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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 ottobre 1979

Cassazione n. 37059/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 09/10/1979 avverso la sentenza del 13/06/2022 del TRIBUNALE di NOLAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il ricorso promosso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], avverso la sentenza di emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. dal Tribunale di Noia il 17 giugno 202b è inammissibile perché l'indicato difensore non è iscritto all'albo speciale dei Cassazionisti, come risulta dalla certificazione in atti; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 31 ottobre 2025.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 09/10/1979 avverso la sentenza del 13/06/2022 del TRIBUNALE di NOLAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il ricorso promosso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], avverso la sentenza di emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. dal Tribunale di Noia il 17 giugno 202b è inammissibile perché l'indicato difensore non è iscritto all'albo speciale dei Cassazionisti, come risulta dalla certificazione in atti; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 31 ottobre 2025.
Sentenza Cassazione n. 37059/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris