CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 febbraio 2024
Cassazione n. 09232/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente fORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/09/2023 del [OSCURATO:PERSONA] di PARMAj dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Rilevato che il ricorso attinge la sentenza di applicazione della pena richiesta dalle parti, ex art. 444 cod. proc. pen., emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Parma, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di cui all'artt. 110, 61 n. 2, cod. pen. e artt. 4 e 7 I. 2 ottobre 1967, n. 895 e al reato di cui gli artt. 110, 582 e 585 cod. pen., nella misura di anni due di reclusione e 1.500,00 euro di multa. Considerato che, con l'unico motivo addotto, a mezzo del difensore, avv. A. Cristofori, il ricorrente deduce l'omessa valutazione e la contraddittorietà della motivazione circa la sussistenza delle cause di non punibilità di cui all'art. 129 cod. proc. pen., dell'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen. e della concedibilità della sospensione condizionale della pena. Rilevato che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, consente la proposizione del ricorso avverso la sentenza di patteggiamento per i soli "motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza", e che la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. esula da queste ipotesi (Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337), così come la sussistenza di una circostanza attenuante, e che l'accordo ratificato dal giudice a quo non risulta subordinato alla concessione della sospensione condizionale della pena. Rilevato, peraltro, che dalla incontestata sintesi (cfr. p. 3 della sentenza) dell'accordo intervenuto tra le parti, queste non risultano aver subordinato l'applicazione della pena alla concessione del beneficio della sospensione condizionale della cui mancata applicazione il ricorrente si duole. Ritenuto che, quindi, il ricorso è affetto da inammissibilità che può essere dichiarata senza formalità di procedura, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 8 febbraio 2024 Il Consigliere estensore