CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 32801/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/01/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette: - la requisitoria scritta presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 — dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; - le conclusioni presentate, ai sensi della stessa norma, dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che, nell'interesse del ricorrente, ha contestato quanto rassegnato dal Procuratore generale e ha chiesto l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del giorno 20 gennaio 2021 (dep. il 20 aprile 2021) la Corte di appello di Milano, a seguito del gravame interposto da Alfredo IORIO, ha confermato la pronuncia in data 4 ottobre 2018 con la quale il G.u.p. del Tribunale di Milano, all'esito di giudizio abbreviato, - per quel che qui interessa - aveva affermato la responsabilità dello stesso imputato, quale amministratore unico della fallita [OSCURATO:SOCIETA]. (già VESPUCCI s.r.I.), per il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione in relazione ai versamenti in imputazione in favore di [OSCURATO:PERSONA] s.r.1, [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. e, concesse le circostanze attenuanti generiche, lo aveva condannato alla pena di anno uno e mesi quattro di reclusione, con le sanzioni accessorie fallimentari per la durata di anni dieci. 2. Avverso la sentenza di appello il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione, formulando tre motivi (di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). 2.1. Con il primo motivo sono state prospettate la violazione dell'art. 216, comma 1, n, 1, legge fall. e la carenza di motivazione, in relazione alla sussistenza dell'elemento soggettivo del delitto in imputazione. 2.2. Con il secondo motivo sono state dedotte la violazione dell'art. 217 legge fall. e la carenza di motivazione, a cagione della mancata qualificazione del fatto come bancarotta semplice. 2.3. Con il terzo motivo sono state denunciate la violazione dell'art. 216, ultimo comma, legge fall. e la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla durata delle pene accessorie fallimentari. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. I primi due motivi di ricorso possono essere trattati congiuntamente. 1.1. Con il primo motivo è stata censurata la sentenza impugnata per non aver escluso la sussistenza dell'elemento soggettivo della bancarotta distrattiva di cui lo IORIO è stato ritenuto responsabile. Al riguardo, la difesa: - ha dedotto che la Corte territoriale, nonostante le allegazioni contenute nell'atto di appello, si sarebbe limitata a fare rimando alla decisione di primo grado che nulla esponeva in proposito; - ha assunto che il dolo generico del delitto in esame può ravvisarsi solo in presenza della prova che l'autore della condotta distrattiva, al momento dell'azione, si sia rappresentato e abbia voluto la deminutio patrimoni dell'impresa quale effetto di un atto dispositivo non coerente, neppure in una visione prospettica, con il fisiologico esercizio dell'attività imprenditoriale, occorrendo in altri termini che l'agente si sia rappresentato da subito che l'atto in discorso avrebbe determinato un depauperamento delle disponibilità aziendali, da lui voluto come effetto finale del proprio agire; - ed ha allegato che nel caso di specie non potrebbe pervenirsi a tale conclusione poiché, quando Alfredo IORIO ha ideato e realizzato le operazioni per cui ha riportato condanna, non 2 -77r. si era rappresentato né aveva voluto una dispersione fraudolenta del patrimonio della fallita (difatti, l'imputato era convinto che le somme sarebbero state debitamente restituite in quanto le società beneficiarie erano a lui riferibili e la [OSCURATO:SOCIETA]. non si trovava in stato di insolvenza, quindi vi era il tempo di rientrare dall'investimento; la gran parte delle somme è stata resa alla [OSCURATO:SOCIETA]. a distanza di pochi mesi; il trasferimento di risorse ad altre società collegate aveva il fine di agevolare nel lungo termine l'operatività dell'intero gruppo, quindi anche della fallita; l'imputato non aveva previsto né poteva ragionevolmente prevedere gli effetti negativi di quei flussi finanziari ed anzi si aspettava un esito positivo dell'operazione - ossia la restituzione delle somme finanziate - che in effetti, finché egli ha potuto occuparsi della vicenda, si è realizzato; la successiva decisione di rinunciare al residuo credito è stata assunta dalla società dopo la cessione a terzi delle quote societarie, intervenuta il 6 maggio 2010, e la nomina del nuovo amministratore unico Roberto LUCCA il 3 giugno 2010 - come si trarrebbe dagli allegati al ricorso). 