CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 21799/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 32868/19 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato in Genova, via Assarotti n. 48/6, con indirizzo PEC per le future comunicazioni; - ricorrente- contro Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; - controricorrente - Avverso la sentenza n. 857/6/2018 della Commissione tributaria regionale per la Liguria, depositata il 26/6/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/05/2022 dalla dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] PI rari; Rilevato che: 1. Nel 2012 l'Ufficio svolse alcuni controlli nei confronti delle Associazioni culturali [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (o [OSCURATO:PERSONA]), rappresentante legalmente da [OSCURATO:PERSONA], organista e maestro di musica, e finalizzate all'approfondimento e sviluppo della cultura musicale, con lo scopo di verificare la loro effettiva natura associativa e il possesso dei requisiti per usufruire delle agevolazioni previste dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398, i quali esitarono nell'emissione di due distinti avvisi di accertamento, con i quali fu disconosciuta la sussistenza delle predette. In seguito a indagini bancarie svolte ex artt. 32, primo comma, n. 7, d.P.R. 21 settembre 1973, n. 600, e 51, comma 2, n. 2, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione agli anni di imposta 2008, 2009, 2010 e 2011, furono notificati quattro distinti avvisi di accertamento, con i quali furono rideterminati i redditi da lavoro autonomo, dichiarati pari a euro zero e l'Iva dovuta, con irrogazione delle relative sanzioni, essendo rimasto accertato, quanto al 2010, oggetto del presente giudizio, che la gran parte dei ricavi erano derivati da fatture e somme incassate dalle predette Associazioni no profit, ma considerate utilizzate dal Lizzio, loro rappresentante legale, come schermo per lo svolgimento in proprio di attività commerciale con scopo di lucro, mentre la restante parte derivava da movimentazioni bancarie non giustificate, parte per accreditamenti e parte per versamenti. Impugnato il predetto atto dal contribuente, la C.T.P. di Genova accolse parzialmente il ricorso con sentenza n. 1423/4/14 del 18/6/2014, che fu parzialmente riformata dalla C.T.R. per la Liguria, adita dal contribuente e, con ricorso incidentale, dall'Ufficio, con la sentenza n. 857 del 24/11/2017, con la quale fu dichiarata cessata la materia del contendere in relazione al motivo afferente al recupero a tassazione delle somme derivanti dai prelievi non giustificati - siccome interessato dal provvedimento di autotutela parziale del 7/8/2015, col quale era stato eliminato il recupero a tassazione delle relative somme in applicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 228/2014 -, fu rigettato l'appello del contribuente e, in accoglimento di quello incidentale dell'Ufficio, fu determinato l'ammontare del reddito da lavoro autonomo per il 2010, mandando all'Ufficio il compito di ricalcolare i nuovi valori di imposte, sanzioni e accessori. 2. Contro la predetta sentenza [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione sulla base di sei motivi, illustrati anche con memoria. L'Agenzia delle Entrate resiste con controricorso. Considerato che: 1.1 Col primo motivo, si lamenta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 32, primo comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, 54, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, in relazione all'articolo 53 della Cost., con riferimento all'articolo 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR accolto l'appello incidentale dell'ufficio, sostenendo che il contribuente, al fine di dedurre i costi, avrebbe dovuto darne analitica dimostrazione, non potendo gli stessi essere calcolati in via forfetaria, in contrasto con quanto affermato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 225 del 2005. 1.2 Il motivo è infondato. Se è vero, infatti, che nella ricostruzione dei ricavi effettuata, in via presuntiva, ai sensi dell'art. 32, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, sulla base dei prelevamenti (per i soli titolari di reddito di impresa), e dei versamenti (per tutti i contribuenti) operati su conti correnti, deve tenersi conto anche dei costi di produzione, è altrettanto vero che il principio afferente alla loro incidenza percentualizzata, in ragione dell'inapplicabilità, alla rettifica induttiva, del principio sancito dall'art. 75 del d.P.R. n. 917 del 1986 e ribadito dall'art. 6 bis del D.L. n. 90 del 1990, secondo cui le spese sono deducibili se e nella misura in cui siano annotate nelle scritture contabili ed abbiano concorso alla determinazione del risultato del conto profitti e perdite (in questi termini, Cass., Sez. 5, 17/1/2001, n. 640), opera, secondo quanto costantemente affermato da questa Corte, soltanto in caso di accertamento induttivo puro ai sensi dell'art. 39, secondo comma, d.P.R. n. 600 del 1973, ma non anche in caso di accertamento analitico o analitico presuntivo (come per le indagini bancarie), nel quale è il contribuente che deve dimostrare, con onere probatorio a suo carico, l'esistenza dei presupposti per la deducibilità di costi afferenti ai maggiori ricavi o compensi, ossia la certezza dei costi e la 3 H 7 loro inerenza all'attività (Cass., Sez. 6-5, 19/4/2017, n. 9888), senza che l'Ufficio possa o debba procedere al riconoscimento forfetario di componenti negativi (Cass., Sez. 5, 29/9/2017, n. 22868; Cass., Sez. 5, 28/11/2014, n. 25317). Tale opzione ermeneutica non contrasta affatto con la pronuncia della Corte costituzionale del 8/6/2005, n. 225, come invece sostenuto dal contribuente, atteso che essa fa generico riferimento all'accertamento induttivo, senza richiamare invece quello analitico o analitico-presuntivo, stante peraltro il cenno alla destinazione dei prelievi non risultanti dalle scritture contabili in essa contenuto. Inoltre, la ricostruzione forfetaria dei costi non può che attagliarsi perfettamente all'accertamento induttivo puro di cui all'art. 39, secondo comma, d.P.R. n. 600 del 1973, in quanto è la stessa integrale inattendibilità delle scritture contabili, in ragione della gravità delle omissioni e false o inesatte indicazioni in esse contenute, e la loro conseguente inutilizzabiltà a legittimare l'Amministrazione fiscale a determinare l'imponibile prescindendo del tutto da esse e a basarsi, invece, su elementi meramente indiziari, privi dei requisiti previsti per la prova presuntiva dagli artt. 2727 e 2729 cod. civ., e su dati e notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza (vedi Cass., Sez. 5, 5/12/2019, n. 31811, non massimata; Cass., Sez. 5, 6/5/2021, n. 11933), ma non anche all'accertamento analitico-induttivo, rispetto al quale l'"incompletezza, falsità od inesattezza" degli elementi indicati nelle scritture contabili non consente di prescinderne del tutto, ma legittima l'Ufficio accertatore, ex art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600, del 1973, soltanto a completare le lacune riscontrate attraverso l'utilizzo, ai fini della dimostrazione dell'esistenza di componenti positivi di reddito non dichiarati, anche di presunzioni semplici, rispondenti ai requisiti previsti dall'art. 2729 cod. civ. (Cass., Sez. 5, 18/12/2019, n. 33604; Cass., Sez. 5, 18/12/2006, n. 27068), sicché anche la voce afferente ai costi non può che avvenire sulla base della documentazione contabile a disposizione del contribuente. Correttamente, pertanto, i giudici di merito hanno affermato che spetta al contribuente indicare e provare gli oneri e i costi deducibili, facendone discendere l'infondatezza della censura, in ragione della genericità dell'elenco dei costi forniti dal ricorrente. Ne consegue l'infondatezza del motivo. 2.1 Col secondo motivo, riferito all'art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ., si lamenta la nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., per avere i giudici di merito respinto l'eccezione di illegittimità e infondatezza del provvedimento autorizzativo dell'indagine bancaria e di conseguente inutilizzabilità degli elementi probatori acquisiti in seguito ad esso, fondando la decisione sul diverso (e non eccepito) aspetto della irrilevanza della motivazione dello stesso. 2.2 Il motivo è parte inammissibile e parte infondato. La censura non attinge, infatti, la ratio decidendi risultante dalla motivazione della sentenza impugnata, la quale lungi dal fornire risposte a domande mai poste, come sostanzialmente lamentato, ha preso espressa posizione sull'eccepita illegittimità o addirittura inesistenza del provvedimento autorizzativo, evidenziando, in prima battuta, come l'indagine bancaria fosse stata legittimamente disposta e considerando, quindi, come il provvedimento autorizzativo fosse ben individuato, oltre ad aggiungere la considerazione circa l'ininfluenza del difetto di motivazione dello stesso in quanto atto endoprocedimentale. Ciò comporta che non possa ravvisarsi la lamentata violazione dell'art.112 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360 n. 4 cod. proc. civ., atteso che essa è configurabile soltanto quando vi sia un'omessa pronuncia su domanda, eccezione o istanza ritualmente introdotta in giudizio, risolvendosi nella violazione della corrispondenza tra chiesto e pronunciate e dunque in un difetto di attività del giudice di secondo grado, ma non anche quando, come nella specie, il giudice di merito abbia preso in esame la questione oggetto di doglianza e l'abbia risolta in modo giuridicamente non corretto ovvero senza giustificare - o non giustificando adeguatamente - la decisione al riguardo resa (Cass., Sez. 1, 27/1/2006, n. 1755; Cass., Sez. 6-L, 12/1/2016, n. 329), come sostanzialmente contestato nella specie. Va peraltro osservato come la censura sia anche infondata nel merito. Va, infatti, innanzitutto premesso come, al di là del nomen iuris adottato, l'autorizzazione necessaria agli Uffici per l'espletamento di indagini bancarie abbia natura di atto meramente preparatorio, avente funzione organizzativa e incidente soltanto nei rapporti tra uffici, sì da non potersi qualificare come provvedimento o atto impositivo (Cass., Sez. 5, 24/7/2018, n. 19564; Cass., Sez. 5, 3/8/2012, n. 14026), e come la stessa assenza di tale autorizzazione non determini in sé alcuna illegittimità delle indagini bancarie compiute quando non si sia tradotta in un concreto pregiudizio per il contribuente, in conformità alla concezione sostanzialistica dell'interesse del privato alla legittimità del provvedimento amministrativo, espressa, in via generale, dall'art. 21-octies della legge n. 241 del 1990 (Cass., Sez. 5, 18/04/2018, n. 9480), dovendo trovare applicazione il principio secondo cui, in materia tributaria, non qualsiasi irritualità nell'acquisizione di elementi rilevanti ai fini dell'accertamento comporta, di per sé, l'inutilizzabilità degli stessi, in mancanza di una specifica previsione in tal senso, esclusi i casi in cui viene in discussione la tutela di diritti fondamentali di rango costituzionale, come l'inviolabilità della libertà personale o del domicilio (Cass., Sez. 5, 16/12/2011, n. 27149; id. Cass. Sez. 5, 27/02/2015, n. 4066; Cass., Sez. 6-5, 25/02/2020, n. 5105). Ciò comporta che l'autorizzazione, costituendo atto meramente preparatorio con rilevanza esclusivamente interna nei rapporti tra Uffici, non è soggetta ai medesimi requisiti imposti per i provvedimenl:i, della cui natura non partecipa, né può tradursi in un pregiudizio per il contribuente, non essendo idonea una sua irregolarità a inficiare il risultato finale del procedimento e quindi l'accertamento medesimo. Deve pertanto dichiararsi, sotto questo profilo, l'infondatezza del motivo. 3.1 Col terzo motivo di ricorso, si lamenta la violazione e o falsa applicazione dell'art. 32, secondo comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e del principio di collaborazione e buona fede di cui all'articolo 10, legge 27 luglio 2000, n. 212, in relazione all'articolo 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere i giudici di merito ritenuto che il contraddittorio endoprocedimentale fosse stato correttamente instaurato, senza considerare che il contribuente non era stato posto nelle condizioni di fornire gli elementi giustificativi delle contestate movimentazioni bancarie, stante la condotta pretestuosa tenuta dal funzionario che non aveva mai risposto alle richieste di fissazione di un appuntamento per il relativo deposito. 3.2 Il motivo è infondato. Ribadito il principio secondo cui, per gli accertamenti in materia di tributi non armonizzati, non sussiste, a carico dell'Amministrazione finanziaria, un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale in assenza di diversa disposizione normativa (cfr. Cass., 22/4/2022, n. 12890; Cass., Sez. Un., 09/12/2015, n. 24823, ex plurimis), valendo esso solo per i tributi armonizzati, purché però sia data la c.d. prova di resistenza (per tutte, Cass., Sez. 5, 30/6/2021, n. 18413), sussistente quando il contribuente abbia assolto all'onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere e non abbia proposto un'opposizione meramente pretestuosa (Cass., Sez. U, 9/12/2015, n. 24823), deve escludersi che, nella specifica materia degli accertamenti bancari, tale obbligo fosse imposto dalla normativa applicabile ratione temporis. Se è vero, infatti, che l'invito al contraddittorio previsto dall'art. 32, primo comma, n. 2, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, costituisce uno dei poteri istruttori esercitabili dall'Ufficio in via generale, anche per richiedere spiegazioni in ordine ai dati desumibili dalla documentazione bancaria acquisita ai sensi dello stesso d.