CassazionedecretoSezione 2Decisione del 27 giugno 2026
Cassazione n. 22042/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
della Giustizia-intimato-avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna n. 176/2025depositata il 24/01/2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/06/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Con sentenza n. 176/2025 pubblicata il 24.01.2025, la Corte d’appello diBologna, all’esito del procedimento di opposizione esperito dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Luca [OSCURATO:PERSONA] ex artt. 84 e 170 d.P.R. n. 115/2002 e 15 d. lgs. n.150/2011 avverso il decreto di modifica d’ufficio di un precedente decretoNumero registro generale 4088/2025Numero sezionale 1641/2026Numero di raccolta generale 22042/2026Data pubblicazione 27/06/2026di liquidazione pronunciato dalla medesima Corte d’appello ex art. 117d.P.R. n. 115/2002, nella contumacia del Ministero della Giustizia, inaccoglimento dell’opposizione proposta, ha dichiarato la nullità delprovvedimento opposto e l’efficacia del precedente decreto oggetto dimodifica.In sentenza la Corte d’appello, tra l’altro e per quanto di interesse inquesta sede, ha anche adottato la seguente pronuncia: «nulla per lespese».[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso lapredetta sentenza sulla scorta di un unico motivo.Il Ministero della Giustizia è rimasto intimato.In prossimità dell’adunanza camerale, il ricorrente ha depositato unamemoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. L’unico motivo del ricorso è rubricato come segue: art. 360 n. 3 c.p.c.- violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c.Il ricorrente, in particolare, lamenta che la Corte di merito abbia omesso,con totale mancanza di motivazione, di condannare controparte alpagamento delle spese processuali in suo favore nonostante egli avesseesperito l’opposizione con esito totalmente vittorioso ed evidenzia che lacontumacia del Ministero della Giustizia era irrilevante ai fini dellapronuncia sulle spese stesse.Il motivo è fondato.2. In proposito, premesso che l’effetto per il ricorrente della pronunciaadottata dal Tribunale è analogo, nella sostanza, a quello che si verificacon la compensazione delle spese processuali, deve rilevarsi che, ai sensidell’art. 92, secondo comma, c.p.c., la compensazione è ammessa in casodi soccombenza reciproca, di assoluta novità delle questioni trattate o dimutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti; essa,Numero registro generale 4088/2025Numero sezionale 1641/2026Numero di raccolta generale 22042/2026Data pubblicazione 27/06/2026inoltre, è possibile in presenza di altre gravi ed eccezionali ragioni,esplicitamente indicate nella motivazione (cfr.: Corte cost. n. 77/2018).Va ulteriormente osservato che, in tema di spese giudiziali, il sindacato dilegittimità sulla pronuncia di compensazione è diretto a evitare che sianoaddotte ragioni illogiche o erronee a fondamento della decisione dicompensarne i costi tra le parti e consiste, come affermato dalla Cortecostituzionale (sent. n. 157 del 2014), in una verifica "in negativo" inragione della "elasticità" costituzionalmente necessaria che caratterizza ilpotere giudiziale di compensazione delle spese di lite (cfr.: Cass. n.21400/2021; in senso conforme, si vedano anche: Cass. n. 9977/2019;Cass. n. 6059/2017).3. Nella specie, deve osservarsi che la decisione della Corte d’appello è dinon luogo a provvedere sulle spese processuali («nulla per le spese») eche, come espressamente denunciato dal ricorrente, essa risulta del tuttopriva di supporto motivazionale, non potendosi considerare tale la meraripetizione in motivazione della stessa formula contenuta nel dispositivo.Sul punto, benché la rubrica non contenga l’indicazione degli artt. 360,primo comma, n. 4, e 132, secondo comma, n. 4, c.p.c., deve osservarsiche in tema di ricorso per cassazione, la configurazione formale dellarubrica del motivo non ha contenuto vincolante per la qualificazione delvizio denunciato, poiché è la esposizione delle ragioni di dirittodell'impugnazione a qualificare, sotto il profilo giuridico, il contenuto dellacensura (cfr.: Cass. n. 31890/2025; Cass. n. 7981/2007).Ciò premesso, va osservato che la riformulazione dell'art. 360, primocomma, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83,conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla lucedei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al"minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione.Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che sitramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quantoNumero registro generale 4088/2025Numero sezionale 1641/2026Numero di raccolta generale 22042/2026Data pubblicazione 27/06/2026testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con lerisultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanzaassoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazioneapparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella"motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusaqualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione(cfr., fra le altre: Cass., Sez. Un., n. 8053/2014; Cass., Sez. Un., n.8054/2014; Cass. n. 22598/2018; Cass. n. 7090/2022).Nella specie, come innanzi si è visto, sussiste l’anomalia costituita dalla"mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", il chedetermina la nullità della pronuncia sulle spese processuali, conassorbimento di qualunque altra considerazione circa l’eventualeviolazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., non riscontrabile in concreto attesa lamancanza di motivazione.4. Peraltro, per quanto concerne la circostanza relativa alla contumaciadel Ministero, in sede di interpretazione giurisprudenziale di legittimità ègià stato affermato che, in presenza di una parte totalmente vittoriosa, lapronuncia di irripetibilità delle spese, in deroga all'applicazione delprincipio di soccombenza, deve essere supportata da congrua motivazionee adottata nei casi normativamente previsti, mentre la contumacia delsoccombente è insufficiente a giustificare, di per sé, tale provvedimento(cfr.: Cass. n. 33825/2025; in senso analogo, si vedano anche: Cass. n.1243/2023; Cass. n. 7292/2018).5. Alla luce di quanto precede, il ricorso va accolto.Entro tali limiti, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla Corted’appello di Bologna, in persona di diverso magistrato, perché provvedaad adottare una pronuncia congruamente motivata sulle spese processualidel giudizio di merito.Numero registro generale 4088/2025Numero sezionale 1641/2026Numero di raccolta generale 22042/2026Data pubblicazione 27/06/2026Statuendo in sede di rinvio, la Corte d’appello provvederà anche sullespese del giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata in relazione almotivo accolto e rinvia alla Corte d’appello di Bologna in persona didiverso magistrato, cui demanda di provvedere anche sulle spese delgiudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civiledella Corte di cassazione, in data 24 giugno 2026.Il PresidenteMauro Mocci