CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 6 luglio 2022
Cassazione n. 12739/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] e Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento a carico del predetto avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e l'annullamento con rinvio in accoglimento del ricorso del Procuratore della Repubblica; uditi gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], difensori di [OSCURATO:PERSONA], che insistono per l'accoglimento del ricorso e l'inammissibilità del ricorso del Pubblico Ministero. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], sezione per il riesame, con l'ordinanza in epigrafe annullava il provvedimento emesso in data 6 luglio 2022 dal Giudice delle indagini preliminari del medesimo Tribunale, applicativo della misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (ed altri), limitatamente al capo P), relativo al delitto autoriciclaggio con l'aggravante di avere agevolato l'associazione mafiosa denominata 'ndrangheta, e, previa riqualificazione del capo A) ai sensi degli artt. 110 e 416-bis, commi 1,3,4,5,6 e 8, cod. pen. (c.d. concorso esterno), confermava nel resto la misura della custodia cautelare in carcere. Il Tribunale ha ritenuto che gli elementi acquisiti non consentono di ritenere sussistente un quadro indiziario qualificato a supporto della partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] all'associazione mafiosa, essendo emerso soltanto un rapporto sinallagmatico tra le sue imprese e la cosca mafiosa Ficara-Latella-[OSCURATO:PERSONA], con reciproci vantaggi tra le predette cosche e l'indagato, inquadrabile nello schema del concorso esterno, senza potersi delineare una sua intraneità al sodalizio mafioso. Il quadro indiziario è costituito oltre che dalle propalazioni accusatorie di alcuni collaboratori di giustizia anche dalle risultanze di intercettazioni da cui si evince come il [OSCURATO:PERSONA], nella sua attività di imprenditore edile, abbia fornito un contributo consapevole e volontario dotato di rilevanza causale rispetto al rafforzamento delle capacità operative dell'associazione, avendo garantito nel 1993 alla cosca Ficara il 5% dei ricavi di una fornitura di materiali imposta ad altro imprenditore di nome Nava, nonché, negli anni 2012-2013, avendo promesso a [OSCURATO:PERSONA] il ricavato della vendita di un attico del fabbricato di [OSCURATO:PERSONA] ed altre occasioni di investimento ed il procacciamento a [OSCURATO:PERSONA] di copia dell'ordinanza cautelare nel procedimento Malefix, ed infine l'infiltrazione negli appalti fruendo in cambio di detto contributo della protezione mafiosa per le sue iniziative imprenditoriali. Il Tribunale ha, invece, escluso la gravità indiziaria per il capo P), relativo all'accusa di avere reimpiegato i propri profitti illeciti derivanti dalla gestione mafiosa delle sue imprese in altre attività di impresa avviate nella città di Pescara (per complessivi euro 372.400 nelle società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] S.p.a.), evidenziando la mancanza di prova di finanziamenti illeciti operati da parte dell'associazione mafiosa o da parte di altri associati delle sue attività imprenditoriali, né potendosi ritenere illeciti i proventi delle sue attività imprenditoriali solo in ragione del fatto di avere tratto vantaggio dall'appoggio mafioso, tenuto conto della disposta riqualificazione della condotta ascrittagli al capo A). Quanto alle esigenze cautelari è stata valorizzata la duplice presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. di sussistenza delle stesse e di esclusiva adeguatezza della misura custodiale in carcere valida anche per il concorso esterno in associazione mafiosa, ritenuta l'inadeguatezza della misura degli arresti domiciliari ad impedire la gestione delle imprese in rapporto di reciproco scambio con le cosche mafiose attraverso presta nomi. 2. Avverso detta ordinanza ricorrono per cassazione i difensori dell'indagato per i seguenti motivi, così di seguito sintetizzati. 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della gravità indiziaria relativamente al capo A) per la valutazione illogica oltre che viziata da travisamento probatorio delle dichiarazioni rese dal collaboratore [OSCURATO:PERSONA], riferite ad un unico episodio risalente ai primi anni '90 per la vicenda legata all'estorsione patita dall'imprenditore Nava, in ragione dell'ambiguità dell'accordo criminoso in forza del quale [OSCURATO:PERSONA] avrebbe ceduto il 5% dei proventi a lui derivanti dall'assegnazione della commessa relativa alla fornitura di piastrelle dei bagni imposta dalla cosca Latella-Ficarra al predetto imprenditore estorto, vicenda per la quale non è stato acquisito alcun riscontro in merito sia alla natura dell'accordo intercorso tra [OSCURATO:PERSONA] ed il boss [OSCURATO:PERSONA] (capocosca), né sulla effettiva assegnazione al [OSCURATO:PERSONA] della predetta fornitura. Si censura, poi, la valutazione delle dichiarazioni del collaboratore [OSCURATO:PERSONA] (rese in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] e 10/03/2015) che pur precisando di non sapere fornire indicazioni precise sugli accordi tra [OSCURATO:PERSONA] e le cosche Ficarra-Latella ha affermato di essere certo che i due cugini [OSCURATO:PERSONA], di cui uno vittima di omicidio, erano "intrinseci" a detta cosca ("ma non sa dire in che termini..."), considerato che l'omicidio del cugino non è stato decifrato se inquadrabile o meno in un contesto estorsivo (come si evince dal provvedimento di archiviazione). Si censura, inoltre, il riferimento fatto sempre da detto collaboratore alla vicenda dell'estorsione subita da [OSCURATO:PERSONA] ad opera di [OSCURATO:PERSONA] per la costruzione del fabbricato di via [OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:PERSONA] per la erronea valutazione delle dichiarazioni rese su tale vicenda dallo stesso collaboratore [OSCURATO:PERSONA], da cui [OSCURATO:PERSONA], quale fonte de relato, ha tratto le sue conoscenze sulla vicenda. Le stesse fonti di prova utilizzate a supporto della ricostruzione dei Tribunale (i collaboratori Liuzzo e [OSCURATO:PERSONA]) confermano che al [OSCURATO:PERSONA] è stato imposto di cedere l'attico del fabbricato in corso di edificazione di [OSCURATO:PERSONA] al capo famiglia [OSCURATO:PERSONA], nel senso di dovergli riversare il prezzo riscosso dalla sua vendita. Si obietta che le dichiarazioni di Liuzzo sono generiche, de relato e prive di riscontro in ordine alle affermazioni che [OSCURATO:PERSONA] oltre ad essere "sponsorizzato" da esponenti della cosca "Croce", fra cui [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], avesse stretti legami di affari imprenditoriali con Puntorieri in difetto anche dell'accertato periodo di codetenzione tra il predetto propalante e la sua fonte informativa ovvero il citato Puntorieri. Non è emerso alcun riscontro del carattere illecito e dell'entità e natura del finanziamento in favore di [OSCURATO:PERSONA] da parte di [OSCURATO:PERSONA], condannato all'ergastolo per fatti pregressi di associazione mafiosa e uscito nel 2017, come dimostra la revoca del titolo cautelare rispetto al capo D) da parte dello stesso G.i.p. che ha escluso la prova della intestazione fittizia della società [OSCURATO:SOCIETA]. non ritenendo provata la veste di prestanome di [OSCURATO:PERSONA] per conto del citato Chilà. Il ricorso, inoltre, si sofferma a censurare la valutazione delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] che ha riferito di avere gestito il cantiere per la costruzione del fabbricato di via [OSCURATO:PERSONA] per conto di [OSCURATO:PERSONA], ed ha precisato che per detto fabbricato [OSCURATO:PERSONA] aveva subito una estorsione da parte di [OSCURATO:PERSONA], ma che a seguito di una discussione intercorsa tra lui e [OSCURATO:PERSONA], si sarebbe stupito che [OSCURATO:PERSONA] fosse intervenuto in difesa dell'imprenditore, deducendo da tale vicenda che la posizione del [OSCURATO:PERSONA] non fosse quella di una semplice vittima di estorsione. In estrema sintesi, denuncia il ricorrente che il [OSCURATO:PERSONA] con riferimento al cantiere di [OSCURATO:PERSONA] ha solo subito delle estorsioni da parte di [OSCURATO:PERSONA] e da altri esponenti mafiosi (Zappia e Sonsogno, ai quali era stato costretto a versare quattromila euro su intermediazione di [OSCURATO:PERSONA] per allontanare le loro pretese di subentrare nell'esecuzione dei lavori) e non aveva ricevuto vantaggi dall'associazione mafiosa diversi dalla c.d. protezione che consegue all'estorsione stessa, quindi, nella posizione di vittima costretta a pagare e non come imprenditore colluso che liberamente paga perché ne riceve in cambio dei vantaggi. Anche le intercettazioni sono state valorizzate illogicamente come riscontro della contiguità mafiosa del ricorrente, in particolare per i timori paventati alla propria sorella dal [OSCURATO:PERSONA] alla notizia della collaborazione di [OSCURATO:PERSONA], per l'ambivalente senso di questa preoccupazione che poteva dipendere anche dalla possibilità di trovarsi comunque esposto per la necessità di doversi difendere da possibili accuse non veritiere.Inoltre, la circostanza che il cantiere di [OSCURATO:PERSONA] venga definito da [OSCURATO:PERSONA] come un cantere travagliato ("mbuduriatu") perché pervenivano continue richieste di denaro da varie parti contraddice la veste di imprenditore colluso con la cosca mafiosa o di una impresa finanziata dalla cosca stessa. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla qualificazione dei fatti in termini di concorso esterno nonostante la totale assenza di elementi che dimostrino uno scambio di favori tra l'imprenditore e la cosca rnafiosa, non essendo tali il pagamento del 5% di cui ha riferito Riggio per l'estorsione di Nava del 1993, né il debito assunto per la vendita dell'attico del fabbricato di via [OSCURATO:PERSONA] del 2013, trattandosi di esborsi che il [OSCURATO:PERSONA] ha dovuto accettare senza ricevere in cambio alcun indebito vantaggio. Neppure essendovi elementi per ravvisare che abbia ricevuto finanziamenti illeciti da parte di esponenti mafiosi, non potendosi valorizzare al riguardo la intercettazione in cui Chilà gli chiede conto di quanto potrà recuperare i suoi soldi, avendo l'indagato riferito di avere ricevuto un prestito di cinquemila euro da Chilà, in difetto di elementi per ritenere che detto finanziamento fosse illecito ed in ogni caso riconducibile nello schema del concorso esterno, non essendovi alcun collegamento con un contributo offerto all'associazione mafiosa ma semmai al solo Chilà, con il quale l'indagato ha ammesso di avere una amicizia di lunga data che risale alla loro infanzia. Si osserva poi che nessun peso indiziario possono avere per la loro ambiguità gli episodi riferiti alla consegna di copia dell'ordinanza cautelare al Chilà, il riferito regalo di una bottiglia di [OSCURATO:PERSONA] in occasione del Natale e la disponibilità gratuita di una propria casa al mare che [OSCURATO:PERSONA] ha offerto ai familiari di [OSCURATO:PERSONA], da costoro neppure usufruita. 2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla valutazione delle esigenze cautelari per la mancata considerazione del sopravvenuto sequestro in data 28 luglio 2022 della totalità delle aziende riferibili al [OSCURATO:PERSONA] che rende privo di attualità la presunzione di persistenza delle esigenze cautelari collegata alla sua veste di concorrente esterno, in quanto strettamente dipendente dalla concreta possibilità di agevolare l'associazione attraverso l'esercizio delle sue attività di impresa. 3. Il Pubblico Ministero ha impugnato l'ordinanza deducendo due questioni. 3.1. Con il primo motivo censura la riqualificazione dell'accusa di partecipazione nell'associazione mafiosa con ruolo organizzativo in quella di concorso esterno, evidenziando che il carattere stabile del rapporto sinallagmatico pure evidenziato dal Tribunale non è coerente con la fattispecie del concorso esterno che riguarda casi di collaborazione non continuativa e stabile come nel caso in esame, essendo irrilevante che la partecipazione si sia snodata nel tempo attraverso l'aggregazione a cosche differenti. Si censura la valorizzazione dell'attrito tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ritenuto dal Tribunale come non compatibile con la intraneità al sodalizio di [OSCURATO:PERSONA], considerato anche l'intervento a suo favore da parte del capo cosca [OSCURATO:PERSONA] e di altro storico affiliato alla detta cosca, [OSCURATO:PERSONA]. 3.2. Con il secondo motivo censura l'annullamento del capo P), in considerazione della illogica valutazione del Tribunale che da un lato ha riconosciuto la persistenza nel tempo del rapporto sinallagmatico instaurato dal [OSCURATO:PERSONA] con le cosche di riferimento, e dall'altro ha escluso la rilevanza dell'inquinamento dell'intera capacità di produrre profitto delle imprese di [OSCURATO:PERSONA] grazie a tali collusioni mafiose, ritenendo necessaria la prova di una ricostruzione analitica dei flussi finanziari. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è fondato ed impone l'annullamento dell'ordinanza impugnata senza rinvio, per la illogicità delle valutazioni operate dal Tribunale in punto di gravità indiziaria. Il ricorso del Pubblico Ministero è, invece, inammissibile perché articola censure che presuppongono una lettura alternativa del compendio probatorio rispetto a quella fatta propria dal Tribunale, indipendentemente dalla correttezza degli argomenti in diritto posti a suo sostegno. Il Tribunale dopo aver sostanzialmente ridimensionato il quadro degli elementi indiziari a carico dell'indagato con riferimento innanzitutto all'assenza di risultanze comprovanti l'utilizzo delle imprese di [OSCURATO:PERSONA] per il reimpiego o il riciclaggio dei proventi delle cosche mafiose di riferimento ([OSCURATO:PERSONA], Ficarra-Latella, [OSCURATO:PERSONA]), nonché per l'acquisizione di appalti pubblici o privati ed avere anche escluso la veste di prestanome nella titolarità delle proprie attività di impresa rispetto a [OSCURATO:PERSONA] - considerato un elemento di spicco delle stesse cosche mafiose - ed avere in definitiva escluso che le aziende di [OSCURATO:PERSONA] fossero finanziate dalle cosche mafiose o che fossero strumento delle stesse per realizzare gli scopi dell'associazione, ha operato una riqualificazione dell'imputazione originaria per associazione mafiosa con ruolo di organizzatore nella diversa ipotesi del c.d. concorso esterno ai sensi degli artt. 110, 416-bis cod. pen., in forza del rapporto definito sinallagmatico tra le sue attività imprenditoriali, sviluppate prevalentemente nel settore edile, e le predette cosche mafiose.Sennonché detta riqualificazione, essendo frutto di un sostanziale depotenziamento del quadro indiziario, si pone in contraddizione con la stessa valutazione del compendio probatorio che non legittima una tale derubricazione, essendovi una strutturale diversità tra il reato di partecipazione ad una associazione mafiosa e quello di concorso esterno nella stessa, come peraltro correttamente evidenziato anche nel ricorso del Pubblico Ministero. Inoltre, il depotenziamento del quadro indiziario per la evidenziata genericità ed approssimazione delle fonti dichiarative incentrate sulle c.d. chiamate in correità, passate in rassegna nel corpo della motivazione dell'ordinanza impugnata, rende del tutto ingiustificata anche la ricostruzione del rapporto tra il [OSCURATO:PERSONA] e le cosche in termini di relazione sinallagmatica, intesa nel senso di un reciproco scambio di vantaggi per le imprese di [OSCURATO:PERSONA] da un lato e per le cosche mafiose dall'altro. Appare anche giustamente censurabile la valorizzazione di chiamate in correità che fanno riferimento non solo a vicende remote nel tempo e non chiaramente ricostruite (vedi le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] riferite al pagamento di una tangente del 5% per una commessa relativa ad una fornitura di piastrelle nel contesto di una operazione estorsiva ai danni dell'imprenditore [OSCURATO:PERSONA] del settembre del 1993), ma soprattutto che non sono risultate neppure adeguatamente suffragate da altri elementi di riscontro, ancora più indispensabili per la necessità distinguere il rapporto che intercorre tra l'imprenditore vittima di estorsione con l'imprenditore colluso, o addirittura intraneo all'associazione mafiosa perché considerato uno strumento della organizzazione per la gestione di attività economiche per il reimpiego delle risorse di provenienza illecita. Se è pur vero che le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia possono essere valutate come reciproco riscontro le une delle altre anche se riferite ad epoche diverse, ciò è però possibile purchè facciano riferimento a vicende che siano state chiaramente delineate, senza margini di ambiguità, e che possano essere considerate espressione di un medesimo ruolo operativo svolto in seno al sodalizio nel corso degli anni, secondo lo sviluppo storico delle stesse associazioni, che possono anche mutare nel tempo composizione e assetto ma restare sempre operative. Non può valere tale discorso, invece, quando per decifrare e comprendere la valenza di fatti che si prestano a difformi interpretazioni si utilizzi il contenuto di dichiarazioni parimenti di ambiguo significato, rese in epoche diverse da un collaboratore di giustizia (Riggio) per riscontrare dichiarazioni rese da altri collaboratori ([OSCURATO:PERSONA], Liuzzo, [OSCURATO:PERSONA]) riferite ad altre differenti vicende storiche, prive di correlazione tra loro e connotate anch'esse da una loro intima ambiguità. La vicenda dell'estorsione ai danni di [OSCURATO:PERSONA] del 1993 per questa ragione non si presta ad essere valutata come utile a chiarire la vicenda della costruzione del fabbricato di piazza [OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:PERSONA], collocata nell'anno 2013 - quindi a distanza di circa venti anni - né può servire ad elidere le ambiguità che emergono dalle dichiarazioni rese dalla fonte diretta [OSCURATO:PERSONA], soggetto intraneo alla cosca [OSCURATO:PERSONA] e gestore di imprese edili per conto del predetto capocosca. Le ambiguità insite nella vicenda dell'aggressione subita da [OSCURATO:PERSONA] ad opera di [OSCURATO:PERSONA], divenuto collaboratore di giustizia - che dopo aver chiaramente descritto il predetto imprenditore come vittima di una estorsione con riguardo all'obbligo di versare il ricavato della vendita di un appartamento dell'edificio in costruzione, lo indica come complice di [OSCURATO:PERSONA] con riguardo sempre allo stesso appalto - sono state giustamente evidenziate dal Tribunale ("...non trovano spiegazione plausibile ove [OSCURATO:PERSONA] fosse stato soggetto organico, col ruolo qualificato di organizzatore, preposto ad un ramo quello economico- imprenditoriale dell'attività associativa, alle cosche [OSCURATO:PERSONA] e/o [OSCURATO:PERSONA]." cfr. pag. 33 ordinanza impugnata), per trarne però la incoerente conclusione, data la premessa inconciliabilità con una partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] alla stessa cosca capeggiata da [OSCURATO:PERSONA], della sussistenza di un rapporto sinallagmatico con la predetta cosca, senza descrivere in alcun modo quali sarebbero stati i vantaggi conseguiti dal predetto imprenditore dal suo accordo con il capocosca. Al riguardo è stato osservato che l'evoluzione della posizione di [OSCURATO:PERSONA] da vittima di estorsione a imprenditore colluso in affari con [OSCURATO:PERSONA], legato alla sua cosca da un rapporto sinallagmatico di reciproco sostegno dei rispettivi interessi, viene basata su una lettura che valorizza una circostanza obiettiva (ovvero quella dell'intervento del capocosca [OSCURATO:PERSONA] a suo sostegno contro lo stesso [OSCURATO:PERSONA], per il contrasto insorto con [OSCURATO:PERSONA] per la cattiva esecuzione dei lavori nel predetto cantiere), filtrata attraverso la valutazione fattane dal predetto collaboratore che non muta tuttavia il carattere congetturale del dato probatorio utilizzato, perché si risolve in una mera supposizione personale del predetto collaboratore ("...quindi io desumo da questo dottore che loro avevano rapporti... come mai tutto questo interessamento ?...".; cfr. pag. 16 dell'ordinanza impugnata in cui si riportano le dichiarazioni del predetto collaboratore). Non vi sono riferimenti concreti a specifici vantaggi economici di cui abbia fruito [OSCURATO:PERSONA] per effetto del suo accordo con [OSCURATO:PERSONA], se non attraverso la indebita valorizzazione della commessa di cui sarebbe stato beneficiato in cambio del 50/0 del prezzo incassato dalla fornitura delle piastrelle per l'estorsione del 1993 ai danni dell'imprenditore Nava, quindi in un contesto totalmente diverso e peraltro come detto neppure ricostruito in modo preciso ed univoco dal citato collaboratore Riggio. Né si possono ritenere vantaggi indebiti quelli correlati alla possibilità di lavorare in altri due cantieri ([OSCURATO:PERSONA]: "ha avuto carta bianca... per altre due operazioni su Reggio...che non sono andate a buon fine"; vedi pag. 17 ordinanza impugnata), senza mai chiarire la precisa natura dei rapporti intercorrenti tra l'imprenditore e il predetto capocosca. Mentre ugualmente ambigua è anche la vicenda relativa al pagamento di quattromila euro ad altri affiliati alla 'ndrangheta (Zappia e Sonsogno) che pretendevano di rilevare una parte dei lavori sempre per il cantiere di [OSCURATO:PERSONA], che non si presta ad essere letta in termini di un vantaggio economico per l'impresa di [OSCURATO:PERSONA], ma piuttosto come un nuovo esborso impostogli in aggiunta all'obbligo di riservare il ricavato della vendita dell'attico al capocosca, descritto dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] come il pagamento di una estorsione. Neppure vi sono riferimenti, nè si evincono dalle richiamate dichiarazioni dei collaboratori, ad appalti pubblici o privati che [OSCURATO:PERSONA] abbia conseguito grazie alle cosche mafiose, mancando la precisa ricostruzione della loro genesi. Sotto tale profilo le dichiarazioni rese da Liuzzo, Custodero e [OSCURATO:PERSONA] che pure hanno fatto riferimento ad un generico predominio imprenditoriale di [OSCURATO:PERSONA] agevolato dalle cosche mafiose dei "Croce-Valanidi" e dei "Latella", sono state censurate dallo stesso Tribunale per la loro vaghezza, oltre che per essere de relato, non essendo nessuno dei predetti collaboratori stato in grado di precisare per quali appalti vi sarebbe stato l'appoggio mafioso né di spiegare l'intima contraddizione con le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], già affiliato della stessa cosca [OSCURATO:PERSONA] alla quale si sarebbe poi appoggiato il [OSCURATO:PERSONA], in riferimento all'unico appalto nel quale era personalmente coinvolto, avendo questi dimostrato di non essere a conoscenza della natura dei rapporti intrattenuti da [OSCURATO:PERSONA] con il [OSCURATO:PERSONA], avendolo indicato dapprima come vittima di una estorsione, perché costretto a subire contro la sua volontà sia la richiesta di riservare il ricavato della vendita di un appartamento al predetto capocosca e sia il subappalto dell'esecuzione dei lavori alla ditta dello stesso [OSCURATO:PERSONA], imposta come condizione per la edificazione del fabbricato nel rione di [OSCURATO:PERSONA], per poi arrivare a considerarlo, all'opposto, come un complice di [OSCURATO:PERSONA] con riguardo sempre allo stesso appalto di [OSCURATO:PERSONA], ma esclusivamente sulla base di una propria personale congettura.2. E' quindi senz'altro censurabile la riqualificazione operata dal Tribunale, perché si pone in aperta contraddizione con la valutazione delle risultanze istruttorie. Una volta ritenute queste inidonee nel loro complesso a supportare la incolpazione originaria che presupponeva la ricostruzione del rapporto tra [OSCURATO:PERSONA] e le cosche in termini