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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 21 maggio 2026

Cassazione n. 21053/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

[OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore,rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA],2026 [OSCURATO:PERSONA];2550 - controricorrente –avverso la sentenza n. 81/2022 della CORTE D'APPELLO diBOLOGNA, depositata il 15/02/2022 R.G.N. 619/2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 21/05/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sul presupposto di esserestate assunte dal Comune di Bologna con una serie diNumero registro generale 20111/2022contratti a tempo determinato, rispettivamente dal 2004 alN umero sezionale 2550/2026Numero di raccolta generale 21053/20262011 come operatrice di nido e collaboratore scolastico noDna ta pubblicazione 21/06/2026di ruolo e dal 2003 al 2012 come educatrice di asili nido nondi ruolo, e che tali contratti erano illegittimi, chiedevano alTribunale di Bologna, tra l’altro, il risarcimento del danno daabusiva reiterazione.2.

Il Tribunale accoglieva le domande, accertando la mancanzadi idonea e concreta ragione giustificativa dell’apposizionedel termine nonché la loro protrazione oltre i sei mesi econdannando il Comune al pagamento, a favore dellaLograno, di una indennità risarcitoria pari a undici mensilitàdell’ultima retribuzione e in favore della Gritti di una pari adieci mensilità.3.

Proposto appello, la Corte territoriale, in riforma dellapronuncia di primo grado, rigettava la domanda rilevandoche l’avere le originarie ricorrenti partecipato ad unaprocedura concorsuale con una percentuale di riserva afavore dei precari avesse sanato l’abuso.4.

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 15240/2021,cassava la pronuncia della Corte felsinea evidenziando cheandava accertato se la Lograno fosse stata assunta inragione di un automatismo in relazione alla procedura direclutamento ex art. 20, co. 1, d.lgs. n. 75/2017, mentre perla Gritti andava verificato se la idoneità acquisita all’esitodella procedura di reclutamento speciale transitoria, per titolied esami, di cui all’art. 4, co. 6, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 101 conv.con modif. nella legge n. 125/2013 fosse in strettacorrelazione con l’abuso commesso dalla P.A.5.

La Corte di appello di Bologna, quale giudice di rinvio,rilevava che le procedure concorsuali all’esito delle quali ledue lavoratrici erano state stabilizzate non rappresentavanoNumero registro generale 20111/2022circostanza idonea a sanare l’abuso per cui spettava loro ilN umero sezionale 2550/2026Numero di raccolta generale 21053/2026risarcimento del danno comunitario previsto dall’art. 3D6a ta pubblicazione 21/06/2026d.lgs. n. 165/2001, liquidandolo, per la Lograno, in quattromensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto e per laGritti in cinque mensilità: per entrambe il triennioconsiderato dalla normativa legittimo, non era statocomputato ai fini della determinazione del quantum.6.

Avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorso per cassazione affidato a cinque motivi,cui resisteva con controricorso il Comune di Bologna.7.

Le parti depositavano memoria.Ragioni della decisione1.

I motivi possono essere così sintetizzati.2.

Con il primo motivo si denuncia la violazione dell’art. 2909cod. civ., per violazione del giudicato interno formatosi sullaquantificazione del danno, sostenendo che erroneamente ilgiudice di rinvio aveva modificato l’entità del danno giàriconosciuto nei precedenti gradi di merito senza che lostesso fosse stato modificato in sede di legittimità.3.

Con il secondo motivo si eccepisce la violazione dell’art. 112cod. proc. civ., ai sensi dell’art. 360 n. 4 cod. proc. civ., peravere la Corte territoriale, quale giudice di rinvio, ridotto laquantificazione del danno già riconosciuto, in assenza di unaespressa domanda di controparte.4.

Con il terzo motivo si denuncia la violazione dell’art. 394 cod.proc. civ., per non avere la Corte territoriale osservato ildivieto di ampliare il thema decidendum in sede di rinvio.5.

I motivi, da scrutinare congiuntamente per la loroconnessione logico-giuridica, sono infondati.6.

I denunciati vizi, articolati nelle censure, non sussistonoNumero registro generale 20111/2022sentenza di primo grado, che ha dichiarato l'illegittimità delN umero sezionale 2550/2026Numero di raccolta generale 21053/2026termine di un contratto di lavoro subordinato a tempDoa ta pubblicazione 21/06/2026determinato, ed ha riconosciuto il conseguente diritto alrisarcimento del danno, sia impugnata solo sulla primaquestione, non si forma giudicato sulla seconda, in quantoessa non è capo autonomo, ma dipendente da una decisioneancora sottoposta ad appello, sicché, ove fosse travolta lastatuizione sull'illegittimità del termine, verrebbe meno ilcapo sul "quantum", per l'effetto espansivo che la riforma ola cassazione produce sui capi dipendenti, ai sensi dell'art.336 cod. proc. civ.” (Cass. n. 85/2015).7.

Il principio è stato ribadito anche dalla ordinanza dilegittimità (Cass. n. 25086/2015) che ha statuito che “Lasentenza di primo grado che, statuendo sulla legittimità dialcuni contratti di lavoro a tempo determinato, abbiadichiarato l'illegittimità dell'apposizione del termine al primodi essi e riconosciuto il diritto al risarcimento, ancorchéimpugnata solo sulla prima questione, non passa in giudicatosulla seconda, che non costituisce capo autonomo madipendente da una statuizione sottoposta ad impugnazione.Ne consegue che, ove sia cassata la sentenza sull'illegittimitàdel contratto, anche la statuizione sul "quantum" restatravolta per l'effetto espansivo che la riforma o la cassazioneproduce sui capi dipendenti ai sensi dell'art. 336 c.p.c.”8.

In particolare, poi, è stato sottolineato che “In tema dicontratti a tempo determinato nel pubblico impiegoprivatizzato, l'impugnazione rivolta contro il capo dellasentenza relativo all'illegittimità dell'apposizione del termineimpedisce la formazione del giudicato interno anche sui capi,legati al primo da un nesso di pregiudizialità-dipendenza,concernenti le conseguenze risarcitorie, mentre non valeNumero registro generale 20111/2022l'inverso; ne consegue che, qualora la sentenza siaN umero sezionale 2550/2026Numero di raccolta generale 21053/2026impugnata solo rispetto a uno dei capi inerenti alla domandDaa ta pubblicazione 21/06/2026di risarcimento del danno, si deve ritenere che siaintervenuta acquiescenza su quello principale (Cass. n.32179/2021).9.

L’orientamento di legittimità è, quindi, quello di ritenere che,in materia, la contestazione, con l’impugnazione, sull’antravolga necessariamente anche il profilo del quantum.10.

Alla luce di tali principi, nella fattispecie in esame, inordine al profilo della quantificazione del danno, avendo ilComune di Bologna, nel giudizio di rinvio, riproposto tutte lecensure già svolte nel precedente grado di appello -in ordineal prospettato abuso dei contratti a termine intercorsi con lericorrenti- in cui era peraltro risultato totalmente vittoriosoe non avrebbe potuto proporre appello incidentale, edavendo rimodulato le proprie conclusioni, in relazioneall’accoglimento del primo appello e ai termini dellacontroversia su cui il giudice di rinvio era stato chiamato apronunciarsi (Cass. n. 3904/2002), non è ravvisabile, nelladinamica delle domande processuali e della conseguentedecisione, alcuna violazione del giudicato, né di ultra-petizione né, infine, del divieto di ampliamento di domandenuove nel giudizio di rinvio da parte della Corte territoriale.11.

Con il quarto motivo si denuncia la violazione e falsaapplicazione dell’art. 36 d.lgs. n. 165/2001 e dell’art. 5, co.4 bis, del d.lgs. n. 368/2001, per avere i giudici di rinvioritenuto i contratti comunque legittimi fino ai trentasei mesie come tali che non andassero considerati ai fini dellaquantificazione del danno comunitario, pur rientrando essi inuna intera catena abusiva di contratti a termine.12.

Il motivo è inammissibile.13.

La Corte territoriale ha proceduto alla liquidazionNeu mdereo lre gistro generale 20111/2022Numero sezionale 2550/2026danno ex art. 36 d.lgs. n. 165/2001, nell’ambito Nduim euro ndia ra ccolta generale 21053/2026valutazione necessariamente equitativa, ricorrendo ad uDna ta pubblicazione 21/06/2026parametro economico individuato in una mensilità per ognianno di precariato, con l’eliminazione, però, del triennioiniziale nel corso del quale i contratti a termine erano daconsiderarsi legittimi ex lege.14.

Si verte, pertanto, in una fattispecie di liquidazioneequitativa, rimessa alla discrezionalità del giudice di merito,che si sottrae al sindacato di legittimità, in quantosufficientemente motivata, senza che possa venire in rilievola problematica, di natura sostanziale, che il suddettoperiodo sia comunque illegittimo in caso di sforamento delsuddetto limite, essendo stato questo preso inconsiderazione, come detto, unicamente come parametroper la quantificazione del danno e non come elementocostitutivo del danno.15.

Con il quinto motivo si denuncia la violazione e falsaapplicazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., per avere laCorte territoriale interamente compensato le spesedell’intero giudizio ritenendo innovativa l’ordinanza dellaCassazione n. 15240/2021.16.

Il motivo non è meritevole di accoglimento.17.

Il sindacato di legittimità della cassazione in materia dicompensazione è limitato.18.

Invero, è stato precisato che, “In tema di spese giudiziali,il sindacato di legittimità sulla pronuncia di compensazione èdiretto ad evitare che siano addotte ragioni illogiche oerronee a fondamento della decisione di compensarne i costitra le parti e consiste, come affermato dalla Cortecostituzionale (sent. n. 157 del 2014), in una verifica "inNumero registro generale 20111/2022negativo" in ragione della "elasticità" costituzionalmenteN umero sezionale 2550/2026Numero di raccolta generale 21053/2026necessaria che caratterizza il potere giudiziale dDia ta pubblicazione 21/06/2026compensazione delle spese di lite, "non essendoindefettibilmente coessenziale alla tutela giurisdizionale laripetizione di dette spese" in favore della parte vittoriosa.(Cass. n. 21499/2021).19.

Nel caso in esame, la Corte territoriale ha ritenuto che cifosse stato un carattere innovativo della decisionerescindente e ciò è sufficiente per ritenere logica e corretta,nei ridotti limiti del sindacato di legittimità, sotto il profiloformale, la statuizione sulla compensazione.20.

Alla stregua di quanto esposto, il ricorso deve essererigettato.21.

Al rigetto segue la condanna delle ricorrenti al pagamentodelle spese del presente giudizio di legittimità che siliquidano come da dispositivo.La Corte rigetta il ricorso.

Condanna le ricorrenti alpagamento, in favore del controricorrente, delle spese delpresente giudizio che liquida in euro 5.000,00 per compensi,oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agliesborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Aisensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte delle ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a normadel comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 21.5.2026La PresidenteDott.ssa [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore,rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA],2026 [OSCURATO:PERSONA];2550 - controricorrente –avverso la sentenza n. 81/2022 della CORTE D'APPELLO diBOLOGNA, depositata il 15/02/2022 R.G.N. 619/2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 21/05/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sul presupposto di esserestate assunte dal Comune di Bologna con una serie diNumero registro generale 20111/2022contratti a tempo determinato, rispettivamente dal 2004 alN umero sezionale 2550/2026Numero di raccolta generale 21053/20262011 come operatrice di nido e collaboratore scolastico noDna ta pubblicazione 21/06/2026di ruolo e dal 2003 al 2012 come educatrice di asili nido nondi ruolo, e che tali contratti erano illegittimi, chiedevano alTribunale di Bologna, tra l’altro, il risarcimento del danno daabusiva reiterazione.2. Il Tribunale accoglieva le domande, accertando la mancanzadi idonea e concreta ragione giustificativa dell’apposizionedel termine nonché la loro protrazione oltre i sei mesi econdannando il Comune al pagamento, a favore dellaLograno, di una indennità risarcitoria pari a undici mensilitàdell’ultima retribuzione e in favore della Gritti di una pari adieci mensilità.3. Proposto appello, la Corte territoriale, in riforma dellapronuncia di primo grado, rigettava la domanda rilevandoche l’avere le originarie ricorrenti partecipato ad unaprocedura concorsuale con una percentuale di riserva afavore dei precari avesse sanato l’abuso.4. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 15240/2021,cassava la pronuncia della Corte felsinea evidenziando cheandava accertato se la Lograno fosse stata assunta inragione di un automatismo in relazione alla procedura direclutamento ex art. 20, co. 1, d.lgs. n. 75/2017, mentre perla Gritti andava verificato se la idoneità acquisita all’esitodella procedura di reclutamento speciale transitoria, per titolied esami, di cui all’art. 4, co. 6, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 101 conv.con modif. nella legge n. 125/2013 fosse in strettacorrelazione con l’abuso commesso dalla P.A.5. La Corte di appello di Bologna, quale giudice di rinvio,rilevava che le procedure concorsuali all’esito delle quali ledue lavoratrici erano state stabilizzate non rappresentavanoNumero registro generale 20111/2022circostanza idonea a sanare l’abuso per cui spettava loro ilN umero sezionale 2550/2026Numero di raccolta generale 21053/2026risarcimento del danno comunitario previsto dall’art. 3D6a ta pubblicazione 21/06/2026d.lgs. n. 165/2001, liquidandolo, per la Lograno, in quattromensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto e per laGritti in cinque mensilità: per entrambe il triennioconsiderato dalla normativa legittimo, non era statocomputato ai fini della determinazione del quantum.6. Avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorso per cassazione affidato a cinque motivi,cui resisteva con controricorso il Comune di Bologna.7. Le parti depositavano memoria.Ragioni della decisione1. I motivi possono essere così sintetizzati.2. Con il primo motivo si denuncia la violazione dell’art. 2909cod. civ., per violazione del giudicato interno formatosi sullaquantificazione del danno, sostenendo che erroneamente ilgiudice di rinvio aveva modificato l’entità del danno giàriconosciuto nei precedenti gradi di merito senza che lostesso fosse stato modificato in sede di legittimità.3. Con il secondo motivo si eccepisce la violazione dell’art. 112cod. proc. civ., ai sensi dell’art. 360 n. 4 cod. proc. civ., peravere la Corte territoriale, quale giudice di rinvio, ridotto laquantificazione del danno già riconosciuto, in assenza di unaespressa domanda di controparte.4. Con il terzo motivo si denuncia la violazione dell’art. 394 cod.proc. civ., per non avere la Corte territoriale osservato ildivieto di ampliare il thema decidendum in sede di rinvio.5. I motivi, da scrutinare congiuntamente per la loroconnessione logico-giuridica, sono infondati.6. I denunciati vizi, articolati nelle censure, non sussistonoNumero registro generale 20111/2022sentenza di primo grado, che ha dichiarato l'illegittimità delN umero sezionale 2550/2026Numero di raccolta generale 21053/2026termine di un contratto di lavoro subordinato a tempDoa ta pubblicazione 21/06/2026determinato, ed ha riconosciuto il conseguente diritto alrisarcimento del danno, sia impugnata solo sulla primaquestione, non si forma giudicato sulla seconda, in quantoessa non è capo autonomo, ma dipendente da una decisioneancora sottoposta ad appello, sicché, ove fosse travolta lastatuizione sull'illegittimità del termine, verrebbe meno ilcapo sul "quantum", per l'effetto espansivo che la riforma ola cassazione produce sui capi dipendenti, ai sensi dell'art.336 cod. proc. civ.” (Cass. n. 85/2015).7. Il principio è stato ribadito anche dalla ordinanza dilegittimità (Cass. n. 25086/2015) che ha statuito che “Lasentenza di primo grado che, statuendo sulla legittimità dialcuni contratti di lavoro a tempo determinato, abbiadichiarato l'illegittimità dell'apposizione del termine al primodi essi e riconosciuto il diritto al risarcimento, ancorchéimpugnata solo sulla prima questione, non passa in giudicatosulla seconda, che non costituisce capo autonomo madipendente da una statuizione sottoposta ad