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, n. 7, è altrettanto vero però che esso costituisce un mero passaggio procedimentale facoltativo, che, in quanto lasciato alla discrezionalità dell'Ufficio, non integra un'ipotesi di contraddittorio preventivo obbligatorio con il contribuente destinatario degli accertamenti bancari, specificamente previsto dalla legge a pena di illegittimità della successiva emissione dell'atto impositivo (in questi termini, Cass., 22/4/2022, n. 12890; vedi Cass., Sez. 5, 20/12/2019, n. 34209; Cass., Sez. 5, 28/02/2017, n.5135, in motivazione), sicché dal mancato esercizio di tale facoltà non deriva alcuna illegittimità della rettifica operata in base ai relativi accertamenti (Cass., Sez. 5, 20/12/2019, n. 34209; Cass., Sez. 5, 05/12/2014, n. 25770). ) Deve allora escludersi la dedotta violazione o falsa applicazione delle norme citate, atteso che, in assenza di un obbligo di instaurazione del contraddittorio, facente capo all'Amministrazione, se non in caso di tributi armonizzati, come l'Iva, rispetto ai quali però nessuna deduzione in ordine alla c.d. prova di resistenza ha proposto il contribuente, la correttezza o meno dell'argomentazione dei giudici di merito, che peraltro hanno valorizzato l'imputabilità al contribuente dell'omessa produzione della documentazione giustificativa delle movimentazioni bancarie, non può assumere alcuna rilevanza ai fini voluti. Ne consegue l'infondatezza della censura. 4.1 Con il quarto motivo, si lamenta la violazione ejo falsa applicazione dell'art. 32, secondo comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e dall'art. 12, comma 7, legge 27 luglio 2000, n. 212, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere i giudici di merito ritenuto sufficiente, ai fini dell'instaurazione del principio del contraddittorio, la fissazione di un termine per la presentazione della documentazione, senza tener conto del fatto che la mancata emissione di apposito PVC a chiusura delle indagini finanziarie prima dell'emissione dell'accertamento si poneva in contrasto con quanto previsto dall'art. 12, comma 7, dello Statuto del Contribuente. 4.2 Il motivo è inammissibile. Va innanzitutto premesso che l'obbligo dei funzionari di redigere processo verbale secondo le indicazioni contenute nel sesto comma dell'art. 52, sesto comma, d.P.R. n. 633 del 1972, a sua volta richiamato dall'art. 33, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, viene in essere quando, ai fini dell'accertamento dell'imposta, siano stati effettuati accessi, ispezioni e verifiche fiscali nei locali destinati all'esercizio di attività commerciali, industriali, agricole, artistiche o professionali o negli altri luoghi indicati dalla medesima norma (Cass., Sez. 5, 12/5/2011, n. 10381; Cass., Sez. 5, 11/9/2013, n. 20770), rispetto ai quali soltanto opera il termine dilatorio di sessanta giorni per l'emanazione dell'atto impositivo di cui all'art. 12, comma 7, legge in. 212 del 2000, cui le predette disposizioni si correlano, stante il chiaro tenore letterale della norma, che delimita esplicitamente il perimetro applicativo delle disposizioni contenute nei r ) (rx- sette commi di cui tale articolo si compone, tutte calibrate sulle esigenze di tutelare il contribuente in relazione alle visite ispettive in loco (Cass., Sez. U, 29/7/2013, n. 18184; Sez. 5, 4/4/2014, n. 7960; Sez. 5, 2/4/2014, n. 7598) e di garantire il contraddittorio al fine di correggere, adeguare e chiarire gli elementi in tal modo raccolti quando vi sia stata l'invasione della sfera del contribuente nei luoghi di sua pertinenza (Cass., 2/4/2014, n. 7598; Cass., 9/4/2013, n. 20770; Cass., 5/2/2014, n. 2593). Solo in tali casi la valutazione di merito operata ex ante dal legislatore - che sanziona con la nullità il mancato rispetto del termine dilatorio di cui alla predetta disposizione - è idonea ad inglobare la «prova di resistenza» sia con riferimento ai tributi armonizzati, sia a quelli non armonizzati (non effettuando la norma alcuna distinzione in merito alle conseguenze sanzionatorie), ma non anche nei casi in cui l'accertamento sia stato espletato mediante indagini bancarie ex art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973, rispetto al quale la mancata previsione da parte della normativa interna della sanzione di nullità fa viceversa scattare la prova di resistenza con riguardo ai tributi armonizzati, ai fini della verifica del rispetto del contraddittorio endoprocedimentale (vedi Cass., Sez. 5, 11/11/2021, n. 33285, non massimata). La distinzione tra accertamenti effettuati mediante accesso, ispezione e verifica dei locali destinati all'esercizio di una attività e accertamenti svolti mediante indagini bancarie ai sensi dell'art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973, è stata, peraltro, già affermata da questa Corte, allorché ha ritenuto che la questione del se l'accertamento sia fondato sulle sole risultanze bancarie o sia misto, ossia fondato anche sulla documentazione acquisita in sede di accesso, ispezione o verifica, debba essere prioritariamente accertata dal giudice di merito, dal momento che il termine dilatorio di cui all'art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente trova applicazione solo nel secondo caso, ferma restando, per il tributo armonizzato, la valutazione del rispetto del contraddittorio endoprocedimentale, alla luce della c.d. prova di resistenza (Cass., Sez. 5, 30/6/2021, n. 18413). Orbene, nella specie, il ricorrente non soltanto non chiarisce quali prove siano state acquisite in sede di accesso e quali in sede di indagini bancarie, ) onde consentire a questa Corte di verificare l'obbligatorietà o meno della previa emissione di un PVC al fine di valutare la violazione del termine dilatorio di cui al ridetto art. 12, comma 7, ma trascura altresì il fatto che, secondo le sue stesse deduzioni, l'accesso era stato eseguito presso i locali e la sua abitazione nei confronti delle Associazioni musicali di cui all'epoca era presidente e non nei suoi confronti, sicché egli avrebbe dovuto impugnare tale modalità come persona fisica, ciò che invece ha omesso di fare. 5.1 Con la quinta censura, si lamenta la violazione dell'art. 32, primo comma, n. 2, dell'art. 37, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, dell'articolo 2697, cod. civ., il contrasto con l'art. 53, Cost., la violazione dell'art. 7, legge 27 luglio 2000, n. 212, e dell'art. 3, legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché il difetto di motivazione, in relazione all'articolo 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere i giudici di merito affermato che il recupero fiscale relativo ai conti correnti bancari non direttamente intestati al contribuente appariva giustificato, senza, tuttavia, considerare che la maggior pari:e dei rapporti non erano a lui riconducibili e che non era stata fornita alcuna prova né della fittizietà delle relative intestazioni, né della riferibilità a lui dei conti e delle movimentazioni degli stessi, non essendo stati provati i rapporti intrattenuti con la reale intestataria. 5.2 Il motivo è infondato. Come questa Corte ha avuto modo di affermare, l'art. 51, secondo comma, nn. 2 e 7 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 - così come l'omologo art. 32, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 - che accorda all'Ufficio il potere di richiedere agli istituti di credito notizie dei movimenti sui conti bancari intrattenuti dal contribuente e di presumere la loro inerenza ad operazioni imponibili, consente di indirizzare la verifica fiscale, finalizzata a provare, per presunzioni, la condotta evasiva, anche sui conti correnti bancari intestati al coniuge o al familiare convivente, potendosi desumere la riferibilità degli stessi al contribuente da alcuni elementi sintomatici (Cass., Sez. 5, 15/1/2020, n. 549; Cass. sez. 5, 18/12/2014, n. 26829; Cass., Sez. 5, 6/12/2011, n. 26173; Cass., Sez. 5, 4/8/2010, n. 18083), ovvero, in caso di società di capitali, su quelli formalmente intestati a soggetti diversi dall'ente, ma ad esso connessi, lo /\ come i conti correnti intestati ai soci, agli amministratori o ai procuratori generali, allorché risulti provata dall'Amministrazione finanziaria, anche tramite presunzioni, la natura fittizia dell'intestazione o, comunque, la sostanziale riferibilità all'ente dei conti medesimi o di alcuni loro singoli dati (Cass., Sez. 6-5, 2/7/2013, n. 16575; Cass., Sez. 6 - 5, 01/02/2016, n. 1898). Orbene, la C.T.R. ha fatto corretta applicazione di tali principi, allorché ha sostenuto che «anche il recupero fiscale relativo ai conti correnti bancari non direttamente intestati