Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 maggio 1987

Cassazione n. 16546/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 01/05/1987 avverso la sentenza del 06/06/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Milano del 6 giugno 2023, che, in sede di rinvio a seguito di annullamento per ragioni processuali della Corte di cassazione del 25 gennaio 2023, ha confermato la decisione del G.U.P. dei Tribunale di Lecco del 15 settembre 2020, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di mesi 6 di arresto e di 2.267 euro di ammenda, in quanto ritenuto colpevole del reato ex art. 186, comma 2, lett.

C del Codice della Strada, commesso in Malgrade il 17 giugno 2019.

Rilevato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si censura il vizio di motivazione rispetto alla mancata concessione della sospensione del processo con messa alla prova, è manifestamente infondato, non confrontandosi affatto la doglianza difensiva con le pertinenti argomentazioni della sentenza impugnata, nella quale è stato sottolineato (pag. 2 e 3) che non era possibile formulare una prognosi positiva nei confronti dell'imputato, il quale, oltre ad aver riportato già una condanna per guida in stato di alterazione da sostanze stupefacenti, all'epoca della richiesta era in stato detentivo per il delitto di lesioni gravi commesso in danno della fidanzata, delitto per il quale gli era stata applicata la pena concordata di anni 2 e mesi 8 di reclusione.

Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 15 dicembre 2023.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 01/05/1987 avverso la sentenza del 06/06/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Milano del 6 giugno 2023, che, in sede di rinvio a seguito di annullamento per ragioni processuali della Corte di cassazione del 25 gennaio 2023, ha confermato la decisione del G.U.P. dei Tribunale di Lecco del 15 settembre 2020, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di mesi 6 di arresto e di 2.267 euro di ammenda, in quanto ritenuto colpevole del reato ex art. 186, comma 2, lett. C del Codice della Strada, commesso in Malgrade il 17 giugno 2019. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si censura il vizio di motivazione rispetto alla mancata concessione della sospensione del processo con messa alla prova, è manifestamente infondato, non confrontandosi affatto la doglianza difensiva con le pertinenti argomentazioni della sentenza impugnata, nella quale è stato sottolineato (pag. 2 e 3) che non era possibile formulare una prognosi positiva nei confronti dell'imputato, il quale, oltre ad aver riportato già una condanna per guida in stato di alterazione da sostanze stupefacenti, all'epoca della richiesta era in stato detentivo per il delitto di lesioni gravi commesso in danno della fidanzata, delitto per il quale gli era stata applicata la pena concordata di anni 2 e mesi 8 di reclusione. Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 15 dicembre 2023.
Sentenza Cassazione n. 16546/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris