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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 02636/2024

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onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 13698-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimato – nonchè contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA; -intimato - avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 28/03/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/07/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]:

1. La Procura della Repubblica impugnava il decreto di liquidazione delle spese di giustizia emesso in data 31.07.2018 dal giudice monocratico del Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, con il quale era stato determinato il compenso a favore dell'avvocatoIacopo [OSCURATO:PERSONA] a carico dell'erario per attività professionale di patrocinio da Ric. 2022 n. 13698 sez.

S2 -ud. 05-07-2023 - 2 - questi svolta in favore di un cittadino extracomunitario, nell'ambito di un procedimento di c.d. protezione internazionale.

Il P.M. rilevava lo svolgimento di attività defensionale fittizia o comunque insignificante, per come desumibile dalle attività svolte, stante la serialità dei ricorsi in materia presentati dall'avvocatoPitorri.

2. Il Tribunale di Roma, XI Sezione Civile, con l’ ordinanza qui impugnata,dichiarava inammissibile l'opposizione in quanto tardiva.

A sostegno della sua decisione, il giudice - richiamata la giurisprudenza di questa Corte che ritiene valida la comunicazione eseguita in forme equipollenti a quelle previste dagli artt. 136 cod. proc. civ., idonee ad integrare l’effettiva ed integrale conoscenza dell'atto da parte del destinatario - riteneva che l'annotazione «al visto P.M.» apposta sul decreto di liquidazione in data 10.10.2018, benché non certifichi l'effettiva conoscenza dell'atto da parte della Procura in quella specifica data(come spiega la nota sottoscritta dal Direttore dell’[OSCURATO:PERSONA] del Tribunale prodotta dal P.M. nelle note autorizzate), dimostra tuttavia che nei giorni immediatamente successivi il fascicolo con il decreto di liquidazione è stato materialmente trasmesso all'ufficio affari civili della Procura entrando, quindi , nella sfera di conoscibilità del destinatario.

Sempre secondo il giudice dell’opposizione, si deve ritenere che nel nostro sistema processuale, al pari di quello previsto in ambito sostanziale per gli atti recettizi disciplinati dall’art.1335 cod. civ., la comunicazione di cancelleria si perfezioni nel momento in cui il provvedimento sia portato nella sfera di conoscibilità del destinatario.

Infine, per il principio della vicinanza della fonte di prova, incombeva al ricorrente l'onere di provare che la comunicazione inviata dalla cancelleria del giudice a quo ha raggiunto la sua sfera di conoscibilità nei trenta giorni precedenti il deposito del ricorso introduttivo .

Diversamente opinando -concludeva l’ordinanza - si consentirebbe ad Ric. 2022 n. 13698 sez.

S2 -ud. 05-07-2023 - 3 - una parte di scegliere unilateralmente il dies a quo per il decorso del termine exart. 170 D.P.R. 115 del 20 02 e 702 - quater cod. proc. civ., sulla base di proprie concrete esigenze organizzative interne.

3. Avverso la suddetta ordinanza proponeva ricorso per cassazione la Procura della Repubblica di Roma, affidandolo a due motivi. [OSCURATO:PERSONA] e il Ministero della Giustizia sono rimasti intimati. [OSCURATO:PERSONA]:

1. Il primo motivo di ricorso denuncia l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti- violazione e falsa applicazione di norme di diritto, art. 136 cod. proc. civ.Sostiene il ricorrente P.M. che non avrebbe mai ricevuto una rituale comunicazione del decreto opposto: le risultanze della schermata del fascicolo prodotta dal sistema SICID non sarebbero in grado di attestare che l’atto era stato effettivamente comunicato nelle forme prescritte dal codice di procedura civile, sebbene l’Ufficio di Procura fosse dotato di unindirizzo PEC.

2. Il secondo motivo denuncia l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti - violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ., in quanto la decisione gravata non avrebbe preso in considerazione l’attestazione del [OSCURATO:DATA_NASCITA] redatta dal [OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:PERSONA] della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, nella quale si riferiva che alcuna comunicazione telematica o cartacea era stata effettuata.

Né poteva gravarsi il Pubblico Ministero di dover dimostrare la data di effettiva entrata dell’atto nella sua sfera di conoscibilità.

3. Rileva il collegio che il ricorso è, innanzitutto, inammissibile per l’inosservanza dell’art. 366, comma 1, n. 3) cod. proc. civ., in quanto Ric. 2022 n. 13698 sez.

S2 -ud. 05-07-2023 - 4 - risulta del tutto carente della sommaria esposizione dei fatti di causa.

Infatti, dopo aver indicato in epigrafe l’ordinanza impugnata, il ricorso fa seguire in via immediata la formulazione dei motivi di ricorso, e ciò non consente una conoscenza chiara e completa dei fatti di causa sostanziali e processuali, nonché delle vicende relative ai pregressi gradi di giudizio.

4. In ogni caso, il ricorso non supera lo scrutinio di cui all’art. 360- bis n. 1)cod. proc. civ., avendo il Tribunale deciso la questione di diritto in modo conforme all’interpretazione di questa Corte, seppur con motivazione in parte da correggerenei termini che seguono.

4.1. Il Tribunale di Roma ha, infatti, concluso per la tardività dell’opposizione, sul presupposto che, pur essendo stata fornita la dimostrazione della comunicazione del decreto opposto all’Ufficio del Procuratore della Repubblica, sia pure con modalità diverse da quelle prescritte dal codice di rito, l’opponente non aveva dimostrato che il ricorso fosse stato proposto nei trenta giorni dalla conoscibilità dell’atto.

I motivi di ricorso, da esaminare congiuntamente per la loro evidente connessione, criticano tale conclusione, negando la rilevanza che il giudice dell’opposizione ha assegnato alla trasmissione del fascicolo per il visto del PM.

4.2. Occorre rilevare quanto segue.

A norma dell’art. 84, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, avverso il decreto di pagamento del compenso al difensore di soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato (decreto che va comunicato al difensore e alle parti, compreso il Pubblico Ministero), è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo

170. Tale opposizione è disciplinata dall'art. 15 del d.lgs. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 150.

Il ricorso è proposto al capo dell'ufficio giudiziario cui appartiene il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato; per i Ric. 2022 n. 13698 sez.

S2 -ud. 05-07-2023 - 5 - provvedimenti emessi da magistrati dell'ufficio del giudice di pace è competente il Presidente del Tribunale.

L’art. 15, comma 1, del d.lgs. n. 150 del 2011 dispone che le opposizioni ai decreti in tema di spese di giustizia «sono regolate dal rito sommario».

Ciò presuppone che il decreto di liquidazione del compenso – emesso dal giudice ed opponibile innanzi al capo dell’ufficio cui appartiene quel magistrato – debba, di conseguenza, considerarsi equiparato all’ordinanza del giudice monocratico, appellabile ex art. 702 - quater cod. proc. civ.

Pertanto, all’opposizione avverso il decreto sulle spese di giustizia è riferibile il termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione del provvedimento (Corte cost. n. 106/2016).

In assenza di tale notificazione o comunicazione, rimane applicabile, con decorrenza dalla data della pubblicazione del decreto, il termine lungo d'impugnazione di cui all'art. 327 cod. proc. civ., che opera per tutti i provvedimenti a carattere decisorio e definitivo (Cass. n. 16893 del 2018; Cass. n. 32961 del 2019; Cass. n. 5990 del 2020; arg. anche da Cass. Sez.

Unite 5 ottobre 2022, n. 28975).

4.3. Depone per la generale applicabilità del termine semestrale ex art. 327, comma 1, cod. proc. civ. (in assenza di un’espressa esclusione da parte del legislatore), anche la giurisprudenza costituzionale.

Infatti, Corte Cost. 297/2008, nel dichiarare l’infondatezza di una questione di legittimità costituzionale dell'art. 327, comma 1, cod. proc. civ. per lesione del diritto di difesa ex art. 24 Cost., ha ritenuto che la norma operi un ragionevole bilanciamento tra l'esigenza di certezza delle situazioni giuridiche e il diritto di difesa e che la decorrenza dalla pubblicazione è un corollario del principio secondo cui, dopo un certo lasso di tempo, la cosa giudicata si forma indipendentemente dalla notificazione della sentenza.

In linea di continuità si pone Corte cost.106/2016 che, nell’estendere all’opposizione ex art. 170 d.p.r.

Ric. 2022 n. 13698 sez.

S2 -ud. 05-07-2023 - 6 - 115/2002 il termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione di cui all’art. 702-quatercod. proc. civ., ha sottolineato che la soluzione è imposta dall’esigenza di evitare che l’opposizione sia sottratta a qualsiasi termine, sicché è il termine semestrale ex art. 327, comma 1, cod. proc. civ. a sopperire a tale esigenza, ove sia mancata la comunicazione.

4.4. Ne consegue che è rimasta, comunque, accertata l’inammissibilità per tardività ex art. 327 cod. proc. civ. dell’opposizione proposta in data 06.10.2020 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma avverso il decreto di liquidazione emesso

31. 0 7.2018 (annotato «a visto PM » in data 10.10.2018), perciò ben oltre il termine semestrale (pur con l’aggiunta di quello della sospensione feriale) previsto dal citato art. 327 del codice di rito civile.

5. Il ricorso deve, perciò, essere dichiarato inammissibile.

Nulla a disporre quanto alle spese, sia perché il ricorso è stato proposto dalla Procura della Repubblica, in qualità di organo propulsore dell’attività giurisdizionale, per il quale è esclusa la condanna al pagamento delle spese processuali, nonostante lasoccombenza (Cass.

S.U. nn. 5165/2004 e 5079/2005, nonché Cass. n. 3824/2010 e Cass.n. 19711/2015), sia in ragione del mancato svolgimento di attività difensiva da parte degli intimati.

Non ricorrono - ai sensi dell’art. 13 comma 1 - quater del d.P.R. n. 115 del 2002 -i presupposti processuali per il raddoppio del contributo, trattandosi di ricorso proposto dal Pubblico Ministero.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione dichiara il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 13698-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimato – nonchè contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA; -intimato - avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 28/03/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/07/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. La Procura della Repubblica impugnava il decreto di liquidazione delle spese di giustizia emesso in data 31.07.2018 dal giudice monocratico del Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, con il quale era stato determinato il compenso a favore dell'avvocatoIacopo [OSCURATO:PERSONA] a carico dell'erario per attività professionale di patrocinio da Ric. 2022 n. 13698 sez. S2 -ud. 05-07-2023 - 2 - questi svolta in favore di un cittadino extracomunitario, nell'ambito di un procedimento di c.d. protezione internazionale. Il P.M. rilevava lo svolgimento di attività defensionale fittizia o comunque insignificante, per come desumibile dalle attività svolte, stante la serialità dei ricorsi in materia presentati dall'avvocatoPitorri. 2. Il Tribunale di Roma, XI Sezione Civile, con l’ ordinanza qui impugnata,dichiarava inammissibile l'opposizione in quanto tardiva. A sostegno della sua decisione, il giudice - richiamata la giurisprudenza di questa Corte che ritiene valida la comunicazione eseguita in forme equipollenti a quelle previste dagli artt. 136 cod. proc. civ., idonee ad integrare l’effettiva ed integrale conoscenza dell'atto da parte del destinatario - riteneva che l'annotazione «al visto P.M.» apposta sul decreto di liquidazione in data 10.10.2018, benché non certifichi l'effettiva conoscenza dell'atto da parte della Procura in quella specifica data(come spiega la nota sottoscritta dal Direttore dell’[OSCURATO:PERSONA] del Tribunale prodotta dal P.M. nelle note autorizzate), dimostra tuttavia che nei giorni immediatamente successivi il fascicolo con il decreto di liquidazione è stato materialmente trasmesso all'ufficio affari civili della Procura entrando, quindi , nella sfera di conoscibilità del destinatario. Sempre secondo il giudice dell’opposizione, si deve ritenere che nel nostro sistema processuale, al pari di quello previsto in ambito sostanziale per gli atti recettizi disciplinati dall’art.1335 cod. civ., la comunicazione di cancelleria si perfezioni nel momento in cui il provvedimento sia portato nella sfera di conoscibilità del destinatario. Infine, per il principio della vicinanza della fonte di prova, incombeva al ricorrente l'onere di provare che la comunicazione inviata dalla cancelleria del giudice a quo ha raggiunto la sua sfera di conoscibilità nei trenta giorni precedenti il deposito del ricorso introduttivo . Diversamente opinando -concludeva l’ordinanza - si consentirebbe ad Ric. 2022 n. 13698 sez. S2 -ud. 05-07-2023 - 3 - una parte di scegliere unilateralmente il dies a quo per il decorso del termine exart. 170 D.P.R. 115 del 20 02 e 702 - quater cod. proc. civ., sulla base di proprie concrete esigenze organizzative interne. 3. Avverso la suddetta ordinanza proponeva ricorso per cassazione la Procura della Repubblica di Roma, affidandolo a due motivi. [OSCURATO:PERSONA] e il Ministero della Giustizia sono rimasti intimati. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Il primo motivo di ricorso denuncia l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti- violazione e falsa applicazione di norme di diritto, art. 136 cod. proc. civ.Sostiene il ricorrente P.M. che non avrebbe mai ricevuto una rituale comunicazione del decreto opposto: le risultanze della schermata del fascicolo prodotta dal sistema SICID non sarebbero in grado di attestare che l’atto era stato effettivamente comunicato nelle forme prescritte dal codice di procedura civile, sebbene l’Ufficio di Procura fosse dotato di unindirizzo PEC. 2. Il secondo motivo denuncia l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti - violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ., in quanto la decisione gravata non avrebbe preso in considerazione l’attestazione del [OSCURATO:DATA_NASCITA] redatta dal [OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:PERSONA] della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, nella quale si riferiva che alcuna comunicazione telematica o cartacea era stata effettuata. Né poteva gravarsi il Pubblico Ministero di dover dimostrare la data di effettiva entrata dell’atto nella sua sfera di conoscibilità. 3. Rileva il collegio che il ricorso è, innanzitutto, inammissibile per l’inosservanza dell’art. 366, comma 1, n. 3) cod. proc. civ., in quanto Ric. 2022 n. 13698 sez. S2 -ud. 05-07-2023 - 4 - risulta del tutto carente della sommaria esposizione dei fatti di causa. Infatti, dopo aver indicato in epigrafe l’ordinanza impugnata, il ricorso fa seguire in via immediata la formulazione dei motivi di ricorso, e ciò non consente una conoscenza chiara e completa dei fatti di causa sostanziali e processuali, nonché delle vicende relative ai pregressi gradi di giudizio. 4. In ogni caso, il ricorso non supera lo scrutinio di cui all’art. 360- bis n. 1)cod. proc. civ., avendo il Tribunale deciso la questione di diritto in modo conforme all’interpretazione di questa Corte, seppur con motivazione in parte da correggerenei termini che seguono. 4.1. Il Tribunale di Roma ha, infatti, concluso per la tardività dell’opposizione, sul presupposto che, pur essendo stata fornita la dimostrazione della comunicazione del decreto opposto all’Ufficio del Procuratore della Repubblica, sia pure con modalità diverse da quelle prescritte dal codice di rito, l’opponente non aveva dimostrato che il ricorso fosse stato proposto nei trenta giorni dalla conoscibilità dell’atto. I motivi di ricorso, da esaminare congiuntamente per la loro evidente connessione, criticano tale conclusione, negando la rilevanza che il giudice dell’opposizione ha assegnato alla trasmissione del fascicolo per il visto del PM. 4.2. Occorre rilevare quanto segue. A norma dell’art. 84, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, avverso il decreto di pagamento del compenso al difensore di soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato (decreto che va comunicato al difensore e alle parti, compreso il Pubblico Ministero), è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 170. Tale opposizione è disciplinata dall'art. 15 del d.lgs. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 150. Il ricorso è proposto al capo dell'ufficio giudiziario cui appartiene il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato; per i Ric. 2022 n. 13698 sez. S2 -ud. 05-07-2023 - 5 - provvedimenti emessi da magistrati dell'ufficio del giudice di pace è competente il Presidente del Tribunale. L’art. 15, comma 1, del d.lgs. n. 150 del 2011 dispone che le opposizioni ai decreti in tema di spese di giustizia «sono regolate dal rito sommario». Ciò presuppone che il decreto di liquidazione del compenso – emesso dal giudice ed opponibile innanzi al capo dell’ufficio cui appartiene quel magistrato – debba, di conseguenza, considerarsi equiparato all’ordinanza del giudice monocratico, appellabile ex art. 702 - quater cod. proc. civ. Pertanto, all’opposizione avverso il decreto sulle spese di giustizia è riferibile il termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione del provvedimento (Corte cost. n. 106/2016). In assenza di tale notificazione o comunicazione, rimane applicabile, con decorrenza dalla data della pubblicazione del decreto, il termine lungo d'impugnazione di cui all'art. 327 cod. proc. civ., che opera per tutti i provvedimenti a carattere decisorio e definitivo (Cass. n. 16893 del 2018; Cass. n. 32961 del 2019; Cass. n. 5990 del 2020; arg. anche da Cass. Sez. Unite 5 ottobre 2022, n. 28975). 4.3. Depone per la generale applicabilità del termine semestrale ex art. 327, comma 1, cod. proc. civ. (in assenza di un’espressa esclusione da parte del legislatore), anche la giurisprudenza costituzionale. Infatti, Corte Cost. 297/2008, nel dichiarare l’infondatezza di una questione di legittimità costituzionale dell'art. 327, comma 1, cod. proc. civ. per lesione del diritto di difesa ex art. 24 Cost., ha ritenuto che la norma operi un ragionevole bilanciamento tra l'esigenza di certezza delle situazioni giuridiche e il diritto di difesa e che la decorrenza dalla pubblicazione è un corollario del principio secondo cui, dopo un certo lasso di tempo, la cosa giudicata si forma indipendentemente dalla notificazione della sentenza. In linea di continuità si pone Corte cost.106/2016 che, nell’estendere all’opposizione ex art. 170 d.p.r. Ric. 2022 n. 13698 sez. S2 -ud. 05-07-2023 - 6 - 115/2002 il termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione di cui all’art. 702-quatercod. proc. civ., ha sottolineato che la soluzione è imposta dall’esigenza di evitare che l’opposizione sia sottratta a qualsiasi termine, sicché è il termine semestrale ex art. 327, comma 1, cod. proc. civ. a sopperire a tale esigenza, ove sia mancata la comunicazione. 4.4. Ne consegue che è rimasta, comunque, accertata l’inammissibilità per tardività ex art. 327 cod. proc. civ. dell’opposizione proposta in data 06.10.2020 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma avverso il decreto di liquidazione emesso 31. 0 7.2018 (annotato «a visto PM » in data 10.10.2018), perciò ben oltre il termine semestrale (pur con l’aggiunta di quello della sospensione feriale) previsto dal citato art. 327 del codice di rito civile. 5. Il ricorso deve, perciò, essere dichiarato inammissibile. Nulla a disporre quanto alle spese, sia perché il ricorso è stato proposto dalla Procura della Repubblica, in qualità di organo propulsore dell’attività giurisdizionale, per il quale è esclusa la condanna al pagamento delle spese processuali, nonostante lasoccombenza (Cass. S.U. nn. 5165/2004 e 5079/2005, nonché Cass. n. 3824/2010 e Cass.n. 19711/2015), sia in ragione del mancato svolgimento di attività difensiva da parte degli intimati. Non ricorrono - ai sensi dell’art. 13 comma 1 - quater del d.P.R. n. 115 del 2002 -i presupposti processuali per il raddoppio del contributo, trattandosi di ricorso proposto dal Pubblico Ministero. P.Q.M. La Corte Suprema di Cassazione dichiara il