CassazionesentenzaSezione LDecisione del 24 aprile 2026
Cassazione n. 10975/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
avvocato [OSCURATO:PERSONA]Agnello unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Ispettorato [OSCURATO:PERSONA] in persona del legalerappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], DellePolitiche Sociali e [OSCURATO:PERSONA] - Dip. Regionale DelLavoro, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] delloStato.-controricorrenti-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Catania n.803/2023depositata il 05/05/2023Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi aNumero registro generale 21868/2023Numero sezionale 357/2026Numero di raccolta generale 10975/2026Data pubblicazione 24/04/2026dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro2.940,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.Così deciso in Roma, il 23/04/2026Carla Ponterio