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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 00921/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/12/2019 del TRIBUNALE di UDINEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO

1. Con sentenza del 13 dicembre 2019, il Tribunale di Udine, in riforma della sentenza del locale Giudice di Pace del 6.05.2019, ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dai reati di minaccia ex art. 612 c.p. a lui ascritti.

2. Avverso la predetta sentenza propone ricorso il Tosone, deducendo il vizio di violazione di legge in relazione agli artt. 541 c.p.p. e 91 c.p.c., nonché l'omessa motivazione in relazione alla richiesta di revoca delle statuizioni civili contenute nella sentenza di primo grado.

3. Il ricorso è inammissibile, siccome manifestamente infondato.

Invero, la revoca delle statuizioni civili e delle spese di assistenza legale delle parti civili consegue automaticamente alla sentenza assolutoria in grado di appello.

Quest'ultima, infatti, nel riformare la sentenza di condanna del primo grado- nella specie assolvendo l'imputato perché il fatto non sussiste- ha posto nel nulla, non solo le statuizioni di condanna penale nei confronti dell'imputato, ma anche quelle civili ivi comprese, quelle relative alle spese suddette.

Pertanto, nessun vizio di motivazione è dato cogliere nella sentenza impugnata, che non ha provveduto espressamente alla revoca delle statuizioni civili nel suo complesso, conseguendo ciò automaticamente alla pronuncia assolutoria.

4. All'inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3.000,00.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 20.10.2021 Il Consigliere estensore Il presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/12/2019 del TRIBUNALE di UDINEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO 1. Con sentenza del 13 dicembre 2019, il Tribunale di Udine, in riforma della sentenza del locale Giudice di Pace del 6.05.2019, ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dai reati di minaccia ex art. 612 c.p. a lui ascritti. 2. Avverso la predetta sentenza propone ricorso il Tosone, deducendo il vizio di violazione di legge in relazione agli artt. 541 c.p.p. e 91 c.p.c., nonché l'omessa motivazione in relazione alla richiesta di revoca delle statuizioni civili contenute nella sentenza di primo grado. 3. Il ricorso è inammissibile, siccome manifestamente infondato. Invero, la revoca delle statuizioni civili e delle spese di assistenza legale delle parti civili consegue automaticamente alla sentenza assolutoria in grado di appello. Quest'ultima, infatti, nel riformare la sentenza di condanna del primo grado- nella specie assolvendo l'imputato perché il fatto non sussiste- ha posto nel nulla, non solo le statuizioni di condanna penale nei confronti dell'imputato, ma anche quelle civili ivi comprese, quelle relative alle spese suddette. Pertanto, nessun vizio di motivazione è dato cogliere nella sentenza impugnata, che non ha provveduto espressamente alla revoca delle statuizioni civili nel suo complesso, conseguendo ciò automaticamente alla pronuncia assolutoria. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 20.10.2021 Il Consigliere estensore Il presidente
Sentenza Cassazione n. 00921/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris