CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 giugno 1964
Cassazione n. 17349/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 18/6/1964 avverso la sentenza del 31/5/2021 della Corte di appello di Venezia visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto e reiterativi di censure - in merito alla responsabilità per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. - adeguatamente vagliate e disattese, con corretti argomenti giuridici nella sentenza oggetto di impugnazione; Considerato che è sorretto da adeguata e non illogica valutazione il diniego di applicazione delle attenuanti generiche con prevalenza sulla recidiva non essendo emersi elementi per valutare positivamente la personalità dell'imputato connotata da una crescente propensione alla commissione di reati a base violenta (pag. 4 s.i.); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1 aprile 2022 Il Consigliere tensore [OSCURATO:PERSONA] den