CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 13250/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. R.G. 28611/2020 proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione in persona del suo legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa giusta delega in atti dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] (con indirizzo PEC per notifiche: [OSCURATO:EMAIL] ); - ricorrente - Contro AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato (PEC: ags.rmCmailcert.avvocaturastato.it ) - controricorrente - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio n. 511/01/20 depositata in data 30/01/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/02/2022 dal [OSCURATO:PERSONA] che: - la società contribuente ricorreva avverso una cartella di pagamento per IVA 2012; - la CTP rigettava il ricorso; il contribuente proponeva appello; - con la sentenza impugnata la CTR confermava la pronuncia di primo grado; - ricorre a questa Corte la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. con atto affidato a due motivi che illustra con memoria; resiste con controricorso l'[OSCURATO:PERSONA]; Considerato che: - il primo motivo di ricorso deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 360 c. 1 n. 5 c.p.c. in relazione all'art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell'art. 54 bis del d.P.R. n. 633 del 1972 per avere il giudice d'appello ritenuto corretta la procedura automatizzata di liquidazione dell'imposta al di fuori dei casi senza esporre adeguatamente le ragioni di fatto e di diritto che giustificavano la decisione adottata; - il motivo è infondato; - alla luce di quanto statuito da questa Corte (Cass. Sez. U, Sentenza n. 17758 del 08/09/2016; conforme Cass. VI sez. ord. 39331/2021) proprio con riferimento al caso di omessa presentazione della dichiarazione annuale IVA è invero consentita l'iscrizione a ruolo dell'imposta detratta e la consequenziale emissione di cartella di pagamento, potendo il fisco operare, con procedure automatizzate, un controllo formale che non tocchi la posizione sostanziale della parte contribuente e sia scevro da profili valutativi e/o estimativi nonché da atti di indagine diversi dal mero raffronto con dati ed elementi dell'anagrafe tributaria, ai sensi degli artt. 54-bis e 60 del d.P.R. n. 633 del 1972; - il secondo motivo di ricorso censura la pronuncia aggravata per violazione e falsa applicazione per avere il giudice del gravame Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 mancato di fare applicazione dello ius superveniens che prevedeva la possibilità di presentare dichiarazioni integrative sino alla scadenza del termine di scadenza dell'azione di accertamento con ciò violando le disposizioni del d. L. n. 193 del 2016; - il motivo è infondato; - invero la disposizione alla quale si fa riferimento nel motivo è posteriore al periodo d'imposta che rileva (il 2012) e non trova quindi applicazione al caso di specie; - comunque, la stessa pronuncia a Sezione Unite citata sopra ha chiarito anche come sia fatta salva, nel successivo giudizio di impugnazione della cartella, l'eventuale dimostrazione, a cura del contribuente, che la deduzione d'imposta, eseguita entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, riguardi acquisti fatti da un soggetto passivo d'imposta, assoggettati ad IVA e finalizzati ad operazioni imponibili; - nel caso che ci occupa, tale "cornice" temporale biennale non risulta rispettata, poiché il credito iva dedotto dalla società è relativo al periodo 2012, che non è stato riportato per tre anni e che quindi, sia pur dandone prova nel processo, non può esser opposto all'Erario nel quarto anno successivo; tanto - in fatto, con operazione non più suscettibile di revisione in sede di Legittimità - ha accertato la CTR (pag. 3 punto 2 ultimo periodo della sentenza impugnata); - sul punto, con riguardo alla dichiarazione integrativa, questa Corte ritiene (in termini Cass. n. 17506/2019) che "la modifica dell'art. 2, comma 8, del d.P.R. n. 322 del 1998, realizzata dall'art. 5 del d.L. n. 193 del 2016 (conv. dalla I. n. 225 del 2016), in virtù della quale la stessa può essere presentata entro il termine di decadenza dell'amministrazione dal proprio potere di accertamento, non ha efficacia retroattiva, non trattandosi di norma di interpretazione autentica, con la conseguenza che, per le fattispecie verificatesi anteriormente, tale termine si applica Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3 solo se la dichiarazione integrativa è volta ad evitare un danno per la [OSCURATO:PERSONA], mentre se è intesa ad emendare errori od omissioni in danno del contribuente, deve essere presentata entro il termine della dichiarazione per il periodo di imposta successivo, con compensazione del credito eventualmente risultante, ferma la facoltà per il contribuente di richiedere il rimborso entro il diverso termine previsto dalla legge"; - il ricorso è quindi rigettato; - la soccombenza regola le spese; p.q.m. rigetta il ricorso; liquida le spese in euro 5.600,00 oltre a spese prenotate a debito che pone a carico di parte soccombente. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 dei 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della i. n. 228 del 2012, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis, dello stesso