impugnazione.Ne consegue che, ove sia cassata la sentenza sull'illegittimitàdel contratto, anche la statuizione sul "quantum" restatravolta per l'effetto espansivo che la riforma o la cassazioneproduce sui capi dipendenti ai sensi dell'art. 336 c.p.c.”8. In particolare, poi, è stato sottolineato che “In tema dicontratti a tempo determinato nel pubblico impiegoprivatizzato, l'impugnazione rivolta contro il capo dellasentenza relativo all'illegittimità dell'apposizione del termineimpedisce la formazione del giudicato interno anche sui capi,legati al primo da un nesso di pregiudizialità-dipendenza,concernenti le conseguenze risarcitorie, mentre non valeNumero registro generale 20111/2022l'inverso; ne consegue che, qualora la sentenza siaN umero sezionale 2550/2026Numero di raccolta generale 21053/2026impugnata solo rispetto a uno dei capi inerenti alla domandDaa ta pubblicazione 21/06/2026di risarcimento del danno, si deve ritenere che siaintervenuta acquiescenza su quello principale (Cass. n.32179/2021).9. L’orientamento di legittimità è, quindi, quello di ritenere che,in materia, la contestazione, con l’impugnazione, sull’antravolga necessariamente anche il profilo del quantum.10. Alla luce di tali principi, nella fattispecie in esame, inordine al profilo della quantificazione del danno, avendo ilComune di Bologna, nel giudizio di rinvio, riproposto tutte lecensure già svolte nel precedente grado di appello -in ordineal prospettato abuso dei contratti a termine intercorsi con lericorrenti- in cui era peraltro risultato totalmente vittoriosoe non avrebbe potuto proporre appello incidentale, edavendo rimodulato le proprie conclusioni, in relazioneall’accoglimento del primo appello e ai termini dellacontroversia su cui il giudice di rinvio era stato chiamato apronunciarsi (Cass. n. 3904/2002), non è ravvisabile, nelladinamica delle domande processuali e della conseguentedecisione, alcuna violazione del giudicato, né di ultra-petizione né, infine, del divieto di ampliamento di domandenuove nel giudizio di rinvio da parte della Corte territoriale.11. Con il quarto motivo si denuncia la violazione e falsaapplicazione dell’art. 36 d.lgs. n. 165/2001 e dell’art. 5, co.4 bis, del d.lgs. n. 368/2001, per avere i giudici di rinvioritenuto i contratti comunque legittimi fino ai trentasei mesie come tali che non andassero considerati ai fini dellaquantificazione del danno comunitario, pur rientrando essi inuna intera catena abusiva di contratti a termine.12. Il motivo è inammissibile.13. La Corte territoriale ha proceduto alla liquidazionNeu mdereo lre gistro generale 20111/2022Numero sezionale 2550/2026danno ex art. 36 d.lgs. n. 165/2001, nell’ambito Nduim euro ndia ra ccolta generale 21053/2026valutazione necessariamente equitativa, ricorrendo ad uDna ta pubblicazione 21/06/2026parametro economico individuato in una mensilità per ognianno di precariato, con l’eliminazione, però, del triennioiniziale nel corso del quale i contratti a termine erano daconsiderarsi legittimi ex lege.14. Si verte, pertanto, in una fattispecie di liquidazioneequitativa, rimessa alla discrezionalità del giudice di merito,che si sottrae al sindacato di legittimità, in quantosufficientemente motivata, senza che possa venire in rilievola problematica, di natura sostanziale, che il suddettoperiodo sia comunque illegittimo in caso di sforamento delsuddetto limite, essendo stato questo preso inconsiderazione, come detto, unicamente come parametroper la quantificazione del danno e non come elementocostitutivo del danno.15. Con il quinto motivo si denuncia la violazione e falsaapplicazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., per avere laCorte territoriale interamente compensato le spesedell’intero giudizio ritenendo innovativa l’ordinanza dellaCassazione n. 15240/2021.16. Il motivo non è meritevole di accoglimento.17. Il sindacato di legittimità della cassazione in materia dicompensazione è limitato.18. Invero, è stato precisato che, “In tema di spese giudiziali,il sindacato di legittimità sulla pronuncia di compensazione èdiretto ad evitare che siano addotte ragioni illogiche oerronee a fondamento della decisione di compensarne i costitra le parti e consiste, come affermato dalla Cortecostituzionale (sent. n. 157 del 2014), in una verifica "inNumero registro generale 20111/2022negativo" in ragione della "elasticità" costituzionalmenteN umero sezionale 2550/2026Numero di raccolta generale 21053/2026necessaria che caratterizza il potere giudiziale dDia ta pubblicazione 21/06/2026compensazione delle spese di lite, "non essendoindefettibilmente coessenziale alla tutela giurisdizionale laripetizione di dette spese" in favore della parte vittoriosa.(Cass. n. 21499/2021).19. Nel caso in esame, la Corte territoriale ha ritenuto che cifosse stato un carattere innovativo della decisionerescindente e ciò è sufficiente per ritenere logica e corretta,nei ridotti limiti del sindacato di legittimità, sotto il profiloformale, la statuizione sulla compensazione.20. Alla stregua di quanto esposto, il ricorso deve essererigettato.21. Al rigetto segue la condanna delle ricorrenti al pagamentodelle spese del presente giudizio di legittimità che siliquidano come da dispositivo.La Corte rigetta il ricorso. Condanna le ricorrenti alpagamento, in favore del controricorrente, delle spese delpresente giudizio che liquida in euro 5.000,00 per compensi,oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agliesborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Aisensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte delle ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a normadel comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 21.5.2026La PresidenteDott.ssa [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 21053/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris