CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 37914/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. R.G. 11232 /202 1 proposto da [OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difesa in forza di procura speciale in atti dall’av v. [OSCURATO:PERSONA]Andria (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) –ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’[OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL] ) Econtro AGENZIADELLE ENTRATE - RISCOSSIONE in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’[OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL] ) Oggetto:notifica cartella dipagamento – iscritto AIRE Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 - controricorrent i - avversola sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio n. 2965/09/20depositata in data 13 / 10 /20 2 0 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipatadel 1 9 / 10 /202 2 dal [OSCURATO:PERSONA] ; Rilevatoche: - [OSCURATO:PERSONA] impugnava l ’intimazione di pagamento notificatale, eccependo la mancata notifica della cartella presuppostae quindi la tardività dell’azione di riscossione ; - la CTP rigettava il ricorso; appellava l a contribuente ; - la CTR con la sentenza qui gravata rigettava l’impugnazione; - ricorre a questa Corte l a Rivelli con atto affidato a due motiv i ; resistonocon controricorso l’Agenzia delle Entrate e il riscossore ; Consideratoche: - il pri mo motivo deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 58c. 1 e c. 2 secondo periodo, 60 c. 1 lett. c) , e) ed f) del d.P.R. n.600 del 1973 e dell’art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973 nonché dell’art. 142 c.p.c. come risultanti dall’int ervento della sentenza CorteCost. n. 366 del 2007 in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere la CTR , con motivazione ridondante e generica, erroneamente ritenuta valida la notifica dell’atto impugnato avvenutain data 13 novembre 2003 presso l’u ltima residenza in Romadella ricorrente, in [OSCURATO:PERSONA] n. 15, tramite le modalità della irreperibilità assoluta del destinatario, anziché presso l’indirizzo di residenza nel Principato di Monaco risultante dai registriAIRE e quindi tempestiva l’azione di riscossione ; - il secondo motivo si incentr a sulla violazione e falsa applicazione dell’art.2946 c.c., 2498 c. 4 c.c., dell’art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per non avere la CTR ritenutoprescritto il diritto dell’Erario alla percezione dei tributi e comunque decaduta l’Amministrazione dal potere di riscuoterli in forzadell’art. 25 sopra citato come espressamente ammesso dal Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3 riscossore nelle proprie controde duzioni in primo grado, pag. 9 dell’atto; - preliminarmente, va dato atto della proponibilità dell’eccezione relativaalla violazione dell’art. 2 5 del d .P.R. n. 602 del 1973, in quanto– diversamente da quanto eccepito dalla difesa erariale – essa risulta fo rmulata specificamente dalla contribuente nel ricorsodi primo grado, anch’esso allegato in atti in questa sede di Legittimità; - i motivi dedotti sono entrambi fondat i con le precisazioni che seguono; - è circostanza pacifica che una prima notifica della car tella sia stata eseguitain Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 15, in data 13 novembre 2003 secondo le regole dei c.d. “irreperibili assoluti”, con affissione all’albocomunale; - solo in data 23 ottobre 2008 l’Ufficio si avvedeva della residenza esteradella contribuente (come si scrive in controricorso, pag. 2 dell’atto)e rinnovava , sostiene l’Erario, detta notifica della cartella amezzo Ambasciata con raccomandata con avviso di ricevimento del18 novembre 2008; - seguiva la notifica, in data 21 luglio 2014, dell’intimazione ad adempierequi impugnata con ricorso del 24 novembre 2014; - nel proprio ricorso, si evince dalla sentenza impugnata, la contribuente contestava , per quanto qui interessa, sia la illegittimità della notifica sia l’intervenuta decadenza dell’Amministrazionedal potere di riscuotere sia la prescrizione del dirittoai tributi ; - orbene, è evidente che la notifica eseguita in data 11 novembre 2003presso la pregressa residenza italiana della contribuente è invalida; - questa Corte costantemente aff erma che (Cass. Sez.5, Ordinanza n. 618 del 12/01/2018 ) la sentenza della Corte costituzionale n. 366 del 2007, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionaledegli a rtt. 58, commi 1 e 2, e 60, comma 1, lett. c), Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 4 e)ed f), del d.P.R. n. 600 del 1973, nella parte in cui escludono l'applicazionedell'art. 142 c.p.c. in caso di notificazione dell'avviso diaccertamento a soggetti residenti all'estero, iscritti all'A.I.R.E ., havalenza retroattiva, determinando la nullità della notificazione eseguita in precedenza, senza che il rapporto giuridico possa ritenersi"esaurito" per il decorso dei termini per proporre ricorso contro l'atto di accertamento, impugnabile dal contrib uente unitamente alla cartella di pagamento, facendo valere proprio il viziodella notifica dell'atto presupposto, come si desume dall'art. 19,comma 3, del d.lgs. n.546 del 1992; - ciò risolto, va detto che risulta da l ricorso per cassazione della contribuenteche la cartella impugnata sarebbe stata nuovamente notificatacon “ spedizione ” il 23 ottobre 2008 tramite l’ Ambasciata d’Italia presso il Principato di Monaco (così in ricorso, p ag. 5 dell’atto); sul punto il Riscossore si limita a sostenere che essa “era stata notificata nel 2008 , direttamente all’indirizzo di residenza estera della contribuente, a mez zo dell’Ambasciata d’Italia, in conformità ai dettami della sentenza della Corte Costituzionale n. 366/2007 di cui sopra; nonostante tale notifica diretta, la contribuente ometteva di ritirare il plico presso l’Ambasciata d’Italia che l’aveva notiziata della notifica della cartelladi pagamento con raccomandata con avviso di ricevimento nonritirata dalla contribuente”; - il giudice dell’ appello, dopo aver lungamente riassunto le posizioni ele istanze delle parti, quanto alla notifica delle cartelle si limita ad asserire che è stata compiuta una “complessa procedura, legittimamentecorretta, prima all’indirizzo fiscale ed in continuità temporale e nel rispetto della normativa vigente all’indirizzo all’estero t ramite liAmbasciata d’Italia; In entrambi i casi è documentatola notifica e che l’Ufficio si è attenuto al rispetto delle norme di legge puntualmente richiamate;” nel prosieguo essa scrive ancora che “ il Concessionario, tramite l’Agenzia delle Entratee l’Ambasciata d’Italia ha provveduto, anche, alla notifica Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 5 pressol’indirizzo del Principato di Monaco, ma la contribuente non haritirato l’atto” ; - orbene, come è noto, ( in termini si veda la statuizione di Cass. Sez.5, Sentenza n. 25761 del 05/12/2014 ) costituisce omessa motivazione, l'attività di esame del giudice che non concerne direttamente la domanda o l'eccezione, ma una circostanza di fattoche, ove valutata, avrebbe comportato una diversa decisione su uno dei fatti costitutivi della domanda o su un'eccezione e, quindi,su uno dei fatti prin cipali della controversia ; - in questi termini era onere della CTR esamina re i fatti illustrati in ricorso - circostanze e tempi dell'iscrizione a ruolo del tributo e dellanotifica della cartella di pagamento avvenuta nel 200 3 e asseritamente rinnovata nel 2008 - posti a fondamento dell'eccezione sollevata dal contribuente, seguendo in maniera sommaria, ma inequivocabile, un percorso logico chiaro e compatibilecon le conclusioni ; - nulla invece si evince , sotto questo profilo, dalla sentenza impugnatache non riporta né trascrive né rimanda a nessuna data dispedizione dell’atto o di ricezione dello stesso , né ad alcuna data intermedianel processo notificatorio di trasmissione dell’atto dal Riscossoreall’Agenzia delle Entrate e all’Ambasciata , né ad alcuna datanella quale la contribuente sarebbe stata notiziata e in che formedell’esistenza del plico poi non ritirato ; - essa risulta quindi effettivamente del tutto generica in ordine a unacircostanza chiaramente essenziale che semplicemente la CTR assumeed asserisce essersi verificata secondo legge (la notifica) senza minimamente riferire quanto tale circostanza è venuta e esistenza;la motivazione è quindi completamente inidonea a dar contodelle ragioni del decisum sul pu nto; - e comunque, dalla documentazione in atti si evince che l’intimazione di pagamento si fonda, unicamente, per espresso richiamo alla stessa nel corpo dell’atto medesimo, sulla cartella notificata nel 2003 ; l’invalidità di tal notifica legittimava quindi Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 6 l’impugnazione dell’intimazione di pagamento su d i essa sola fondatae il difetto di notifica di tale cartella rende quindi fondate leeccezioni di intempestività; - neppure poi è dato comprendere se, a fronte dell’impugnazione dell’intimazione di pagamento, la cui notifica è certa come avvenutain d ata 21 luglio 2014, nel proprio ricorso la contribuente abbia eccepito l’avvenuta estinzione per decorso del tempo del creditoper tributi o per sanzio ni e interessi ; - anche sotto questo profilo la motivazione è del tutto assente; - indubbiamente, l'intimazione di pagamento può essere impugnata solo per vizi propri e, quindi, qualora segua ad una cartella di pagamentoregolarmente notificata e non opposta, non può essere contestataper ragioni che attengono a tale cartella; - occorre rilevare che, comunque, l' A mministrazione tributaria è sempretenuta a fare valere i suoi crediti nel rispetto dei termini diprescrizione. Nell'ipotesi che tali termini non sian o rispettati e che la prescrizione maturi dopo la notifica della cartella di pagamento, ben può il contribuente contestare l'estinzione della pretesafiscale opponendo l'intimazione di pagamento (in termini (Cass.n. 23227 del 2020) ; - sul punto, nulla dice la CTR a fronte di una situazione nella quale iltrascorso del termine quinquennale (dal 2008 al 2014) assume rilevanza ai fini della debenza di interessi e sanzioni alla luce di quantodedotto in ricorso per cassazione ; - pertanto, in accoglimento del ricorso la sentenza è quindi cassata ; - non sussistendo necessità di ulteriori accertamenti in fatto, la controversia può decidersi nel merito con l’accoglimento dell’originario ricorso della contribuente , non potendo essere effettuata dal giudice di merito alcuna ulteriore indagine sulla pretesa validità della successiva notifica dell’anno 2008 della cartella, trattandosi di atto non richiamato nell’intimazione di pagamento, la cui impugnazione ha dato origine al presente giudizio; Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 7 - le spese dei gradi di merito vanno compensate; le spese del giudiziodi l egittimità vanno liquidate come in dispositivo secondo lasoccombenza; p.q.m. accoglieil ricorso; cassa la sentenza impugnata e ,