CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 41142/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/02/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Napoli il 3 febbraio 2020 ha integralmente confermato la sentenza, impugnata dall'imputato, con cui il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] 1'11 giugno 2018, all'esito del dibattimento, ha riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei reati di lesioni colpose, con violazione delle regole sulla circolazione stradale (capo A), e di resistenza a pubblico ufficiale (capo B) e, riconosciuta la recidiva qualificata allo stesso contestata, con l'aumento per la continuazione, lo ha condannato alla pena di giustizia. 2. In estrema sintesi, i giudici di merito hanno ritenuto provato che [OSCURATO:PERSONA], sorvegliato speciale di pubblica sicurezza con obbligo, tra gli altri, di rincasare alle 21.00, essendo stato colto da una pattuglia dei Carabinieri in divisa in servizio di polizia stradale mentre era alla guida di una VW Golf alle ore 21.00 del 30 marzo 2010, non ha ottemperato all'alt che gli era stato intimato e, anzi, ha accelerato rendendosi responsabile di una rocambolesca e pericolosissima fuga per circa due chilometri, all'interno di un centro abitato, inseguito da auto della polizia giudiziaria a sirene spiegate e con i lampeggianti in funzione, fuga terminata con la collisione frontale della Golf contro una Lancia Y che procedeva regolarmente nell'opposto senso di marcia, così provocando lesioni al conducente ed ai due trasportati sull'altra vettura. 3. Ciò premesso, ricorre per la cassazione della sentenza l'imputato, tramite difensore di fiducia, affidandosi a due motivi con i quali denunzia promiscuamente violazione di legge e difetto di motivazione. 3.1.Con il primo motivo lamenta violazione degli artt. 192, comma 2, e 530, commi 1 e 2, cod. proc. pen. e 337 e 590 cod. pen. e, nel contempo, carenza di motivazione in ragione della - asserita - mancanza di responsabilità dell'imputato quanto ai reati per cui è intervenuta condanna. La sentenza avrebbe trascurato la confusione delle fonti di prova circa la identificazione di chi fosse effettivamente alla guida dell'auto quella sera, in quanto le dichiarazioni degli appartenenti alla Polizia di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono state smentite da quelle dell'[OSCURATO:PERSONA], che all'udienza dell'il giugno 2018 ha detto che Indaco era il trasportato 3 che altra persona era il conducente la VW Golf, affermazione trascurata dai decidenti. 3.2. Con il secondo motivo censura la violazione degli artt. 62-bis, 69, 81, 132, 133, 337 e 590 cod. pen. e mancanza e, comunque, manifesta illogicità della motivazione in ordine ai seguenti temi: mancata esclusione delle rediva qualificata contestata; mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche; mancato riconoscimento delle generiche prevalenti o almeno equivalenti alle aggravanti; mancato aumento nel minimo consentito per la continuazione; mancata applicazione all'imputato del minimo edittale di pena. Richiamate le giustificazioni dei giudici di merito, si ritiene le stesse illegittime ed illogica ed il trattamento sanzionatorio, in definitiva, ingiusto. Si chiede, dunque, l'annullamento della sentenza impugnata. 4. Il P.G. della S.C. il 7 ottobre 2021 ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è manifestamente infondato, per le seguenti ragioni. 2. I motivi di ricorso sono la mera reiterazione, quasi testuale, dell'atto di appello. In conseguenza, deve trovare applicazione il principio secondo il quale «È inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso» (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277710; nello stesso senso, tra le numerose altre, Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo ed altri, Rv. 260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone ed altri, Rv. 243838; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Giagnorio, Rv. 231708; Sez. 6, n. 12 del 29/10/1996, dep. 1997, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 206507; Sez. 2, n. 11126 del 26/06/1992, Petrosillo ed altro, Rv. 192556). 2.1. In ogni caso, la sentenza impugnata (pp. 3-5) confuta con motivazione adeguata, congrua e logica le tesi difensive, basandosi sia sulle dichiarazioni degli appartenenti alla Polizia di Stato sia sulla precisazione effettuata dell'[OSCURATO:PERSONA] all'udienza dell'Il giugno 2018, ove lo stesso ha riferito di avere visto [OSCURATO:PERSONA] passare "alla guida dell'autovettura Golf" (così alla p. 5 della sentenza impugnata): si tratta di circostanza con cui il ricorso non si confronta. Né può trascurarsi che «Poiché la mancata osservanza di una norma processuale in tanto ha rilevanza in quanto sia stabilita a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, come espressamente disposto dall'art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., non è ammissibile il motivo di ricorso in cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., la cui inosservanza non è in tal modo sanzionata» (così, tra le varie, Sez. 4, n. 51525 del 04/10/2018, Marra, Rv. 274191-02). 2.2. Quanto al secondo motivo, anch'esso aspecifico, siccome meramente reiterativo, esso, oltre che formulato in termini assai vaghi, è comunque manifestamente infondato, poiché la Corte di appello, alle pp. 5-6 della sentenza impugnata (da leggersi insieme alle pp. 9-11 della sentenza di primo grado), offre adeguata, logica e congrua risposta ai temi posti dalla difesa. 3. Essendo, in definitiva, il ricorso manifestamente infondato e non ravvisandosi, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo. 4. Motivazione semplificata, dovendosi fare applicazione nel caso di specie di principi giuridici già reiteratamente affermati dalla Corte di cassazione e condivisi dal Collegio, ricorrendo le condizioni di cui al decreto del [OSCURATO:PERSONA] Presidente della S.C. n. 84 dell'8 giugno 2016. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26/10/202