione. 27 Stando così le cose, il primo mezzo dedotto dal [OSCURATO:PERSONA] deve essere respinto nel suo insieme.

Sul secondo mezzo 28 Il secondo mezzo del [OSCURATO:PERSONA] si riferisce ai punti 77-79 della sentenza impugnata. 29 In questa parte della sua sentenza, il Tribunale passa a controllare il modo in cui l' APN nella fattispecie ha proceduto all' esame comparativo dei meriti, dei candidati, previsto dall' art. 45 dello Statuto del personale delle Comunità europee.

A tal riguardo, il Tribunale constata che la sola valutazione comparativa che sia stata portata a conoscenza dell' APN, per illuminarla sulla decisione di nomina da prendere, era quella che figurava nella nota 10 marzo 1989 del direttore generale della [OSCURATO:PERSONA].

Ora, secondo il Tribunale, questa nota era incompleta e viziata da errori manifesti, in fatto ed in diritto.

Innanzitutto, essa non menzionava né le conoscenze né l' esperienza dei tre candidati nel settore dell' informatica.

Successivamente, essa conteneva un errore nel raffronto delle note di qualifica, in quanto la signora X e il signor [OSCURATO:PERSONA] contrariamente a quanto si afferma nella detta nota, si trovano in parità per quanto riguarda il numero di menzioni "eccellente" che avevano ottenuto.

Infine, essa faceva riferimento, a titolo di considerazione almeno equivalente agli altri criteri nell' ambito dell' esame comparativo dei meriti, ad una preoccupazione di assicurare la parità di opportunità tra uomini e donne.

Il Tribunale ne conclude che nella fattispecie l' APN non ha proceduto all' esame comparativo dei meriti dei candidati con l' obiettività e l' esattezza richieste. 30 A sostegno del suo mezzo il [OSCURATO:PERSONA] addebita al Tribunale di aver violato il diritto comunitario dichiarando, a proposito dell' esame comparativo dei meriti dei candidati, che la decisione di promozione controversa era viziata da diverse irregolarità di procedura, mentre il raffronto dei meriti sarebbe stato effettuato dall' amministrazione con cura ed obiettività e, in ogni caso, gli errori commessi sarebbero stati corretti nel corso della procedura di reclamo, al termine della quale l' APN avrebbe interamente confermato la sua decisione iniziale. 31 A tal riguardo, è sufficiente constatare che dal punto 20 della motivazione della presente sentenza risulta che giustamente il Tribunale ha dichiarato, nella fattispecie, che l' APN aveva chiaramente superato i limiti del suo potere discrezionale promuovendo la signora X, le cui conoscenze non soddisfacevano le condizioni indicate nell' avviso di posto vacante.

Questo motivo è di per sé solo sufficiente a giustificare in diritto l' annullamento della decisione di promozione della signora

X. Stando così le cose, i vizi di cui potrebbe essere inficiato l' altro motivo del Tribunale relativo al raffronto dei meriti dei candidati sono, in ogni caso, ininfluenti sul dispositivo della sentenza impugnata.

Il mezzo dedotto dal [OSCURATO:PERSONA] con cui quest' ultimo contesta tale ultimo motivo è, di conseguenza, inoperante e deve pertanto essere respinto. 32 Da tutte queste considerazioni che precedono risulta che il ricorso del [OSCURATO:PERSONA] è infondato e deve quindi essere respinto.

Sulla domanda riconvenzionale intesa al risarcimento del danno morale 33 Nelle sue comparse il signor [OSCURATO:PERSONA] ha basato le sue conclusioni intese alla condanna del [OSCURATO:PERSONA] ad un franco simbolico, a titolo di risarcimento del danno morale subito, sulla circostanza secondo cui il ricorso presentato dal [OSCURATO:PERSONA] sarebbe dilatorio e vessatorio. 34 Per pronunciarsi su tale domanda occorre ricordare che ai sensi dell' art. 116 del regolamento di procedura: "1.

Le conclusioni della comparsa di risposta devono avere per oggetto: ° il rigetto totale o parziale dell' impugnazione oppure l' annullamento totale o parziale della decisione del Tribunale; ° l' accoglimento, totale o parziale, delle conclusioni presentate in primo grado, esclusa ogni nuova conclusione.

