CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 37878/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 10 gennaio 1994 avverso la sentenza del 20 maggio 2021, della Corte d'appello di Venezia; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] veniva tratta a giudizio per rispondere di due episodi di furto aggravato (contestati al capo A) e del delitto di ricettazione (capo B), commessi, in concorso con altra persona non identificata, in Peschiera del Garda, nel piazzale antistante il supermercato Lidi. All'esito del giudizio di primo grado, il Tribunale di Verona riteneva la responsabilità dell'imputata per tutti i reati contestati e la decisione, previa riqualificazione di uno dei due episodi di furto contestati al capo A) nel diverso delitto di cui agli artt. 624-bis cod. pen., 625 n. 2 cod. pen., veniva confermata dalla corte d'appello. 2. Avverso tale decisione propone ricorso l'imputata, per il tramite del suo difensore, articolando tre motivi d'impugnazione. In particolare, 2.1. con il primo, la ricorrente lamenta l'inosservanza e l'erronea applicazione dell'art. 597, comma 3, cod. proc. pen., in quanto, secondo la prospettazione difensiva, la corte territoriale, nel riqualificare il fatto ascritto all'odierna ricorrente, avrebbe travalicato i limiti posti alla sua cognizione (limitata ai profili oggetto d'impugnazione) ed avrebbe in concreto irrogato un trattamento sanzionatorio più grave, essendo il diverso reato ritenuto dalla corte territoriale ostativo alla sospensione dell'ordine di esecuzione. 2.2. Con il secondo motivo, anche questo formulato sotto il profilo della violazione di legge, si censura la ritenuta configurabilità del delitto di cui all'art. 624-bis cod. pen. in quanto il furto sarebbe stato commesso sul camper mentre era parcheggiato all'interno del piazzale antistante il supermercato e, quindi, mentre fungeva da mezzo di trasporto e non già da luogo di privata dimora. 2.3. Con il terzo, in ultimo, formulato sotto il profilo del vizio di motivazione, si censura il profilo argomentativo offerto dai giudici di merito in relazione alla ritenuta responsabilità per il furto della macchina fotografica commesso proprio all'interno del camper, ritenuto, secondo la difesa, solo perché anche il camper presentava segni di effrazione ed era parcheggiata vicino all'altra autovettura oggetto dell'altro capo d'imputazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo è manifestamente infondato. Appare opportuno ribadire, in generale, che, pur in assenza di una richiesta dal pubblico ministero, l'attribuzione all'esito del giudizio di appello, al fatto contestato, di una qualificazione giuridica diversa da quella enunciata nell'imputazione, non determina la violazione dell'art. 521 cod. proc. pen., neanche per effetto di una lettura della disposizione alla luce dell'art. 111, secondo comma, Cost., e dell'art. 6 della Convenzione EDU, come interpretato dalla Corte europea, qualora la nuova definizione del reato fosse nota o, comunque, prevedibile per l'imputato e non abbia determinato, in concreto, una lesione dei diritti della difesa derivante dai profili di novità che da quel mutamento scaturiscono (Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015, Lucci, Rv 264438; Sez. 5, n. 11235 del 27/02/2019, Rv. 276125).In sé, infatti, la diversa qualificazione del fatto effettuata dal giudice di appello non determina alcuna compressione o limitazione del diritto al contraddittorio, consentendo all'imputato di contestarla nel merito con il ricorso per cassazione (Sez. 5, n. 19380 del 12/02/2018, Rv. 273204). Né, sotto tale profilo, può essere ritenuta rilevante la circostanza per cui la sopravvenuta riqualificazione abbia reso impossibile all'imputata di vedere sospeso ex art. 656 comma 5 cod. proc. pen. l'ordine di carcerazione, ostandovi, per il disposto del successivo comma 9, il titolo del reato riconosciuto. E ciò in quanto il predetto divieto, secondo la condivisibile giurisprudenza di questa Corte, riguarda solo il trattamento sanzionatorio e non il successivo e diverso trattamento penitenziario (Sez. 2, n. 42396 del 30/06/2016, Rv. 268607; Sez. 5, n. 10445 del 14/12/2011, Rv. 252007). 2. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato. Ai fini della configurabilità del furto in abitazione, di cui all'art. 624-bis cod. pen., costituisce luogo di privata dimora qualsiasi luogo, che abbia le "caratteristiche" dell'abitazione (in termini di riservatezza e, conseguentemente, di non accessibilità, da parte di terzi, senza il consenso dell'avente diritto) e che sia stato adibito (in modo apprezzabile sotto il profilo cronologico) allo svolgimento di atti della vita privata, in modo riservato ed al riparo da intrusioni altrui (Sez. U, n. 31345 del 23/03/2017, Rv. 270076, in motivazione, con riferimento alla definizione del concetto di privata dimora). Coerentemente con queste coordinate, è stato già ritenuto che il camper costituisce luogo di privata dimora quando ne sia stata in concreto accertata la destinazione all'espletamento di attività tipiche della vita privata, diverse dal mero utilizzo come mezzo di locomozione (Sez. 5, n. 2670 del 24/09/2018, dep. 2019, Rv. 275486). In concreto, la corte territoriale ha dato atto che il camper era utilizzato dalle persone offese nel corso di una vacanza e da ciò ha dedotto l'utilizzo dello stesso quale "casa mobile", e quindi destinato a luogo di privata dimora, prima ancora che, per le sue caratteristiche, mezzo di locomozione, destinazione concorrente e non preclusiva della prima. Cosicché è del tutto irrilevante, una volta accertata la funzione di privata dimora, la circostanza che, in quello specifico contesto storico, il camper fungesse (anche) da mezzo di locomozione. Ritenere il contrario, sposterebbe il baricentro della previsione normativa dal luogo del commesso reato al momento della consumazione, conducendo ad una "tutela ad intermittenza" incompatibile con lo stesso concetto di privata dimora (Sez. 5, n. 428 del 30/06/2015, dep. 2016, Rv. 265694).3. Il terzo motivo è inammissibile in quanto, alla luce della ricostruzione offerta dalla corte territoriale e non specificamente contestata dal ricorrente, non risulta proposto dinanzi in appello. 4. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile e, pertanto, il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila