CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 25575/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 3662del ruolo generale dell’anno 2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] per procura speciale in calce al ricorso, Oggetto: iva-dichiarazione integrativa - cartella di pagamento – recupero credito- elettivamente domiciliata in Roma, via Ancona, n. 20, presso lo studio del medesimo difensore; - ricorrente - contro Agenzia delle entra t e, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, è domiciliata; - controricorrente - per la cassazione della sentenza dellaCommissione tributaria regionale dell’Umbria, n. 599/1/2015, depositata in data25 novembre 2015; nonché sul ricorso iscritto al n. 24075 del ruolo generale dell’anno 2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] per procura speciale in calce al ricorso, presso il cui studio in Roma, via Ancona, n. 20, è elettivamente domiciliata; - ricorrente - contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore generale, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, è domiciliata; - controricorrente - per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Umbria, n. 312/3/2016, depositata in data 15 giugno 2016; udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 19 aprile 202 3 dal [OSCURATO:PERSONA];sentito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto procuratore generale Dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso relativamente al ricorso r.g. n. 24075/2016 chiedendonel’accoglimento; uditi, relativamente al medesimo ricorso, per la società l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e per l’Agenzia delle entrate l’Avv. [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa Relativamente al ricorso r.g. n. 3662/2016 Dalla esposizione in fatto della sentenza impugnata si evince che: l’Agenzia delle entrate aveva notificato alla società [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. una cartella di pagamento con la quale era statorichiesto il versamento del debito di imposta risultante dalla dichiarazione Iva 2011, atteso che la stessa era decaduta dal beneficio della rateazione non avendo versato la quinta rata dovuta, con conseguente irroga zione del le sanzioni ; avverso la cartella di pagamento la società aveva proposto ricorso evidenziando di avere presentato una dichiarazione integrativa per l’anno 2010 con la quale, attesa la propria qualità di impresa esercente l’attività di trasporto, aveva ricalcolato l’iva dovuta a seguito dell’adozione del sistema di liquidazione trimestrale piuttosto che di quella mensile, generandosi, in tal modo, un credito di imposta di euro 235.067,00, riportato a nuovo nella dichiarazione per l’anno 2011, piuttosto che un debito di imposta; la Commissione tributaria provinciale di Terni aveva rigettato il ricorso; avverso la decisione del giudice di primo gradola società aveva proposto appello. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale dell’Umbria ha rigettato l’appello, in particolare ha ritenuto che: il giudice di primo grado aveva correttamente rilevato che la società aveva optato, quantomeno con comportamento concludente, per la liquidazione dell’iva su base mensile, sicché non correttamente la stessa aveva ritenuto di potere modificare la dichiarazione variando il regime di liquidazione dell’iva, potendosi procedere all’emenda della dichiarazione solo in caso di errori od omissioni; la società, quindi, avrebbe dovuto continuare con i pagamenti rateali dovuti in forza della dichiarazione iva presentata per l’anno 2010; restavano inoltre assorbite le ulteriori questioni prospettate. La società ha quindi proposto ricorso per la cassazione della sentenza affidato a quattro motivi di censura, cui ha resistito l’Agenzia delle entrate depositando controricorso. La società ha quindi depositato un atto di rinuncia al ricorso, risultante sottoscritto per accettazione dall’Avvocatura Generale dello Stato, con il quale ha evidenziato di avere presentato domanda di definizione agevolata ai sensi del d.l. n. 119/2018 e di avere provved uto al pagamento di quanto dovuto. Il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Dott. [OSCURATO:PERSONA], ha depositato le proprie conclusioni scritte con le quali ha chiesto di dichiarare l’estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere. Relativamente al ricorso r.g. n. 24075/2016 Dall’esposizione in fatto della sentenza impugnata nonché dagli atti difensivi delle parti si evince che: l’Agenzia delle entrate aveva notificato alla società [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. u na cartella di pagamento con la quale aveva recuperato la maggiore iva dovuta a seguito del controllo automatizzato della dichiarazione fiscale per l’anno 2011. I n particolare, l’iva richiesta a recupero era rappresentata da un credito fiscale esposto nella dichiarazione integrativa, presentata in data 4 luglio 2012, in rettifica di quella originariamente presentata per l’anno di imposta 2010 in rettifica a quella originaria; avverso la cartella di pagamento la società aveva proposto ricorso che era stato rigettato dalla Commissione tributaria provinciale di Terni; avverso la pronuncia del giudice di primo grado la società aveva proposto appello. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale dell’Umbria ha rigettato l’appello, in particolare ha ritenuto che: era irrilevante la prospettata questione di incostituzionalità degli artt. 19, comma 2, e 21, d.lgs. n. 74/2000, perché il procedimento penale non era stato instaurato nei confronti della società, ma del suo legale rappresentante; erano condivisibili l’iter logico e le conclusioni del giudice di prime cure, non risultando né insufficiente né contraddittoria la motivazione, dovendosi evidenziare, ad integrazione, che la sentenza penale non aveva efficacia di giudicato e che, inoltre, la facoltà di emendare la dichiarazione a favore non poteva essere esercitata oltre i limiti dell’esistenza di errori od omissioni, mentre, nel caso di specie, la società aveva inteso variare il regime di liquidazione dell’iva. Avverso la suddetta pronuncia la società ha quindi proposto ricorso per la cassazione affidato a cinque motivi di censura, illustrati con successiva memoria, cui ha resistito l’Agenzia delle entrate depositando controricorso, illustrato con successiva memoria. Questa Corte, con ordinanza interlocutoria n. 2218/2018, ha dato atto che la società, con la memoria depositata, avevaevidenziato di avere presentato domanda di definizione agevolata relativamente alla ulteriore cartella di pagamento con laquale si è provveduto al recupero del debito iva evidenziato dalla dichiarazione presentata il 30 settembre 2011 e che , nel giudizio di impugnazione della medesima , la part e aveva rinunciato al ricorso e chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere. Si è quindi disposto il rinvio a nuovo ruolo della causa al fine di verificare, nel contraddittorio tra le parti, se la cessazione della materia del contendere,relativa al giudizio instaurato con l’impugnazione della cartella di pagamento con la quale si è provveduto al recupero del debito iva evidenziato dalla dichiarazione presentata il 30 settembre 2011,fosse produttiva di effetti anche in relazio ne alla pretesa relativa alla cartella di pagamento del presente giudizio ovvero se le cartelle riguardassero pretese per debiti iva autonomi e distinti. Sia la società che l’Agenzia delle entrate hanno quindi depositato memoria. Il pubblico Ministero, in persona del Sostituto P rocuratore generale Dott. [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto l’accoglimento del ricorso, atteso che, con la definizione agevolata della causa r.g. n. 3662/16, relativa alla legittimità o meno della dichiarazione integrativa presentata ex art. 2, comma 8-bis, del DPR n. 322 del 1998, e la conseguente estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere, dovrebbe ritenersi che la società contribuente abbia estinto il debito iva derivante dalla dichiarazione originaria del 30 settembre 2011, con conseguente venire meno del potere dell’amministrazione finanziaria di fondare la pretesa per cui è causa su una dichiarazione integrativa che per fatti concludenti dovrebbe essere consideratainefficace. Ragioni della decisione Preliminarmente va disposta la riunione del ricorsor.g. n. 24075/16 a quello r.g. n. 3662/16, atteso che la trattazione unitaria consente di valutare quale siano gli effetti dell’atto di rinuncia a quest’ultimo giudizio sul primo. Con riferimento al ricorso r.g. n. 3662/16, va dato atto che la società ha presentato domanda di definizione agevolata, ai sensi del d.l. n. 119/2018, della cartella di pagamento con la quale l’Agenzia delle entrate ha richiesto il pagamento del debito iva risultante d a lla dichiarazione iva per l’anno 2010, atteso che la società era decaduta dal beneficio della rateazione del versamento.Va altresì dato atto che la società ha depositato un atto di rinuncia al ricorso e che l’Agenzia delle entrate ha accettato la medesima, avendo verificato l’avvenuto perfezionamento della definizione. Pertanto, relativamente al ricorso in esame, deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio per intervenuta rinuncia e accettazione della stessa da parte della controricorrente, con conseguente non luogo a provvedere sulle spese. Si pone, quindi, la questione degli effetti dell’estinzione del giudizio di cui al ricorso r.g. n. 3662/16 sul giudizio di cui al ricorso r.g. n. 24075/16. Va osservato che il ricorso r.g. n. 3662/16 ha ad oggetto l’impugnazione della cartella di pagamento con la quale è stato richiesto il versamento del debito di imposta risultante dalla dichiarazione Iva 2011, atteso che la stessa era decaduta dal beneficio della rateazione, non avendo versato la quinta rata dovuta, mentre il ricorso r.g. n. 24075/16 ha ad oggetto l’impugnazione della cartella di pagamento con la quale, in sede di controllo della dichiarazione Iva 2012, è stato recuperato il credito iva esposto nella dichiarazione integrativa presentata in relazione al precedente anno di impostacon la quale la società, avendo optato, con la suddetta dichiarazione integrativa, per la liquidazione trimestrale piuttosto che per quella mensile, aveva conteggiato un credito iva a proprio favore per l’anno 2010 che, di conseguenza, era stato riportato anche nella successiva dichiarazione iva per l’anno 2011. In sostanza, mentre con la prima cartella di pagamento si è chiesto il versamento del debito risultante dalla dichiarazione iva per l’anno 2010, attesa la non correttezza della dichiarazione integrativa, con la successiva cartella di pagamento è stato recuperato il credito iva risultante dalla dichiarazione iva per l’anno 2011, in quanto ritenuto non spettante.Diversamente da quanto sostenuto dalla difesa di parte ricorrente, gli effetti dell’estinzione del giudizio riguardante la prima cartella di pagamento non sono strettamente conseguenziali ai fini del giudizio relativo alla successiva cartella di pagamento. Quest’ultima, come detto, concerne il controllo della dichiarazione iva per il successivo anno 2011 e legittimamente l’amministrazione finanziaria ha rilevatola non correttezza dei dati in essa riportati . Invero, l’amministrazione finanziaria può legittimamente controllare i dati risultanti dalle dichiarazioni iva presentate dalla contribuente e rilevare, da un lato, l’omesso versamento del debito di quanto dichiarato con la prima dichiarazione e, dall’altro, la non corretta esposizione del credito nella dichiarazione successiva. Non correttamente, pertanto, la ricorrente ritiene che , poiché l’amministrazione finanziaria ha richiesto ed ottenuto il pagamento del debito di cui alla prima cartella, non può disconoscere il credito riportato nella successiva dichiarazione. In realtà, il recupero relativo all’anno 2011 origina dalla liquidazione dell’iva 2011nel quale risultava esposto un credito trasferito dall’anno precedente che non trova riscontro nella dichiarazione presentata dalla società per l’anno 2010, attesa la contestazione dell’ufficio di non validità della dichiarazione integrativa in quanto non idonea a produrre effetti di modifica del regime iva non solo per il suddetto anno ma anche per il 2011. Il problema, come si avrà modo di precisare, attiene piuttosto alle modalità con le quali l’amministrazione finanziaria può procedere al controllo e, in particolare, quando sia legittima l’emissione di una cartella di pagamento in cui si contesti la non corretta esposizione di un credito iva. Deve, quindi, procedersi all’esame dei motivi di ricorso proposti dalla ricorrente.Con il primo motivo di ricorso si censura la sentenza ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3), cod. proc. civ., per violazione dell’art. 74, comma 4), d.P.R. n. 633/1972, e dell’ar t. 2, comma 8bis, d.P.R. n. 322/1998, nonché dell’art. 53 e 97, Cost. ed ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 5), cod. proc. civ., per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio. Evidenzia parte ricorrente che la scelta del regime opzionale di liquidazione dell’iva (su base trimestrale piuttosto che mensile) costituisce un diritto che consente al contribuente di potere emendare la propria dichiarazione in caso di acquisizione di nuovi elementi di conoscenza e di valutazione dei dati fiscali, sicché si tratterebbe di un errore che non sarebbe ostativo alla emendabilità della dichiarazione. D’altro lato, secondo parte ricorrente, il giudice del gravame non avrebbe considerato che la pretesa oggetto del giudizio sarebbe derivatada due diverse dichiarazioni iva riferite allo stesso periodo di imposta e, quindi, necessariamente alternative tra loro. Il motivo è infondato. La scelta del regime di liquidazione dell’iva (trimestrale piuttosto che mensile)ha riguardo al regime contabile e di liquidazione dell’imposta che, per espressa disposizione di legge (artt. 1 e 3, d.P.R. n. 442/1997) sono vincolanti per interi periodi di imposta. L’art. 1, d.P.R. n. 442/1997, in particolare, prevede che: “L'opzione e la revoca di regimi di determinazione dell'imposta o di regimi contabili si desumono da comportamenti concludenti del contribuente o dalle modalità di tenuta delle scritture contabili. La validità dell'opzione e della relativa revoca è subordinata unicamente alla sua concreta attuazione sin dall'inizio dell'anno o dell'attività. È comunque consentita la variazione dell'opzione e della revoca nel caso di modifica del relativo sistema in conseguenza di nuove disposizioni normative”.Il successivo art.3, prevede, inoltre, che: “ L'opzione di cui all'articolo 1 vincola il contribuente alla sua concreta applicazione almeno per un triennio, e per un anno nel caso di regimi contabili. Restano salvi termini più ampi previsti da altre disposizioni normative concernenti la determinazione dell'imposta. Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime prescelto l'opzione resta valida per ciascun anno successivo, fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata”. L’esercizio, dunque, dell’opzione circa il periodo di liquidazione dell’iva costituisce un potere discrezionale riconducibile ad una tipica manifestazione di autonomia negoziale del soggetto che è diretta ad incidere sull'obbligazione tributaria e sul conseguente effetto vincolante di assoggettamento all'imposta. Ne consegue che, diversamente da quanto sostenuto con il presente motivo, la scelta del regime opzionale di liquidazione dell’iva non può essere assimilato ad un mero errore, costituendo esercizio di un potere discrezionale, in quanto tale non emendabile. Questa Corte, invero, ha più volte precisato che il principio di generale emendabilità della dichiarazione fiscale che opera solo in caso di mera esternazione di scienza e non è applicabile al caso di dichiarazioni destinate a rimanere irretrattabili per il sopravvenire delle decadenze previste per legge (Cass.civ., 9 maggio 2018, n. 11070; Cass. civ., 18 giugno 2021, n. 16998; Cass.civ., 18 maggio 2021, n. 13343; Cass. civ., 15 dicembre 2017, n. 30172; Cass. civ., 24 ottobre 2014, n. 22673). Circa, poi, il profilo di censura proposto ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 5), cod. proc. civ., va rilevata, in primo luogo, la sua inammissibilità, nonessendo stato chiarito nel motivo quale sia il fatto decisivo