1.2. Con il secondo motivo il ricorrente si è doluto della mancata qualificazione del fatto come bancarotta semplice. Anzitutto, ha censurato la sentenza impugnata per essersi limitata - in ordine all'allegazione in discorso, avanzata con l'atto di appello - ad affermare erroneamente la genericità del gravame sul punto, al fine di contraddire quanto già evidenziato dal Giudice di primo grado. Inoltre, ha censurato le argomentazioni del G.u.p.: - incomprensibili, nella parte in cui hanno disatteso la prospettazione difensiva alla luce dell'esperienza imprenditoriale dell'imputato, che al più avrebbe potuto fondare un rimprovero per colpa; - apodittiche, nella parte in cui hanno tratto il dolo dalla consapevolezza dello IORIO dell'iniziativa edilizia intrapresa a [OSCURATO:PERSONA] dalla fallita (rispetto alla quale la destinazione di risorse ad altre società del gruppo non poteva che avere effetti negativi, alla luce degli impegni assunti dalla [OSCURATO:SOCIETA]. per finanziare l'iniziativa medesima), perché darebbero per dimostrato ciò che avrebbero dovuto dimostrare, senza peraltro considerare gli elementi di segno contrario già esposti nel corpo del primo motivo. 1.3. Entrambi i motivi sono inammissibili. La sentenza impugnata, come già quella di primo grado, correttamente richiamata dalla Corte distrettuale perché le allegazioni difensive non contenevano elementi ed argomenti diversi da quelli già esaminati e disattesi dal G.u.p. (cfr. Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575 - 01; conf. Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa e altro, Rv. 268360 - 01; Sez. 3, n. 13926 del 10/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615; cfr. pure Sez. 5, n. 14022 del 12/01/2016, Genitore, Rv. 266617 - 01): - è con evidenza conforme ai princìpi posti dalla giurisprudenza in tema di dolo del delitto di bancarotta per distrazione (cfr. Sez. U, n. 22474 del 31/03/2016, Passarelli, Rv. 266805 - 01: «l'elemento soggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione è costituito dal dolo generico, per la cui sussistenza non è necessaria la consapevolezza dello stato di insolvenza dell'impresa, né lo scopo di recare pregiudizio ai creditori, essendo sufficiente la consapevole volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa da quella di garanzia delle obbligazioni contratte»; cfr. pure Sez. 5, n. 38396 del 23/06/2017, Sgaramella, Rv. 270763 - 01: «in tema di bancarotta fraudolenta per distrazione, l'accertamento dell'elemento oggettivo della concreta pericolosità del fatto distrattivo e del dolo generico deve valorizzare la ricerca di "indici di fraudolenza", rinvenibili, ad esempio, nella disamina della condotta alla luce della condizione patrimoniale e finanziaria dell'azienda, nel contesto in cui l'impresa ha operato, avuto riguardo a cointeressenze dell'amministratore rispetto ad altre imprese coinvolte, nella irriducibile estraneità del fatto generatore dello squilibrio tra attività e passività rispetto a canoni di ragionevolezza imprenditoriale, necessari a dar corpo, da un lato, alla prognosi postuma di concreta messa in pericolo dell'integrità del patrimonio dell'impresa, funzionale ad assicurare la garanzia dei creditori, e, dall'altro, all'accertamento in capo all'agente della consapevolezza e volontà della condotta in concreto pericolosa»); - ha chiarito che, nel caso di specie, all'imputato è stato ascritto il drenaggio di risorse dell'ente per finanziare altre società del gruppo in assenza di vantaggi per la fallita e quando già quest'ultima versava in condizioni per nulla floride; - ed ha ravvisato gli indici di fraudolenza, che ha ritenuto dimostrativi del dolo prescritto dalla norma incriminatrice, in plurime anomalie, quali il difetto di una delibera che autorizzasse le erogazioni in favore delle altre società, la mancanza di una prevedibile compensazione e di garanzie utili ad ottenere la restituzione, l'assenza della previsione di scadenze e di interessi, la mancanza di un disegno che dimostrasse una chiara strategia imprenditoriale, i problemi di liquidità della fallita già quando lo IORIO ne era amministratore (tanto che era stata deliberata l'assunzione di iniziative volte alla ricostituzione del capitale sociale). Si tratta di un'argomentazione congrua, logica e con evidenza conforme al diritto, con la quale il ricorso non si è confrontato effettivamente, finendo a ben vedere col ribadire irritualmente in questa sede di legittimità le doglianze, in ampia misura relative all'apprezzamento di fatto compiuto dai Giudici di merito (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01; Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575 - 01; Sez. 6, n. 8700 del 21 gennaio 2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01), i quali hanno disatteso la prospettazione difensiva - si ribadisce - con una motivazione immune da censure e che ha chiarito compiutamente le ragioni per cui sono stati ravvisati i presupposti della bancarotta fraudolenta distrattiva in contestazione e, dunque, è stata esclusa la sussistenza della bancarotta semplice ai sensi dell'art. 217, comma 1, n. 2, legge fall., evidentemente incompatibile con la ricostruzione effettuata (cfr. Sez. 2, n. 7667/2015, cit.), thema rispetto al quale, in effetti, l'atto di appello non era specifico poiché non aveva addotto al riguardo elementi ulteriori rispetto a quelli disattesi nei termini predetti. Essendo in contestazione solo la ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, non occorre dilungarsi oltre.2. Con il terzo motivo la difesa si è doluta della determinazione nel massimo della durata delle pene accessorie fallimentari. Al riguardo ha rappresentato: - che la pronuncia di primo grado era stata emessa prima della sentenza n. 222 del 5 dicembre 2018 della Corte costituzionale; - di aver sottoposto la questione alla Corte territoriale con l'atto di appello; - che quest'ultima avrebbe reso una motivazione illogica, ed anzi apparente poiché avrebbe valorizzato elementi insussistenti o inconducenti, compresi i medesimi elementi in ragione dei quali il G.u.p. ha assolto l'imputato per la più grave delle condotte in imputazione e gli ha irrogato una pena contenuta; - dunque, difetterebbe la prescritta motivazione, che deve essere tanto più stringente quanto maggiore è la discrasia - come nella specie - tra la pena principale (inflitta nel minimo) e quella accessoria (irrogata nel massimo). 3.1. Il motivo in esame è inammissibile, in quanto manifestamente infondato e versato in fatto. Anzitutto, la motivazione relativa alla durata delle pene accessorie non può dirsi apparente - ipotesi che rileverebbe quale violazione di legge (sub specie dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.), in forza della sanzione di nullità posta dall'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 37451 del 11/04/2017 Gazza, Rv. 270543 - 01) - poiché la Corte territoriale ha espresso le ragioni in forza delle quali non ha accolto il gravame, non potendosi con evidenza assumere che «l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento» sia del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice» (Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656 - 01; Sez. 5, n. 9677 del 14/07/2014, dep. 05/03/2015, Rv. 263100 - 01; Sez. 3, n. 11292 del 13/02/2002, [OSCURATO:PERSONA]. 221437 - 01). I Giudici di secondo grado hanno al riguardo richiamato la pluralità delle operazioni illecite in discorso e l'utilizzo delle risorse della società, che hanno considerato spregiudicato e parte di un più ampio disegno di spoliazione e di un distorto utilizzo di enti commerciali; hanno richiamato le relazioni dell'imputato che hanno condotto alla applicazione di una misura di prevenzione che ha avuto ad oggetto la società fallita, rimarcando come lo IORIO avesse già riportato condanna irrevocabile per un reato aggravato ai sensi dell'art. 7 d.l. 152/1991 (oggi art. 416-bis.1 cod. pen.). Si tratta di una valutazione congrua, correttamente compiuta - come esplicitato nella sentenza impugnata - alla luce del disposto dell'art. 133 cod. pen. (cfr. Sez. U, n. 28910 del 28/02/2019, Suraci, Rv. 276286), che non può ritenersi frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico ed è, come esposto, congruamente motivata (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142 - 01); essa, quindi, non può essere sindacata in questa sede di legittimità, segnatamente in ragione del diverso apprezzamento di merito prospettato dal ricorso allorché ha inteso confutare gli elementi valorizzati dalla Corte territoriale.4. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, atteso che l'evidente inammissibilità dei motivi di ricorso impone di attribuirgli profili di colpa (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e con