2. La comparsa di risposta non può modificare l' oggetto del giudizio svoltosi dinanzi al Tribunale". 35 Ne deriva che, nell' ambito di un ricorso, l' altra parte nel procedimento non ha la possibilità di concludere per il risarcimento del danno assertivamente subito da essa per il fatto della presentazione del ricorso da parte del ricorrente. 36 Stando così le cose, le conclusioni del signor [OSCURATO:PERSONA] intese alla condanna del [OSCURATO:PERSONA] a risarcire il danno assertivamente subito dal signor [OSCURATO:PERSONA] a causa della presentazione del ricorso devono essere respinte in quanto irricevibili.

Decisione relativa alle spese Sulle spese 37 Ai sensi dell' art. 69, n. 2, del regolamento di procedura la parte soccombente è condannata alle spese. [OSCURATO:PERSONA] è risultato soccombente e quindi va condannato alle spese, ivi comprese quelle relative al procedimento per provvedimenti urgenti. [OSCURATO:PERSONA] questi motivi, LA CORTE (Seconda Sezione) dichiara e statuisce: 1) Il ricorso è respinto in quanto infondato. 2) La domanda riconvenzionale è irricevibile. 3) [OSCURATO:PERSONA] europeo è condannato alle spese della presente causa, ivi comprese quelle relative al procedimento per provvedimenti urgenti.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
61992CJ0035_IT [OSCURATO:PERSONA] della sentenza Decisione relativa alle spese [OSCURATO:PERSONA] procedimento C-35/92 P, [OSCURATO:PERSONA] europeo, rappresentato dal signor J. Campinos, giureconsulto, assistito dal signor D. Petersheim, membro del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il suo segretariato generale, Kirchberg, ricorrente, avente ad oggetto il ricorso diretto all' annullamento della sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado (Quarta Sezione) delle Comunità europee l' 11 dicembre 1991, nella causa T-169/89, [OSCURATO:PERSONA] contro [OSCURATO:PERSONA] europeo, nonché al rigetto del ricorso presentato in primo grado dal signor [OSCURATO:PERSONA], procedimento in cui l' altra parte è: [OSCURATO:PERSONA], dipendente del [OSCURATO:PERSONA] europeo, rappresentato dall' avv. G. Vandersanden, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell' avv. A. Schmitt, 62, avenue Guillame, che ha concluso per il rigetto del ricorso nonché per la condanna del [OSCURATO:PERSONA] europeo a risarcire il danno morale assertivamente subito dal signor [OSCURATO:PERSONA], LA CORTE (Seconda Sezione), composta dai signori J.L. Murray, presidente di sezione, G.F. Mancini e F.A. Schockweiler, giudici, avvocato generale: W. [OSCURATO:PERSONA] cancelliere: J.-G. Giraud visti il ricorso del [OSCURATO:PERSONA] europeo, la comparsa di risposta del signor [OSCURATO:PERSONA], la replica del [OSCURATO:PERSONA] europeo e la controreplica del signor [OSCURATO:PERSONA], vista la relazione del giudice relatore, sentiti l' avvocato generale e le parti, conformemente all' art. 120 del regolamento di procedura, sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 13 gennaio 1993, ha pronunciato la seguente Sentenza Motivazione della sentenza 1 Con atto introduttivo presentato nella cancelleria della Corte il 12 febbraio 1992, il [OSCURATO:PERSONA] europeo (in prosieguo: il "[OSCURATO:PERSONA]") ha impugnato, ai sensi dell' art. 49 dello Statuto (CEE) e delle disposizioni corrispondenti degli Statuti (CECA e CEEA) della Corte, la sentenza 11 dicembre 1991 (causa T-169/89, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-1403), in quanto essa ha annullato la decisione del presidente del [OSCURATO:PERSONA] 3 luglio 1989 con cui si promuoveva la signora X al posto di consigliere linguistico presso la divisione della traduzione danese che fa parte della direzione generale VII (Traduzione e servizi generali, in prosieguo la "[OSCURATO:PERSONA]") del [OSCURATO:PERSONA]. 2 Dalla sentenza impugnata risulta che i fatti all' origine della causa sono i seguenti. In data 9 gennaio 1989, il [OSCURATO:PERSONA] pubblicava un avviso di posto vacante n. 5809, concernente un posto di consigliere linguistico di grado LA3 presso la divisione danese della traduzione. Tra le qualifiche e conoscenze richieste in tale avviso di posto vacante figurava la "conoscenza delle tecniche di informatizzazione applicate ai lavori di gestione". Il signor [OSCURATO:PERSONA], la signora X e il signor Y, tutti dipendenti della divisione danese della traduzione, presentavano le loro candidature con riferimento alla pubblicazione del suddetto avviso di posto vacante. Con nota 2 febbraio 1989, indirizzata al direttore generale della [OSCURATO:PERSONA], il direttore della traduzione e della terminologia proponeva la nomina del signor [OSCURATO:PERSONA] al posto di consigliere linguistico. Egli si basava, tra l' altro, sulle competenze e l' esperienza di quest' ultimo nel settore dell' informatica. Con nota 10 marzo 1989, il direttore generale della [OSCURATO:PERSONA] proponeva al direttore dell' amministrazione, del personale e delle finanze la promozione della signora X al posto di cui trattasi, "benché la candidata sia momentaneamente obbligata a lavorare ad orario ridotto per motivi di famiglia". Questa proposta ha costituito oggetto di diverse proteste, tra l' altro del direttore della traduzione e della terminologia nonché del capo della divisione danese della traduzione, per il motivo, in particolare, che la signora X non aveva conoscenza delle tecniche di informatizzazione applicate ai lavori di gestione. Il direttore generale della [OSCURATO:PERSONA] manteneva tuttavia la sua proposta iniziale nella nota da lui indirizzata il 7 giugno 1989 al segretario generale del [OSCURATO:PERSONA]. Il 3 luglio 1989, il presidente del [OSCURATO:PERSONA], nella sua qualità di autorità che ha il potere di nomina (in prosieguo: l' "APN") promuoveva la signora X al posto di consigliere linguistico di grado LA3 presso la divisione danese della traduzione, con effetto dal 1 giugno 1989. Il 12 luglio 1989, il signor [OSCURATO:PERSONA] ha presentato un reclamo contro la decisione con cui veniva nominata la signora X. Con lettera 29 novembre 1989, il Presidente del [OSCURATO:PERSONA] informava il signor [OSCURATO:PERSONA] del rigetto del suo reclamo. Successivamente alla sua nomina, la signora X chiedeva ed otteneva, il 4 dicembre 1989, l' autorizzazione a lavorare a tempo parziale fino al 30 settembre 1990. 3 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 27 dicembre 1989, il signor [OSCURATO:PERSONA] ha presentato un ricorso inteso all' annullamento della decisione con la quale la signora X era stata promossa al posto di consigliere linguistico presso la divisione danese della traduzione. 4 Con la sentenza impugnata, il Tribunale ha annullato la decisione controversa del presidente del [OSCURATO:PERSONA] in quanto nella fattispecie l' APN aveva ingiustamente ritenuto che la signora X soddisfacesse una delle qualifiche richieste in base all' avviso di posto vacante, cioè la "conoscenza delle tecniche d' informatizzazione applicate ai lavori di gestione" e che inoltre la valutazione dell' APN era viziata da un errore manifesto, sia per quanto riguarda la verifica del fatto che la signora X soddisfacesse le condizioni indicate nell' avviso di posto vacante sia per il raffronto dei meriti rispettivi dei candidati. 5 A sostegno del suo ricorso, il [OSCURATO:PERSONA] deduce due mezzi basati sulla violazione, da parte del Tribunale, dei principi derivanti dalla giurisprudenza della Corte, secondo cui il potere discrezionale dell' APN in materia di promozione può essere rimesso in discussione dal giudice comunitario solo in caso di errore manifesto e, d' altra parte, le irregolarità di procedura commesse nel corso del raffronto dei meriti dei candidati possono portare all' annullamento della decisione di promozione solo se hanno avuto un' incidenza decisiva su quest' ultima e non sono state rettificate in fase successiva della procedura. 6 Il signor [OSCURATO:PERSONA] conclude per il rigetto del ricorso e per la condanna del [OSCURATO:PERSONA] ad un franco simbolico a titolo di risarcimento del danno morale subito a causa dell' impugnazione. 7 Con ordinanza 3 aprile 1992 il presidente della Corte ha respinto una domanda di provvedimenti urgenti, presentata dal [OSCURATO:PERSONA], intesa ad ottenere la sospensione dell' esecuzione della sentenza impugnata ed ha riservato le spese. 8 Per una più dettagliata esposizione dei mezzi ed argomenti delle parti, si rinvia alla relazione del giudice relatore. Questi elementi del fascicolo saranno ripresi qui di seguito solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte. Sulle conclusioni intese all' annullamento della sentenza impugnata Sul primo mezzo 9 Il primo mezzo dedotto dal [OSCURATO:PERSONA] si basa su due argomenti, che occorre esaminare uno dopo l' altro. 10 Il primo argomento dedotto dal [OSCURATO:PERSONA] riguarda i punti 67, 68 e 71-75 della motivazione della sentenza impugnata, nei quali il Tribunale ha esaminato la questione se la signora X soddisfacesse una delle condizioni richieste nell' avviso di posto vacante, nella fattispecie quella relativa alla "conoscenza delle tecniche di informatizzazione applicate ai lavori di gestione". 11 A tal riguardo il Tribunale rileva nella sua sentenza che l' avviso di posto vacante costituisce l' ambito della legittimità che l' APN impone a se stessa. Esso ritiene che di conseguenza rientri nella sua competenza verificare se esista una corrispondenza obiettiva tra i requisiti che figurano in tale avviso e le qualifiche del candidato preso in considerazione. Su tale punto il Tribunale constata innanzitutto che nella fattispecie il requisito di una conoscenza delle tecniche di informatizzazione applicate ai lavori di gestione corrispondeva ad una necessità, sottolineata dall' amministrazione stessa, di utilizzare le nuove tecnologie al fine di risolvere i problemi della direzione della traduzione del [OSCURATO:PERSONA]. Esso constata poi, sulla base di una perizia alla quale aveva fatto procedere, che la signora X non aveva le conoscenze informatiche richieste nell' avviso di posto vacante, così come esse dovevano obiettivamente essere interpretate. Esso conclude che ritenendo che la signora X soddisfacesse queste condizioni l' APN ha oltrepassato i limiti che essa stessa si era imposta nell' avviso di posto vacante. Tenuto conto della formulazione delle condizioni richieste a titolo dell' avviso di posto vacante, l' APN avrebbe potuto solo escludere la candidatura della signora X. 12 A proposito di questa parte della sentenza del Tribunale, il [OSCURATO:PERSONA] sostiene che in materia di promozione il controllo giurisdizionale deve limitarsi, in conformità alla giurisprudenza, all' esame della questione se l' APN non abbia commesso alcun errore manifesto di valutazione. Ora, nella fattispecie, l' asserito errore commesso dall' APN, all' atto della valutazione delle conoscenze in materia di informatica della signora X, non potrebbe essere qualificato manifesto, in quanto il Tribunale ha dovuto far ricorso ad un perito per verificare se le attitudini della candidata di cui trattasi corrispondessero alle qualifiche richieste in base all' avviso di posto vacante. Nell' esaminare se esistesse effettivamente una corrispondenza tra la formulazione dell' avviso di posto vacante e le conoscenze in materia di informatica della signora X, il Tribunale avrebbe violato la giurisprudenza sostituendo la sua propria valutazione a quella dell' APN. 13 Per statuire sulla fondatezza di tale argomento, occorre ricordare che costituisce giurisprudenza costante (v., ad esempio, sentenze 30 ottobre 1974, causa 188/73, Grassi/Consiglio, [OSCURATO:PERSONA]. pag. 1099, punto 38 della motivazione, e 7 febbraio 1990, causa C-343/87, Culin/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-225, punto 19 della motivazione) il fatto che, benché l' autorità che ha il potere di nomina disponga di una grande libertà di valutazione nel raffronto dei meriti e delle qualifiche dei candidati, libertà di cui essa può valersi con specifico riferimento al posto da assegnare, il suo potere deve comunque essere esercitato entro i limiti che essa stessa si è imposta nell' avviso di posto vacante. 