sul quale il giudice del gravame si sarebbe dovuto pronunciare.In ogni caso, ove lo stesso si riferisca alla ritenuta impossibilità di far valere la pretesa “sulla base di due diverse dichiarazioni iva riferite allo stesso periodo di imposta”, è sufficiente evidenziare che, come già esposto, la pretesa in esame ha un contenuto diverso da quello fatt o valere con la prima cartella di pagamento: qui, invero, la pretesa è riferita al recupero di uncredito iva ritenuto non legittimo in quanto non risultante dalla precedente dichiarazione e tenuto conto del fatto che la dichiarazione integrativa non poteva essere ritenuta efficace, profili sui quali il giudice del gravame si è espressamente pronunciato. Conil secondo motivo di ricorso si censura la sentenza ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3), cod. proc. civ., per violazione dell’art. 3, legge n. 241/1990e dell’art. 10, legge n. 212/2000, nonché ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 5), cod. proc. civ.. Parte ricorrente, in particolare, dopo avere precisato quali siano i presupposti per l’esercizio del potere di rettifica di cui all’art. 54, d.P.R. n. 633/1972, evidenzia che il giudice del gravame non avrebbe tenuto conto della circostanza che i dati riportati nella dichiarazione per il 2011 erano conseguenti alla dichiarazione per il 2010 oggetto di dichiarazione integrativa che aveva sostituito la precedente dichiarazione che, pertanto, non poteva più svolgere alcun effetto giuridico. Sotto tale profilo, evidenzia che non correttamente l’amministrazione finanziaria ha ritenuto di potere recuperare a tassazione gli effetti liquidatori di entrambe le dichiarazioni. Il motivo è fondato per quanto di ragione. Si è già evidenziato che la pretesa impositiva di cui al presente giudizio ha ad oggetto il recupero del credito iva esposto nella dichiarazione iva per il 2011 che, a sua volta, derivava da quanto dichiarato nella dichiarazione per il 2010 come rettificato dalla dichiarazione integrativa.La circostanza che, dunque, la dichiarazione integrativa non poteva essere validamente presentata, in quanto la società aveva , non correttamente, variato il regime di liquidazione dell’iva, comporta che, legittimamente, l’attività di controllo ha avutoa riferimento sia la prima dichiarazione (dalla quale era stato esposto un debito iva non versato interamente) che la successiva dichiarazione nella quale si è accertata la non corretta esposizione di un credito iva non indicato nella precedente dichiarazione ma derivato da una non corretta procedura di emenda della prima dichiarazione. Non correttamente, quindi, la società pone in evidenza che l’attività di controllo ha avuto ad oggetto la medesima dichiarazione. L’attenzione, tuttavia, deve essere rivolta all’attività di controllo concretamente esercitata dall’amministrazione finanziaria con riferimento a quanto risultante dalla dichiarazione iva per l’anno 2011 ed alla legittimità della cartella di pagamento con la quale si è recuperato il credito iva inessa riportato. Sotto tale profilo va osservato che, secondo questa Corte (Cass. civ., 27 luglio 2022, n. 23427), in tema di controllo automatizzato, qualora l'amministrazione finanziaria verifichi che il credito di imposta erroneamente esposto non era stato riportato nelle dichiarazioni precedenti potrà solo procedere alla rettifica degli errori materiali o di calcolo, ma non anche all'emissione della cartella di pagamento per il recupero del credito non dichiarato, salvo che accerti che il contribuenteha anche illegittimamente utilizzato il credito di imposta esposto, così generando un debito nei confronti dell'amministrazione che legittima la pretesa di recupero dell'importo mediante la notifica della cartella di pagamento. La legittimitàdella cartella di pagamento diretta al recupero del credito iva riportato nella dichiarazione iva per l’anno 2011, non riportato in quella del 2010, presuppone, quindi, che il contribuente abbia non solo esposto il creditoma anche utilizzato, poiché solo in tal caso si legittima l’azione di recupero, mentre, diversamente, l’amministrazione finanziaria è tenuta a rettificare la dichiarazione al fine di eliminare il credito iva esposto in quanto non legittimo. È, dunque, nei limiti di tale verifica, cui sarà tenuto il giudice del rinvio, che il motivo può trovare accoglimento. Con il terzo motivo di ricorso si censura la sentenza ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3), cod. proc. civ., per violazione dell’art. 74, comma 4), d.P.R. n. 633/1972, e dell’art. 2, comma 8bis, d.P.R. n. 322/1998, nonché ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 5), cod. proc. civ., per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio. Evidenzia parte ricorrente che non correttamente il giudice del gravame ha ritenuto che non potevatrovare applicazione nel giudizio il giudicato penale consistente nella sentenza di assoluzione del legale rappresentante della società, posto che avrebbe dovuto prendere in considerazione gli elementi emergenti dalla suddetta pronuncia. Il motivo è inammissibile. Il giudice del gravame ha motivato in ordine alla non applicabilità al caso di specie del giudicato penale riguardante [OSCURATO:PERSONA], quale legale rappresentante della società, sulla base di due diverse rationes decidendi. In primo luogo, ha posto in evidenza che il giudicato penale non aveva riguardato la società, ma il suo legale rappresentante; in secondo luogo, ha posto l’attenzione sulla diversità degli elementi di prova che stanno alla base del giudizio penale rispetto a quello tributario. Il presente motivo non si confronta in alcun modo con la prima ratio decidendi relativa alla non estendibilità del giudicato penale ad un soggetto diverso rispetto a quello coinvolto nel giudizio tributario. D’altro lato, nel presente motivo di ricorso non sono in alcun modo riportati i fatti accertati dal giudice penale che avrebbero dovuto esseri presi in considerazione dal giudice tributario al fine di pervenire alla sua decisione. Parte ricorrente si limita a riportare un passaggio della decisione penale nel quale è stato evidenziato che l’imputato aveva esercitato un proprio diritto laddove, dopo la presentazione della dichiarazione dei redditi con calcolo dell’imposta su base mensile, aveva ritenuto di presentare una dichiarazione integrativa. Si tratta, tuttavia, di un passaggio motivazionale che attiene unicamente alla qualificazione della condotta dell’imputato ritenuta non illecita ma che non attiene alla valutazione della legittimità della pretesa dell’amministrazione finanziaria fatta valere nel presente giudizio e che ha ad oggetto al recupero dell’iva ritenuta non correttamente esposta nella dichiarazione iva 2011. Con il quarto motivo di ricorso si censura la sentenza ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3), cod. proc. civ.,per violazione dell’art. 13, d.lgs. n. 471/1997, in quanto, in realtà, ove si dovesse accedere alla tesi dell’amministrazione finanziaria secondo cui era legittima la liquidazione trimestrale solo a far data dal 1.01.2011, tenuto conto dei versamenti effettuati nel periodo in contestazione, la società avrebbe avuto un debito residuo di soli euro 1.061,90, mentre, ove si riconoscesse la legittimità della dichiarazione integrativa, le somme versate in eccedenza e comunque prima del dovuto ammonterebbero ad euro 87.409,77; in ogni caso, a fronte di un debito iva di circa euro 40.000,00, la pretesa dell’amministrazione finanziaria sarebbe sproporzionata. Il motivo è inammissibile. Lo stesso prospetta una questione, relativa alla non corretta applicazione dell’art. 13, d.lgs. n. 471/1997, senza che parte ricorrente abbia assolto al principio di specificità del motivo, non avendo indicato quando e con quale atto la stessa era stata posta all’attenzione del giudice di merito. La questione, invero, attiene a profili fattuali diretti a far valere l’esistenza di un limitato debito residuo ovvero di una corretta esposizione del credito iva, senza, tuttavia, evidenziare se e in che termini taliprofili fattuali erano stati oggetto di contestazione dinanzi ai giudici del merito. Con il quinto motivo di ricorso si censura la sentenza ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3), cod. proc. civ., per violazione degli artt. 13, 19, 20 e 21, d.lgs. n. 74/2000 e 117, Cost., ed ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 5), cod. proc. civ., per omesso esame di un fatto decisivo. Evidenzia parte ricorrente che, poiché [OSCURATO:PERSONA], quale legale rappresentante, era stato sottoposto a procedimento penale per la violazione dell’art. 10ter, d.lgs. n. 74/2000 contestato alla società, vi sarebbe una violazione del principio del ne bis in idem ove dovesse trovare applicazione l’art. 13, d.lgs. n. 471/1997, sia in quanto il comportamento illecito sarebbe lo stesso, sia in quanto l’art. 13, cit., ha natura sanzionatoria in quanto afflittiva, sicch é una eventuale applicazione della suddetta norma comporterebbe la violazione dell’art. 4, della Convenzione europea del diritti dell’uomo, e dell’art. 50, della Carta dei diritti fondamentali. Il motivo è inammissibile. Va osservatoche la diversità dei soggetti destinatari dei procedimenti penale e tributario esclude in radice che possa ragionarsi in termini di violazione del principio del ne bis in idem che, invero, postula che lo stesso soggetto sia sottoposto alla medesima sanzione. Vanno invero ribaditi i principi espressi da questa Corte (Cass.pen., 1 marzo 2017, n. 35156; Cass. pen. 16 ottobre 2018, n. 54372 ; Cass. pen. 30 agosto 2019, n. 36699)secondo cui non sussiste la violazione del principio del ne bis in idem convenzionale, come interpretato dalla sentenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo nella causa A e B c. Norvegia del 15 novembre 2016, nel caso in cui con la sentenza di condanna per reati tributari commessi in qualità di amministratore di una società sia disposta, nei confronti della società, anche la sanzione tributaria. Le sanzioni conseguenti alle violazioni tributarie sono state disposte nei confronti della persona giuridica e non della persona fisica: sono dunque insussistenti i presupposti per ravvisare una duplicazione di sanzioni nei confronti del medesimo soggetto a seguito delle medesime condotte, difettando il connotato ineludibile della identità dei soggetti sanzionati. La Corte di Cassazione, con la sentenza Palumbo, ha ricordato che la Corte di giustizia UE, 4^ sezione, nella sentenza 5 aprile 2017, Orsi (C- 217/15) e Baldetti (C-350/15), ha posto un punto fermo in relazione alla legittimità dell'articolazione normativa del doppio binario punitivo in materia tributaria nel nostro ordinamento. La Corte di giustizia UE ha affermato che l'art. 50 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea deve essere interpretato nel senso che non osta ad una normativa nazionale, come quella di cui ai procedimenti principali, che consente di avviare procedimenti penali per omesso versamento dell'imposta sul valore aggiunto dopo l'irrogazione di una sanzione tributaria definitiva per i medesimi fatti, qualora tale sanzione sia stata inflitta ad una società dotata di personalità giuridica, mentre detti procedimenti penali sono stati avviati nei confronti di una persona fisica", sottolineando la necessità, per l'applicazione del divieto di bis in idem, che debba essere la stessa persona ad essere sottoposta ad una doppia sanzione per uno stesso fatto.Correttamente il giudice del gravame ha rigettato la questionefacendo riferimento proprio alla diversità dei soggetti nei confronti dei quali sono stati attivati il procedimento penali e quello tributario. In conclusione, con riferimento al ricorso r.g. n. 3662/2016, deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio per intervenuta rinuncia, senza pronuncia sulle spese attesa l’accettazione della controricorrente. Con riferimento al ricorso r.g. n. 24075/2016, va accolto, per quanto di ragione, il secondo motivo, infondato il primo e inammissibil i i restanti, con conseguente cassazione della sentenza censurata e rinvio alla Corte di giustizia di secondo grado dell’Umbria anche per la liquidazione delle spese di lite del presente giudizio. P.Q.M. La Corte: con riferimento al ricorso r.g. n. 3662