di intraneità, quale gestore di attività di impresa considerate strumento per il reimpiego delle risorse delle cosche mafiose di riferimento, dette risultanze non possono supportare neppure la diversa fattispecie del concorso esterno in associazione mafiosa, senza considerare la radicale diversità che sussiste tra le predette fattispecie penali, tra loro infungibili, quasi a voler compensare la debolezza del quadro indiziario attraverso la configurazione del concorso esterno come una sorta di "partecipazione nana" all'associazione mafiosa. In altri termini, se le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia che hanno fatto riferimento ad un controllo delle imprese di [OSCURATO:PERSONA] da parte delle cosche mafiose non sono reputate idonee per la loro genericità ed indeterminatezza a supportare la ipotizzata partecipazione del predetto indagato all'associazione mafiosa, non è possibile utilizzare le stesse fonti di prova per supportare una ipotesi del tutto diversa da quella in origine contestata, senza tenere conto della necessaria specificazione degli elementi richiesti per integrare l'ipotesi ex art.110 cod. pen. del concorso esterno all'associazione mafiosa. Il Tribunale ha per un verso correttamente richiamato l'orientamento di legittimità secondo cui il reato di concorso esterno in associazione di tipo mafioso è ravvisabile nella condotta dell'imprenditore che, senza essere inserito nella struttura organizzativa del sodalizio criminale e pur privo della "affectio societatis", instauri con la cosca un rapporto di reciproci vantaggi, consistenti, per l'imprenditore, nell'imporsi sul territorio in posizione dominante e, per l'organizzazione mafiosa, nell'ottenere risorse, servizi o utilità, anche in forma di corresponsione di una percentuale sui profitti percepiti dal concorrente esterno (Sez. 3, n. 30346 del 18/04/2013, Orobello, Rv. 256740; Sez. 5, n. 30133 del 05/06/2018, Bacchi, Rv. 273683; Sez. 5, n. 39042 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Sannà, Rv. 242318; Sez. 1, n. 47054 del 16/11/2021, Rv. 282455). Ma, per altro verso, non ha poi tenuto conto che fondamentale per tale inquadramento è innanzitutto la verifica che il pagamento di somme di denaro da parte dell'imprenditore si configuri non già come la conseguenza di una costrizione imposta per poter svolgere la propria attività ma come la corresponsione del prezzo economico dello scambio di utilità effettuato tra l'operatore economico e la consorteria.Nel caso di specie, invece, con riferimento ai due unici appalti considerati (quello del 1993, di cui ha riferito Riggio e quello del 2013, di cui ha riferito come fonte diretta solo il [OSCURATO:PERSONA]) non risulta in alcun modo chiarito se la promessa di versare alla cosca il 5% del proprio profitto, nel primo caso, ed il prezzo del ricavato della vendita di uno degli appartamenti del fabbricato in costruzione, nell'altro, sia stato il corrispettivo di un accordo che prevedesse l'attribuzione di appalti in posizione privilegiata e preferenziale rispetto alle altre imprese dello stesso settore. Va osservato, inoltre, che al di là dei riferimenti ai due predetti canteri del 1993 e del 2013, non vi sono altri dati che possano supportare l'esistenza di un accordo sinallagmatico, snodatosi nel corso di questo lungo intervallo temporale, produttivo di vantaggi reciproci per entrambe le parti contraenti, diversi da quello correlati al profitto ingiusto tipico dell'estorsione. Sotto altro e diverso profilo si deve, in secondo luogo, considerare che proprio la distanza temporale (venti anni) intercorsa tra i due appalti, e quindi in definitiva la stessa episodicità di tali ipotetici accordi osta con l'inquadramento nel concorso esterno in assenza di elementi per ritenere che tali apporti economici abbiano avuto un'effettiva concreta rilevanza causale ai fini della conservazione o del rafforzamento delle capacità operative dell'associazione o siano stati diretti alla realizzazione, anche parziale, del programma criminoso della medesima. Una volta escluso che il rapporto tra [OSCURATO:PERSONA] e le cosche mafiose possa essere inteso in termini di partecipazione, le condotte poste a base del concorso esterno devono necessariamente essere ancorate ad un modello «causalmente orientato» che se presuppone da un lato la presa d'atto del non inserimento del soggetto nel gruppo, dall'altro esige la ricostruzione di una condotta capace di realizzare un incremento tangibile del macro-evento rappresentato dalla esistenza e permanenza della associazione (in tal senso, vedi Sez. U, n. 33478 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 236584). Non tutte le condotte che in astratto possono supportare la partecipazione all'associazione mafiosa, come ad esempio la gestione di un singolo affare che assume rilevanza a titolo di partecipazione all'associazione ove considerato strumento per la realizzazione degli scopi associativi (c.d. impresa mafiosa), possono essere inquadrate nella fattispecie del concorso esterno, allorchè si tratti di condotte poste in essere da soggetti che non fanno parte dell'associazione e non si tratti di condotte che contribuiscano in modo oggettivamente rilevante (e soggettivamente consapevole) alla realizzazione o al permanere dell'evento in questione, rappresentato dalla esistenza e permanenza della associazione.A ben vedere la fattispecie del concorso esterno si pone in antitesi a quella della partecipazione piena, atteso che presuppone innanzitutto l'inesistenza dell'a ffectio societatis e di uno stabile inserimento nella struttura associativa, e tale aspetto già esclude una fungibilità probatoria tra le due predette ipotesi di reato. Quindi, innanzitutto un elemento "negativo" della fattispecie ex art. 110 cod. pen. che confligge con la possibilità di utilizzare a fondamento di detto inquadramento delle fonti dichiarative che attribuiscano al soggetto accusato un ruolo di partecipazione all'associazione, ma che per la loro genericità non siano poi ritenute idonee a supportare tale accusa (vedi dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] che sebbene abbia riferito che i cugini Fortunato e [OSCURATO:PERSONA] erano "intrinsechi alla ‘ndrangheta di Saracinello", sono state ridimensionate dal Tribunale e ritenute non probanti di tale partecipazione, avendo rilevato come detto collaboratore abbia anche dichiarato di non essere in grado di chiarire gli esatti termini delle pattuizioni intervenute tra l'imprenditore colluso ed i suoi referenti). Altro elemento che esclude la fungibilità probatoria delle due fattispecie è costituito dal carattere stabile o istantaneo del contributo offerto dal soggetto esterno all'associazione, atteso che solo il concorso esterno richiede che la condotta oltre a non essere espressiva di uno stabile inserimento nella struttura associativa, sia anche connotata da una significativa rilevanza causale nei termini oggettivi e soggettivi sopra precisati. È stato già chiarito che il contributo offerto dal concorrente esterno può essere indifferentemente occasionale o continuativo, ma ove si risolva in un apporto isolato ed occasionale è necessario che abbia avuto una maggiore significativa rilevanza sotto il profilo della sua idoneità causale ad arrecare un effettivo contributo alla esistenza o rafforzamento dell'associazione, senza che sia tuttavia indispensabile che l'associazione versi in una situazione patologica di "fibrillazione" per rischio di sopravvivenza come sostenuto ma solo a titolo esemplificativo nella nota sentenza delle Sez. U. Demitry n. 16 del 5/10/1994 Rv. 199386 (su tale aspetto, vedi Sez. U. Carnevale che hanno chiarito che la fattispecie concorsuale prescinde dal verificarsi di una situazione di anormalità nella vita dell'associazione). Quindi ove si tratti di un apporto occasionale ed episodico è richiesto che la condotta di supporto degli scopi dell'associazione rivesta una rilevanza essenziale per le sorti del sodalizio, mentre d'altra parte non si può escludere che apporti continuativi possano essere ugualmente rilevanti sotto tale profilo nel loro complesso anche se non dotati della stessa decisiva rilevanza se considerati isolatamente (vedi in senso conforme, Sez. U. n. 22327 del 30/10/2002, dep. 2003, Carnevale, Rv. 224181, con riferimento alle condotte di "aggiustamento" dei processi da parte di un magistrato, per la differente rilevanza causale rispetto all'esistenza e rafforzamento dell'associazione che deve avere il contributo allorchè sia isolato o continuativo). Conseguentemente, si comprende come non possa essere giustificata la diversa qualificazione in termini di concorso esterno sulla scorta degli stessi elementi di prova che evocando la sussistenza di un rapporto in termini opposti, ovvero di gestione di "impresa mafiosa" che utilizza risorse finanziarie illecite e che costituisce strumento per il conseguimento degli scopi dell'associazione, non si prestano ad una tale forma di surrogazione probatoria solo per rimediare ad una debolezza del quadro indiziario. In altri termini, ove si reputino insufficienti le indicazioni probatorie che descrivono una ipotesi di partecipazione all'associazione non è consentito utilizzare quegli stessi elementi, se non attraverso un loro obiettivo travisamento, per supportare una forma ridotta di partecipazione, intesa come «partecipazione nana» all'associazione mafiosa, quasi che il concorso esterno condividesse la medesima essenza strutturale dell'associazione e si differenziasse soltanto per un minor grado di "appartenenza". Va ricordato, peraltro, che non rilevano, neppure, le situazioni di mera contiguità o di vicinanza al gruppo criminale, le quali, anzi, non sono sufficienti nemmeno ad integrare la diversa - e meno stringente - condizione di "appartenenza" ad un'associazione mafiosa, rilevante ai fini dell'applicazione delle misure di prevenzione e che, comunque, postula una condotta funzionale agli scopi associativi, ancorché isolata (Sez. U, n. 111 del 30/11/2017, Gattuso, Rv. 271512). Deve essere qui ribadito che "partecipazione" e "concorso esterno" costituiscono fenomeni alternativi ed incompatibili fra loro, e che specialmente in sede cautelare, un unico percorso motivazionale non può essere fungibilmente riferito all'una o all'altra delle due fattispecie alternative. Se v'è l'intraneità non può esservi concorso da extraneus, ed un determinato contributo può essere valutato a titolo di concorso esterno solo a condizione che non provenga da un associato (vedi, Sez. 6, n. 16958 del 08/01/2014, Rv. 261475). 3. In definitiva emerge una sostanziale debolezza del quadro probatorio, che risulta piegato alla dimostrazione di una fattispecie alternativa ed incompatibile con quella ritenuta inizialmente supportata dalle risultanze delle indagini nell'ordinanza genetica e che il Tribunale ha acriticamente rimodulato per sostenere una ipotesi di reato che per sua definizione presuppone una rilevanza causale della condotta dell'estraneo rispetto alla conservazione dell'esistenza dell'associazione, anche se limitata ad un suo particolare settore di attività o articolazione territoriale, che non è invece richiesta per qualificare la condotta di chi è considerato inserito stabilmente nell'associazione stessa. A fronte di tale evidente errore di prospettiva, appare inutile proseguire in questa sede cautelare ad una analisi di dettaglio della congruenza della motivazione rispetto ad ognuna delle deduzioni difensive. Il problema essenziale riguarda, infatti, la ricostruzione dell'ipotesi di concorso esterno che il Tribunale ha considerato sufficientemente provata senza che emergano obiettivamente dagli atti gli elementi di prova che possano supportare adeguatamente tale diversa qualificazione. 4. Neppure può essere accolto il ricorso del Pubblico Ministero che pur dolendosi correttamente sul piano dommatico delle conseguenze che il Tribunale ha tratto dal ridimensionamento del quadro indiziario, tuttavia non si confronta con le difformi valutazioni del compendio probatorio che ha portato a dimezzarne la rilevanza dimostrativa con riferimento alla fattispecie della partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] all'associazione mafiosa, riferita al ruolo organizzativo che costui avrebbe svolto nell'interesse delle varie cosche di riferimento attraverso le proprie imprese nel corso di oltre un ventennio per lo sviluppo di attività economiche utili al reimpiego degli ingenti capitali di provenienza delittuosa. Non essendo state ritenute sufficienti le indicazioni fornite dai collaboratori di giustizia assunti su tale ricostruzione fattuale è evidente la manifesta infondatezza delle doglianze che evidenziano il carattere continuativo e non occasionale del contributo offerto dal [OSCURATO:PERSONA] agli scopi dell'associazione, sulla base di una rilettura delle emergenze probatorie incentrate su chiamate di correità che per la loro genericità, oltre per essere anche in buona parte de relato, sono state invece correttamente ritenute inidonee a supportare la ipotesi accusatoria. Una volta esclusa la gravità indiziaria in ordine al reimpiego nelle imprese di [OSCURATO:PERSONA] di fondi provenienti dalle attività criminose svolte dalle cosche di riferimento, come anche rispetto alla ipotesi di intestazioni fittizie a suo nome di società riferibili ad esponenti apicali delle associazioni mafiose richiamate nell'ordinanza, in particolare con riferimento al capo D) dell'incolpazione provvisoria relativa al rapporto con [OSCURATO:PERSONA], ne risulta coerentemente compromessa anche la gravità indiziaria per il reato di autoriciclaggio ascritto al capo P), mancando l'accertamento dei reati presupposti, ed in particolare non potendosi considerare aprioristicamente illeciti i proventi della totalità delle attività di impresa gestite da [OSCURATO:PERSONA], oggetto del reimpiego nelle nuove iniziative imprenditoriali descritte nel predetto capo di incolpazione provvisoria. Il riferimento alla contaminazione dei proventi illeciti ed alla conseguente impossibilità di distinguerli da quelli leciti presuppone, infatti, che sia stata innanzitutto accertata e chiarita la natura del rapporto intercorrente tra l'impresa e l'associazione mafiosa e che tale rapporto si sia tradotto nella commissione di reati produttivi di redditi illeciti perché possano costituire il presupposto del reato di autoriciclaggio. P.Q.M. Dichiara inammissi