14 Infatti, l' avviso di posto vacante ha per fine di informare gli interessati, nel modo più esatto possibile, circa la natura dei requisiti necessari per l' assegnazione del posto considerato, al fine di metterli in grado di valutare l' opportunità di presentare la propria candidatura (v. sentenza Grassi/Consiglio, sopra menzionata, punto 40 della motivazione). 15 Pertanto, l' esercizio del potere discrezionale di cui dispone l' APN in materia di nomina o di promozione presuppone un esame scrupoloso del fascicolo di candidatura ed un' osservanza coscienziosa dei requisiti enunciati nell' avviso di posto vacante, di modo che quest' ultima è tenuta ad escludere ogni candidato che non soddisfa questi requisiti (v. sentenza Grassi/Consiglio, sopra menzionata). Del resto, nella sentenza 21 novembre 1991 (causa C-269/90, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-5469, punto 14 della motivazione) la Corte ha rilevato in generale che il potere discrezionale conferito ad un' autorità comunitaria aveva come contropartita l' obbligo, per tale autorità, di esaminare con cura ed imparzialità tutti gli elementi pertinenti del caso di specie. 16 Stando così le cose, il Tribunale ha giustamente dichiarato nella sentenza impugnata che l' avviso di posto vacante costituisce l' assetto legale che l' APN impone a se medesima e che deve pertanto rispettare scrupolosamente. 17 Al fine di controllare se l' APN non avesse superato i limiti di tale assetto legale, spettava, nella fattispecie, al Tribunale constatare innanzitutto quali fossero, eventualmente, le condizioni richieste in base all' avviso di posto vacante e di verificare quindi se il candidato scelto dall' APN per occupare il posto vacante soddisfacesse effettivamente queste condizioni. 18 Nel caso in cui l' avviso di posto vacante contenesse condizioni a tal punto tecniche che il giudice non possedeva le conoscenze necessarie per determinarne il contenuto e la portata, il Tribunale aveva la facoltà di nominare un perito incaricato di accertare, in maniera obiettiva, l' esatto significato di questi requisiti. 19 Infatti, la nomina di un perito rientra nei poteri del Tribunale di procedere, in conformità ai suoi compiti, ad un esame approfondito dei fatti che sono alla base delle controversie di cui è adito. In mancanza di una tale possibilità, l' APN potrebbe sfuggire ad ogni controllo giurisdizionale ogni volta che il suo potere giurisdizionale viene esercitato in un settore tecnico nel quale il giudice non possiede le conoscenze appropriate per valutare se quest' ultima abbia o meno superato i limiti dell' assetto legale costituito dall' avviso di posto vacante. 20 Dalle considerazioni che precedono risulta che il Tribunale non ha violato il diritto comunitario facendo ricorso nella fattispecie al parere di un perito per determinare la portata della condizione, richiesta in base all' avviso di posto vacante, relativa alla conoscenza delle tecniche di informatizzazione applicate ai lavori di gestione e dichiarando, alla luce di tale requisito così come doveva obiettivamente essere interpretato, che nella fattispecie l' APN aveva chiaramente superato i limiti del suo potere discrezionale promuovendo la signora X le cui conoscenze non soddisfacevano le condizioni enunciate nell' avviso di posto vacante. 21 Stando così le cose, il primo argomento dedotto dal [OSCURATO:PERSONA] nell' ambito del suo primo mezzo dev' essere respinto. 22 Il secondo argomento dedotto dal [OSCURATO:PERSONA] nell' ambito di questo mezzo si riferisce al punto 76 della motivazione della sentenza impugnata. 23 In tale punto, il Tribunale rileva che in ogni caso il [OSCURATO:PERSONA] non ha fornito la prova che l' APN abbia effettivamente effettuato una valutazione in ordine all' adeguatezza delle cognizioni della signora X ai requisiti imposti dall' avviso di posto vacante con l' obiettività e l' esattezza necessarie. A tal riguardo, il Tribunale constata che l' APN non disponeva di elementi sufficienti per procedere ad una tale valutazione, che le valutazioni effettuate dalle autorità inferiori, intervenute nel corso della procedura di promozione, si basavano su un errore e che il servizio giuridico del [OSCURATO:PERSONA] si era basato su questo stesso errore, nell' ambito del procedimento che ha preceduto la decisione di rigetto del reclamo presentato dal signor [OSCURATO:PERSONA]. 24 A tal riguardo il [OSCURATO:PERSONA] addebita al Tribunale di essersi basato, al punto 76 della motivazione della sua sentenza, su un errore materiale commesso dal direttore generale della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui i requisiti in materia informatica sarebbero stati nella fattispecie identici a quelli che figuravano precedentemente nei bandi di concorso relativi a posti di consigliere linguistico presso le divisioni spagnola e portoghese della traduzione del [OSCURATO:PERSONA]. Tale errore non avrebbe potuto avere alcun effetto né sulla decisione di promozione, poiché sarebbe comparso in una nota redatta successivamente a tale decisione dal direttore generale della [OSCURATO:PERSONA], né sul rigetto del reclamo del signor [OSCURATO:PERSONA], poiché il parere del servizio giuridico del [OSCURATO:PERSONA] avrebbe rilevato l' errore di cui trattasi e si sarebbe basato su un documento precedente che non conteneva tale errore. 25 Anche supponendo che tale censura non miri a contestare la valutazione dei fatti della controversia operata dal Tribunale, la quale non può essere rimessa in discussione nell' ambito di un' impugnazione, ma possa essere intesa nel senso che riguarda un errore di diritto commesso dal Tribunale nella motivazione della sua sentenza, è sufficiente rilevare che dalla formulazione stessa del punto 76 della motivazione risulta che quest' ultimo è in sovrappiù nella motivazione del Tribunale in quanto, al punto 75 della motivazione di tale sentenza, il Tribunale ha concluso che l' APN aveva nella fattispecie promosso illegittimamente la signora X, per il fatto che tale candidata non soddisfaceva una delle condizioni poste nell' avviso di posto vacante. 26 Poiché risulta dai punti 13-20 della motivazione della presente sentenza che il Tribunale non ha violato il diritto comunitario pervenendo a tale conclusione, il secondo argomento del [OSCURATO:PERSONA] relativo ad un punto susseguente dello stesso motivo e mirante solo a corroborare una conclusione che si giustifica in diritto con la motivazione precedente non può essere preso in considerazione. 27 Stando così le cose, il primo mezzo dedotto dal [OSCURATO:PERSONA] deve essere respinto nel suo insieme. Sul secondo mezzo 28 Il secondo mezzo del [OSCURATO:PERSONA] si riferisce ai punti 77-79 della sentenza impugnata. 29 In questa parte della sua sentenza, il Tribunale passa a controllare il modo in cui l' APN nella fattispecie ha proceduto all' esame comparativo dei meriti, dei candidati, previsto dall' art. 45 dello Statuto del personale delle Comunità europee. A tal riguardo, il Tribunale constata che la sola valutazione comparativa che sia stata portata a conoscenza dell' APN, per illuminarla sulla decisione di nomina da prendere, era quella che figurava nella nota 10 marzo 1989 del direttore generale della [OSCURATO:PERSONA]. Ora, secondo il Tribunale, questa nota era incompleta e viziata da errori manifesti, in fatto ed in diritto. Innanzitutto, essa non menzionava né le conoscenze né l' esperienza dei tre candidati nel settore dell' informatica. Successivamente, essa conteneva un errore nel raffronto delle note di qualifica, in quanto la signora X e il signor [OSCURATO:PERSONA] contrariamente a quanto si afferma nella detta nota, si trovano in parità per quanto riguarda il numero di menzioni "eccellente" che avevano ottenuto. Infine, essa faceva riferimento, a titolo di considerazione almeno equivalente agli altri criteri nell' ambito dell' esame comparativo dei meriti, ad una preoccupazione di assicurare la parità di opportunità tra uomini e donne. Il Tribunale ne conclude che nella fattispecie l' APN non ha proceduto all' esame comparativo dei meriti dei candidati con l' obiettività e l' esattezza richieste. 30 A sostegno del suo mezzo il [OSCURATO:PERSONA] addebita al Tribunale di aver violato il diritto comunitario dichiarando, a proposito dell' esame comparativo dei meriti dei candidati, che la decisione di promozione controversa era viziata da diverse irregolarità di procedura, mentre il raffronto dei meriti sarebbe stato effettuato dall' amministrazione con cura ed obiettività e, in ogni caso, gli errori commessi sarebbero stati corretti nel corso della procedura di reclamo, al termine della quale l' APN avrebbe interamente confermato la sua decisione iniziale. 31 A tal riguardo, è sufficiente constatare che dal punto 20 della motivazione della presente sentenza risulta che giustamente il Tribunale ha dichiarato, nella fattispecie, che l' APN aveva chiaramente superato i limiti del suo potere discrezionale promuovendo la signora X, le cui conoscenze non soddisfacevano le condizioni indicate nell' avviso di posto vacante. Questo motivo è di per sé solo sufficiente a giustificare in diritto l' annullamento della decisione di promozione della signora X. Stando così le cose, i vizi di cui potrebbe essere inficiato l' altro motivo del Tribunale relativo al raffronto dei meriti dei candidati sono, in ogni caso, ininfluenti sul dispositivo della sentenza impugnata. Il mezzo dedotto dal [OSCURATO:PERSONA] con cui quest' ultimo contesta tale ultimo motivo è, di conseguenza, inoperante e deve pertanto essere respinto. 32 Da tutte queste considerazioni che precedono risulta che il ricorso del [OSCURATO:PERSONA] è infondato e deve quindi essere respinto. Sulla domanda riconvenzionale intesa al risarcimento del danno morale 33 Nelle sue comparse il signor [OSCURATO:PERSONA] ha basato le sue conclusioni intese alla condanna del [OSCURATO:PERSONA] ad un franco simbolico, a titolo di risarcimento del danno morale subito, sulla circostanza secondo cui il ricorso presentato dal [OSCURATO:PERSONA] sarebbe dilatorio e vessatorio. 34 Per pronunciarsi su tale domanda occorre ricordare che ai sensi dell' art. 116 del regolamento di procedura: "1. Le conclusioni della comparsa di risposta devono avere per oggetto: ° il rigetto totale o parziale dell' impugnazione oppure l' annullamento totale o parziale della decisione del Tribunale; ° l' accoglimento, totale o parziale, delle conclusioni presentate in primo grado, esclusa ogni nuova conclusione. 2. La comparsa di risposta non può modificare l' oggetto del giudizio svoltosi dinanzi al Tribunale". 35 Ne deriva che, nell' ambito di un ricorso, l' altra parte nel procedimento non ha la possibilità di concludere per il risarcimento del danno assertivamente subito da essa per il fatto della presentazione del ricorso da parte del ricorrente. 36 Stando così le cose, le conclusioni del signor [OSCURATO:PERSONA] intese alla condanna del [OSCURATO:PERSONA] a risarcire il danno assertivamente subito dal signor [OSCURATO:PERSONA] a causa della presentazione del ricorso devono essere respinte in quanto irricevibili. Decisione relativa alle spese Sulle spese 37 Ai sensi dell' art. 69, n. 2, del regolamento di procedura la parte soccombente è condannata alle spese. [OSCURATO:PERSONA] è risultato soccombente e quindi va condannato alle spese, ivi comprese quelle relative al procedimento per provvedimenti urgenti. [OSCURATO:PERSONA] questi motivi, LA CORTE (Seconda Sezione) dichiara e statuisce: 1) Il ricorso è respinto in quanto infondato. 2) La domanda riconvenzionale è irricevibile. 3) [OSCURATO:PERSONA] europeo è condannato alle spese della presente causa, ivi comprese quelle relative al procedimento per provvedimenti urgenti.