a [OSCURATO:PERSONA], appare giustificato dal fatto che questi aveva la possibilità di operare sul rapporto», sostanzialmente valutando, sia pure con motivazione laconica, la riferibilità al contribuente dei conti correnti intestati a terzi e posti dall'Ufficio a fondamento della pretesa. Pertanto, non può ravvisarsi la lamentata violazione o falsa applicazione delle norme menzionate, camuffando invero la doglianza un giudizio di incongruità della motivazione, la quale, a differenza del vizio di falsa applicazione della legge che si risolve in un giudizio sul fatto contemplato dalle norme di diritto positivo applicabili al caso specifico, comporta un giudizio sulla ricostruzione del fatto giuridicamente rilevante e sussiste solo qualora il percorso argomentativo adottato nella sentenza di merito presenti lacune ed incoerenze tali da impedire l'individuazione del criterio logico posto a fondamento della decisione (in tal senso Cass., Sez. 3, 7/5/2007, n. 10295). Ne deriva perciò l'infondatezza della censura. 6.1 Con il sesto motivo, infine, si lamenta la violazione dell'art. 163 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, nonché degli articoli 3, 53, C:ost., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere i giudici di merito affermato che l'avviso impugnato riguardava l'accertamento del reddito del contribuente, mentre quelli emessi nei confronti delle due Associazioni, per il 2010, erano stati a lui intestati quale legale rappresentante delle stesse e quindi quale autore delle violazioni colà contestate, senza considerare che in tal modo vi era stata una duplicazione di imposta in contrasto con l'art. 163 d.P.R. n. 917 del 1986. 6.2 Il motivo è inammissibile. (7) Nel processo tributario di cassazione, infatti, il ricorrente, pur non essendo tenuto a produrre nuovamente i documenti, in ragione dell'indisponibilità del fascicolo di parte che resta acquisito, ai sensi dell'art. 25, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, al fascicolo d'ufficio del giudizio svoltosi dinanzi alla commissione tributaria - del quale è sufficiente la richiesta di trasmissione ex art. 369, terzo comma, cod. proc. civ. deve nondimeno rispettare, a pena d'inammissibilità del ricorso, il diverso onere di cui all'art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ., che impone di indicare specificamente gli atti processuali e i documenti sui quali il ricorso si fonda (vedi Cass., Sez. 5, 18/11/2015, n. 23575; Cass., Sez. 5, 15/01/2019, n. 777), mediante la riproduzione diretta o indiretta del contenuto che sorregge la censura, precisando, in quest'ultimo caso, la parte del documento cui quest'ultima corrisponde (Cass., Sez. 5, 15/07/2015, n. 14784; Cass., Sez. 6-1, 27/07/2017, n. 18679) e i dati necessari all'individuazione della sua collocazione quanto al momento della produzione nei gradi dei giudizi di merito (vedi Cass., Sez. 5, 18/11/2015, n. 23575; Cass., Sez. 5, 15/01/2019, n. 777) Nella specie, il ricorrente, pur rilevando l'illegittimità dell'avviso di accertamento emesso nei suoi confronti, omette però di riprodurre nel ricorso, per esteso o mediante richiamo, le parti del provvedimento emesso nei sui confronti e di quelli emessi nei confronti delle Associazioni, riportanti, a suo dire, l'utilizzo delle medesime voci per calcolare l'Iva sia a suo carico come lavoratore autonomo che a carico delle Associazioni. Questo aspetto impedisce di comprendere appieno gli esatti termini della censura e di verificarne la fondatezza, sia quanto alla deduzione circa l'identità dei ricavi considerati, sia quanto al titolo di imputazione dei redditi al contribuente e alle Associazioni, la cui rilevanza è compendiata dal principio secondo cui il divieto di doppia imposizione di cui all'art. 163 d.P.R. n. 917 del 1986 si verifica soltanto nell'ipotesi di due avvisi di accertamento che assoggettino a tassazione il medesimo presupposto, ma non anche quando l'imposta venga chiesta in pagamento a fronte di due diversi titoli (in questi termini, Cass., Sez. 5, 30/10/2018, n. 27625).In ragione di ciò, la censura deve considerarsi inammissibile. 7. In conclusione, dichiarata l'infondatezza del primo, secondo, terzo e quinto motivo e l'inammissibilità del quarto e del sesto, il ricorso deve essere rigettato. Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e sono da porre a carico del ricorrente. P.Q. M . rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 7.000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito